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Data: 04/06/2019 11:00:00 - Autore: Isabella Tammaro Avv. Isabella Tammaro - In caso di notifica non andata a buon fine, il giudice non può rigettare la richiesta avanzata dalla parte, alla prima udienza di rinvio, di riprendere l'attività di notificazione. E' quanto chiarito dalla sesta sezione civile della Cassazione con l'ordinanza n. 31136/2018 (sotto allegata). La vicenda[Torna su]
Il Tribunale di Grosseto rigettava la domanda proposta da un uomo nei confronti della proprietaria di un'azienda agricola, volta ad ottenere la restituzione di una somma di denaro per un importo di 30mila euro. Avverso la predetta sentenza l'uomo proponeva appello presso la Corte d'Appello di Firenze, che con sentenza n. 7637 del 2016 dichiarava inammissibile l'appello proposto, attesa l'inesistenza e/o nullità della notifica dell'atto di citazione in appello, essendo incorso nella decadenza di cui all'art. 327 c.p.c. L'uomo proponeva ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo, ovvero nullità della sentenza per vizio in procedendo, ex art. 360 c.p.c. comma 4.
Notificazione con errore sul prenome[Torna su]
La Corte d'appello di Firenze, con sentenza n. 7637 del 2016, aveva dichiarato inammissibile l'appello, a causa dell'erronea indicazione del prenome del destinatario, che aveva comportato la restituzione del plico al mittente, nonché la conseguente nullità e/o inesistenza dell'atto. In realtà, il plico contenente l'atto di citazione in appello, era stato consegnato ad una dipendente dello studio legale del difensore a cui effettivamente era indirizzato, che non riconoscendone il prenome lo aveva restituito al postino, che, pertanto, aveva barrato la dicitura "irreperibilità del destinatario". Il principio di diritto[Torna su]
Secondo il recente orientamento della Suprema Corte a Sezioni Unite (sent. 20 luglio 2016 n. 14916) "l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità; tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa".
La Cassazione, nel pronunciarsi riguardo al caso di specie, ha affermato "l'incertezza nell'indicazione del nome del destinatario, come attestato da avviso di accertamento, non può costituire motivo di nullità, se dal contesto (dell'atto notificato), sia possibile identificare tutte le parti interessate con sufficiente chiarezza, rendendo agevole l'identificazione e la consegna dell'atto all'effettivo destinatario", pertanto, il vizio palesato era solo apparente, e, per contro, si era difronte ad un mero errore materiale , che avrebbe potuto essere facilmente percepito tanto dal postino, tanto dalla dipendente dello studio legale interpellata dallo stesso . Inoltre, la Corte a Sezioni Unite (sentenza 24 luglio 2009 n. 17352) ha fissato il seguente principio di diritto: "Nel caso in cui la notificazione di un atto processuale da compiere entro un termine perentorio non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, quest'ultimo, ove se ne presenti la possibilità, ha la facoltà e l'onere di richiedere la ripresa del procedimento notificatorio, e la conseguente notificazione, ai fini del rispetto del termine, avrà effetto fin dalla data della iniziale attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un tempo ragionevolmente contenuto, tenuti anche presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per venire a conoscenza dell'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie".
Il ricorrente, nel corso della prima udienza, dopo aver appreso la circostanza della mancata notifica per erroneità del prenome, (a suo dire proprio e soltanto in quella circostanza), chiedeva al Giudice un rinvio per poter riprendere l'attività di notificazione, che gli veniva negato. A tal riguardo la Suprema Corte nel ritenere che , viceversa, la Corte di merito avrebbe dovuto accertare, in applicazione dei criteri dell'immediatezza dell'iniziativa e della sollecita diligenza nello svolgimento delle conseguenti attività, la tempestività della richiesta, (alla luce del suesposto orientamento), prima di adottare il provvedimento di rigetto dell'istanza ex art. 291 c.p.c., accoglieva il ricorso e cassava la sentenza impugnata. |
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