Data: 03/06/2019 16:00:00 - Autore: Paolo Casati

di Paolo Casati - La sentenza delle Sezioni Unite in commento (n. 10378/2019 sotto allegata) ha finalmente chiuso un imperscrutabile orientamento giurisprudenziale in aperta lesione dei diritti del contribuente e prima ancora del buonsenso.

Siamo nel campo delle ritenute d'imposta a titolo di acconto trattenute ma non versate dal sostituto d'imposta, l'orientamento prevalente sino alla sentenza in commento era la solidariet� nel pagamento del sostituito, ovverosia il Fisco avrebbe potuto riscuotere le ritenute direttamente dal sostituito.

Si deve rammentare infatti che nella sostituzione d'imposta il sostituto � obbligato a pagare le imposte al posto del sostituito, ai sensi degli artt. 23 e ss. e 64 c. 1 DPR 600/1973.

L'applicazione della ritenuta � generalmente a titolo di acconto, che consiste in una quota sull'intero delle imposte dovute dal sostituito, che la legge pone a carico del sostituto per le prestazioni lavorative da esso ricevute e per le quali ha versato un corrispettivo.

Ratio decidendi

La ratio della sentenza in commento parte dalla netta distinzione tra gli istituti della sostituzione d'imposta e della solidariet� nell'imposta, afferma che l'obbligazione sulle ritenute d'acconto � posta dalla legge unicamente a carico del sostituto e non anche del sostituito, la solidariet� � efficace invece ogniqualvolta il sostituito non ha subito la rivalsa (ossia non � stata operata la ritenuta sul corrispettivo pagato).

Secondo le Sezioni Unite il dato normativo sulla disciplina della sostituzione d'imposta a titolo di acconto � chiaro, a riprova del quale richiama l'art. 35 DPR 602/1973, secondo il quale il Fisco pu� fare valere la solidariet� nei confronti del sostituito nella fase di riscossione delle somme (ossia successivamente all'iscrizione a ruolo), a condizione che non siano state effettuate le ritenute.

Avv. Paolo Casati

Via Giovio 16, Como

paolo@avvocatocasati.it


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