Data: 02/06/2019 16:00:00 - Autore: David Di Francescantonio
di David Di Francescantonio - La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7027 del 12.03.2019, si è pronunciata sulla corretta interpretazione dell'art. 179 cod. civ., che disciplina quali beni sono da considerarsi personali del coniuge e quindi non rientranti nella comunione legale.
Più in particolare, il secondo comma del citato articolo, ricollegandosi all'elenco che precede relativo ai beni mobili, stabilisce che i beni immobili non costituiscono oggetto della comunione tra coniugi quando: c) sono beni di uso strettamente personale (es., rimessa delle barche per il coniuge unico proprietario di una barca ...); d) sono beni che servono all'esercizio della professione del coniuge (es., clinica del coniuge medico); f) sono beni acquisiti con il prezzo del trasferimento di altri beni personali o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato nell'atto di acquisto. Nei primi due casi avremo dei c.d. beni personali "per destinazione", mentre nel secondo caso avremo beni personali "per surrogazione".
Proprio in riferimento a quest'ultima disposizione, si ergeva il pomo della discordia su cui la Corte Suprema è stata chiamata a far chiarezza.

Fatti di causa

Al giudizio di legittimità si è arrivati con ricorso della Signora S.A., che negli anni '80 aveva acquistato un appartamento ed alcuni locali commerciali, ben precisando negli atti di compravendita che tali unità immobiliari non avrebbero fatto parte della comunione dei beni ma sarebbero invece divenuti suoi beni personali, in quanto acquistati con il denaro personale.
Partecipava all'atto e sottoscriveva quanto predetto anche il marito, il Signor P.R., in conformità a quanto richiesto dalla lettera F, 1° comma dell'art. 179 cod.civ.
Ciononostante, anni dopo, il curatore del fallimento della S.N.C. cui il Signor P.R. era socio ha proceduto anche al pignoramento pro quota di tali beni "personali" della moglie.

L'interpretazione della Cassazione sull'art. 179 c.c. co. 1 lett. f)

La Cassazione ha confermato il pignoramento dei beni, precisando che la dichiarazione prescritta dall'art. 179 cod.civ., co. 1 lett. F) è un requisito essenziale, ma non sufficiente ad escludere la comunione dei beni e quindi ad identificarli come beni personali.
Infatti, a giudizio della Corte Suprema, è altresì necessaria l'effettiva sussistenza di tali condizioni.
Nel caso in specie, invece, il Giudice territoriale le aveva ritenute insussistenti.
La dichiarazione del coniuge è quindi una mera dichiarazione di scienza: e pertanto è quindi possibile avviare una successiva azione di accertamento negativo persino dallo stesso coniuge non acquirente che ha partecipato all'atto al fine di aderirvi, che chiederà in questo modo di dimostrare la non personalità dei beni e quindi la loro appartenenza alla comunione legale.

L'acquisto effettuato con denaro non tracciabile

A ciò si aggiunga la precedente ordinanza n. 26981 del 24 ottobre 2019, secondo cui l'acquisto effettuato con denaro asseritamente personale ma non rintracciabile fa ricadere il bene acquistato nella comunione dei beni, anche se al momento dell'atto il coniuge ne confermò l'esclusione.

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