Data: 01/06/2019 18:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - La circolare Inps n. 70 del 19 maggio 2019 (sotto allegata) fornisce ai lavoratori che hanno vuoti contributivi non recuperabili per intervenuta prescrizione tutte le indicazioni e le informazioni necessarie per presentare domanda di rendita vitalizia. La circolare non si limita a elencare le categorie di lavoratori interessati dal provvedimento, tra cui le maestre di asili e scuole elementari parificate, ma si sofferma soprattutto sul corredo probatorio necessario a supportare la domanda, con interessanti richiami alla giurisprudenza della Consulta e della Cassazione. Un vero vademecum per chi ha intenzione di colmare questo vuoto contributivo e ottenere, se possibile, una rendita vitalizia a proprio favore.

Disciplina della rendita vitalizia

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Prima di passare all'esame della circolare che detta precisazioni importanti sulla rendita vitalizia prevista dalla legge n. 1338/1962, analizziamo la norma che disciplina questo istituto. L'art. 13 di detta legge prevede infatti che, nel momento in cui il datore di lavoro ha omesso "di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione" egli possa "chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria, che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi."

La rendita vitalizia quindi, stando alla lettera della norma, serve a compensare vuoti contributivi, impossibili da colmare a causa dell'intervenuta prescrizione.

Presupposti della rendita vitalizia

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Come chiarisce la circolare n. 78/2019 infatti l'istituto presuppone l'inadempimento dell'obbligo contributivo e l'impossibilità di recuperarlo per intervenuta prescrizione. E' inoltre previsto che la disposizione che prevede la rendita vitalizia non possa applicarsi se durante lo svolgimento del rapporto di lavoro non era previsto l'obbligo assicurativo I.V.S.

Chiariti i presupposti della rendita vitalizia, chi ha diritto alla rendita?

  • i familiari coadiuvanti e coadiutori dei titolari di imprese artigiane e commerciali;
  • i collaboratori del nucleo diretto coltivatore diversi dal titolare e collaboratori dei nuclei colonici e mezzadrili;
  • coloro che, essendo soggetti al regime di assicurazione obbligatoria nella Gestione separata (legge n. 335/1995), non siano obbligati al versamento diretto della contribuzione, essendo la propria quota trattenuta dal committente/associante e versata direttamente da quest'ultimo;
  • gli iscritti alla Cassa per le pensioni degli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, a far data dal 1° gennaio 2020.

Come provare il rapporto di lavoro

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Il comma 4 dell'art 13 della legge n. 1338/1962 prevede che: "Il datore di lavoro e' ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal presente articolo su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato." Il rapporto di lavoro quindi deve essere provato. A chiarire come ci pensa la circolare Inps, che elenca e descrive nel dettaglio i mezzi di prova ammessi e non ammessi.

Prova documentale

La prova principe per la domanda è quella documentale relativa al rapporto di lavoro di data anteriore rispetto alla data di presentazione della domanda per la rendita vitalizia. Per verificare tale data la Struttura territoriale competente esegue un attento controllo formale e sostanziale. Se la documentazione risulta incerta o ambigua in relazione all'effettiva esistenza del rapporto, la domanda può essere rigettata. Per essere valida infatti la documentazione deve essere integra, priva di abrasioni, cancellazioni e alterazioni che fanno desumere una sua alterazione al solo fine di ottenere la rendita.

Le dichiarazioni ora per allora

Non hanno invece valore probatorio le dichiarazioni ora per allora. Possono acquisire tale valore solo le dichiarazioni sottoscritte dai funzionari della PA, purché contengano precisi riferimenti al documento e al numero di protocollo, mentre devono essere sottoposte a valutazione le dichiarazioni del Sindaco e del funzionario delegato.

I vincoli probatori per il giudice

Nel momento in cui il giudice deve valutare l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini della costituzione della rendita vitalizia di cui all'art 13 della legge n. 1338/1962 la sua decisione "deve basarsi su prove documentali di data certa e inequivocabili."

Fermo restando quanto sopra, se per avvalersi del beneficio, viene prodotta una sentenza definitiva avente ad oggetto il rapporto di lavoro controverso, essa dovrà comunque essere valutata dall'Inps con il necessario supporto dell'Area legale di competenza.

Le copie autentiche

Hanno invece valore probatorio le copie autentiche redatte da un funzionario Inps o altro pubblico ufficiale, purché integre e complete in ogni elemento. Ammessa altresì la dichiarazione sostitutiva del fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una Pubblica Amministrazione o la copia di titoli di servizio siano conformi all'originale, relativamente ad atti dalla stessa rilasciati o conservati.

Come provare la durata e la continuità del rapporto

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Vediamo ora invece cosa prevede la circolare sulla prova della continuità e durata del rapporto:

Altri fatti e mezzi di prova

Provata l'esistenza del rapporto di lavoro, occorre provare altri requisiti del rapporto, che possono essere dimostrati anche con "altri mezzi di prova", secondo quanto disposto dalla Consulta con la sentenza n. n. 568/1989.

La testimonianza

La testimonianza, per quanto mezzo probatorio critico che si fonda sullo sforzo mnemonico del teste, alla luce della menzionata sentenza della Consulta, non può essere esclusa per provare la durata e la continuità del rapporto di lavoro, anche se richiede un'attenzione particolare.

Precisazioni sulla prova testimoniale

La Circolare, proprio per le menzionate criticità della prova testimoniale, approfondisce l'argomento precisando quando segue:

  • la prova testimoniale non è utilizzabile se non è possibile procedere ai necessari riscontri perché il teste non è in grado di attestare le ragioni per le quali è venuto a conoscenza dei fatti su cui deve rendere testimonianza;
  • potranno rendere testimonianza solo certi soggetti, indicati dalla circolare e distinti a seconda della gestione CD/CM o ART/COM;
  • per valutare la credibilità/plausibilità della testimonianza è necessario che la stessa sia sottoposta a una valutazione critica che tenga conto dell'intero quadro probatorio;
  • la testimonianza deve provare la durata continuità della prestazione lavorativa e le mansioni svolte dal lavoratore. Essa deve essere resa con piena assunzione delle responsabilità che ne conseguono, comprese quelle penali. Il testimone deve dichiarare l'esistenza di eventuali rapporti di parentela, coniugio o altro con il lavoratore e deve dichiarare in che modo è venuto a conoscenza dei fatti.
  • La prova testimoniale, secondo precise indicazioni della Cassazione, non può essere utilizzata per "retrodatare o posticipare la fine del rapporto di lavoro quando il documento che prova l'esistenza del rapporto indica in modo non equivoco la data di inizio e fine dello stesso, poiché, altrimenti, sarebbe una prova in contrasto con il documento, di cui annullerebbe l'efficacia probatoria."

Se la prova della durata effettiva della prestazione lavorativa rispetto al rapporto di lavoro può essere astrattamente provata per testimoni essa deve rispettare i seguenti principi:
- collegamento tra periodo dichiarato e periodo documentato;
- collegamento tra periodo documentato e presenza del testimone sul luogo di lavoro in attività per l'intero periodo di durata e successivo del rapporto da provare.

Principio del vuoto contributivo assoluto

Qualora il documento attesti in modo inequivocabile la data di inizio e di fine del rapporto di lavoro e il periodo compreso tra queste date è scoperto da contributi si presume, in via eccezionale, l'omissione contributiva totale. Principio non applicabile se tra le due date è provato, con documenti, che per brevi periodi è stata resa prestazione lavorativa.

Per il lavoro a domicilio la testimonianza è esclusa

Non è ammessa la prova testimoniale per provare la durata e la continuità del lavoro a domicilio, che ammette come solo i documenti tipici del rapporto.

Testimonianza esclusa per provare la retribuzione

Non è ammessa infine la prova testimoniale per provare la retribuzione percepita dal lavoro nel periodo oggetto di rendita vitalizia.

Richieste istruttorie ulteriori

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Per poter istruire la pratica necessaria ai fini del riconoscimento della rendita vitalizia, stante l'impossibilità di tipizzare sia i documenti che le attività istruttorie necessarie, la struttura territoriale, in base a criteri prudenziali che si rendono necessari nei singoli casi, potrà effettuare ulteriori verifiche.

Le richieste istruttorie aggiuntive e di riscontro potranno consistere:

  • in richieste scritte al datore, alle PA, ai Centri per l'impiego e alle Camere di Commercio;
  • in acquisizione della documentazione presso i Comuni;
  • nell'esame delle tessere assicurative;
  • in verifiche incrociate degli archivi;
  • nella verifica di fascicoli aziendali e nei verbali ispettivi.

L'attività istruttoria risulta superflua se in sede ispettiva c'è già stato il disconoscimento del rapporto di lavoro e della sua durata.

Fascicolo telematico

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La circolare richiama le Strutture territoriali a prestare attenzione alla corretta compilazione del fascicolo telematico ai fini di una corretta gestione delle pratiche relative alla rendita vitalizia.

Criteri di determinazione dell'onere contributivo

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Nel momento in cui i periodi oggetto di riscatto si collocano nel sistema di "calcolo retributivo" l'onere è quantificato in termini di "riserva matematica" determinata in base alla retribuzione effettiva o convenzionale del periodo oggetto di costituzione di rendita vitalizia.

"Relativamente ai periodi per i quali la relativa quota di pensione andrebbe calcolata con il sistema contributivo, il corrispondente onere è invece determinato, per espressa disposizione di legge, applicando l'aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella misura prevista per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta alla

gestione pensionistica dove opera il riscatto stesso."

Requisiti dei ricorsi amministrativi per la costituzione della rendita

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L'Inps chiede che i documenti posti a corredo dei ricorsi amministrativi risultino rispettosi dei principi di chiarezza espositiva, puntualità e completezza, per dare la possibilità ai Comitati centrali di esaminarli compiutamente.

Applicazione della circolare

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I principi e le indicazioni contenute nella circolare "dovranno essere applicati a tutte le domande ancora giacenti alla data di pubblicazione della stessa oltre che, naturalmente, a quelle presentate in data successiva."


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