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Data: 03/06/2019 17:00:00 - Autore: Isabella Tammaro Avv. Isabella Tammaro - In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, emesso per mancato pagamento dei contributi condominiali, l'opposizione del condomino va accolta nel caso in cui la delibera condominiale abbia perso la sua efficacia. E' quanto stabilito dalla Cassazione con la recente sentenza n. 11482/2019 (sotto allegata). La vicendaUn condominio otteneva dal Giudice di Pace di Giulianova un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti di una condomina, per mancato pagamento di alcune spese condominiali, giusto riparto approvato nell'assemblea del 6/08/2018. La signora proponeva opposizione, che veniva respinta dal Giudice di Pace, ma accolta parzialmente dal Tribunale di Teramo che con sentenza del 15/11/2018 revocava il decreto ingiuntivo, riducendone l'importo da €. 2.465,47 ad € 2.143,39. Successivamente, la stessa proponeva ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi: - violazione dell'art 1136 c.c., e art. 9 disp. att. c.c. per erronea applicazione del principio dell'apparenza del diritto in materia condominiale, con riferimento all'erronea convocazione del soggetto diverso dall'effettivo condomino; - violazione dell'art. 2697 c.c. per non aver il creditore opposto, attore in senso sostanziale, dato prova del credito monitoriamente azionato; - violazione dell'art. 115 c.p.c. per erronea valutazione delle prove documentali; - violazione dell'art. 91 c.p.c. censurando la pronuncia sulle spese. La decisione della CassazioneLa Suprema Corte, facendo proprio un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui "nel procedimento di opposizione e decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve verificare soltanto l'esistenza e l'efficacia delle delibere assembleari , mentre non può pronunciarsi sulla validità delle stesse", statuiva pertanto che "il condomino opponente non può far valere questioni attinenti la validità della delibera condominiale di approvazione dello stato di ripartizione, ma solo quelle riguardanti la sua efficacia", e conseguentemente che "il giudice deve accogliere l'opposizione solo nel caso in cui la delibera condominiale abbia perso la sua efficacia per l'intervenuta sospensione dell'esecuzione da parte del giudice dell'impugnazione, ex art. 1137 c.c. comma 2 , o per aver questi annullato la deliberazione, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione". Nel caso di specie, la deliberazione posta alla base del ricorso per decreto ingiuntivo era stata annullata dalla Corte d'Appello de L'Aquila con sentenza 82/2019 pubblicata il 16/01/2019, facendo venir meno l'efficacia della delibera posta alla base del provvedimento monitorio opposto. La Corte di Cassazione ritenendo non operante, nella fattispecie, il divieto di cui all'art. 372 c.p.c, (stante il suo esclusivo riferimento ai soli documenti che avrebbero potuto esser prodotti nel giudizio di merito, e non a quelli successivi), ammetteva la successiva formazione di un giudicato esterno, ovvero la sentenza n. 82/2019 della Corte d'Appello de L'Aquila, attestante la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, ed in accoglimento dell'opposizione revocava il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Giulianova. |
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