Data: 07/06/2019 16:30:00 - Autore: Carlo Casini

Dott. Carlo Casini - Solitamente nel gergo comune si tende a confondere assegno di mantenimento e assegno divorzile, pur essendo due termini ben diversi concettualmente, vediamo le differenze:

L'assegno di mantenimento

[Torna su]

Con il primo termine ci si riferisce a quell'assegno destinato al coniuge economicamente pi� debole (dal coniuge economicamente pi� forte) con lo scopo di tutelarlo dagli squilibri causati dalla fine del matrimonio.

Questo assegno viene stabilito dal giudice (salvo accordo delle parti sul punto, fattispecie di rara occasione pratica) in sede di separazione e durer� fino alla sua revoca o alla statuizione postuma della futura ed eventuale sentenza di divorzio.

La ratio di questa disposizione � rinvenibile nel principio di solidariet� che lega i coniugi anche qualora la loro unione finisca. Dall'anzidetto principio scaturisce un obbligo di assistenza materiale e morale � assunto con la celebrazione del matrimonio - perdurante anche dopo la rottura del vincolo coniugale.

L'assegno divorzile

[Torna su]

Si parla invece di assegno divorzile quando l'assegno viene stabilito dal giudice in sentenza di divorzio e anche questo rester� valido sino alla sua revoca/modifica.

Oltre al coniuge economicamente pi� debole sar� destinataria dei suddetti assegni (con statuizione separata non essendo prevista la possibilit� di assegno cumulativo) anche l' eventuale prole scaturita dall'unione.

La ratio di questa disposizione � chiaramente evincibile nel dovere di mantenere i figli anche dopo la rottura del vincolo matrimoniale, si deve aggiungere inoltre che il vincolo della maggiore et� non � un limite al diritto di mantenimento in senso assoluto dovendo necessariamente bilanciarsi con il criterio di legge che richiede che i figli abbiano raggiunto l'autosufficienza economica, pertanto tale non pu� dirsi raggiunta con il mero compimento dei diciotto anni (si pensi al caso della formazione universitaria).

Pertanto il giudice dovr� vagliare caso per caso secondo il suo prudente apprezzamento le situazioni dove il figlio abbia realmente raggiunto l'autosufficienza economica, per evitare abusi da entrambi i lati (numerose sentenze della Suprema Corte di Cassazione in merito hanno affermato che se il mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica � destato da negligenza o inerzia esclusivamente imputabili figlio/i in tal caso si considerer� compromesso il diritto al mantenimento in maniera analoga al caso in cui fosse stata raggiunta autonomamente l'autosufficienza economica).

Modifica o revoca dell'assegno di mantenimento: la casistica

[Torna su]

Per quanto concerne la perdita del diritto all'assegno di mantenimento la norma di riferimento � l'art. 710 c.p.c.

La modifica dei provvedimenti relativi alla separazione pu� essere richiesta nel caso in cui sopraggiungano nuove circostanze di fatto o di diritto rispetto a quelli esistenti al momento della sentenza, ovvero nel caso in cui sussistano delle circostanze gi� esistenti ma che non sono state considerate dal giudice in sede di emanazione della sentenza.

La casistica relativa ai casi di perdita del diritto suddetto � piuttosto eterogenea e variabile in base al caso di specie ma si possono considerare, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, tre macro categorie di notevole applicazione pratica:

Separazione con addebito

In tale caso si contempla l'ipotesi in cui uno dei due coniugi si veda addebitata la responsabilit� della crisi coniugale e del conseguente venir meno del vincolo coniugale.

L'addebito della responsabilit� trova la sua ratio nel mancato rispetto dei doveri coniugali (ad es. coabitazione, collaborazione, assistenza materiale e morale), sicuramente l'esempio pi� celebre che si pu� fare al lettore � il caso di violazione del vincolo di fedelt�, pertanto il tradimento, qualora provato in giudizio, � causa di addebito della responsabilit� della crisi coniugale.

Qualora l'addebito della responsabilit� sia pronunciato nei confronti del coniuge economicamente pi� debole a quest'ultimo non spetta alcun diritto al mantenimento.

La ratio di tale previsione trova ragioni essenzialmente logiche pi� che giuridiche perch� la sua non applicazione porterebbe al paradosso di riconoscere alla moglie infedele e fedifraga il diritto al mantenimento.

Nuova convivenza/famiglia

Iniziando una nuova convivenza stabile con un'altra persona anche senza vincoli matrimoniali pu� sorgere la c.d. "convivenza di fatto" da cui origina un nuovo nucleo familiare.

La giurisprudenza di legittimit� ha chiarito che il sorgere di una nuova relazione anche senza costituzione di vincoli formali come nel caso della c.d. unione di fatto � evento idoneo a interrompere definitivamente il vincolo matrimoniale.

Pertanto, la nuova relazione potr� avere un'incidenza doppia sulla situazione di mantenimento, in termini riduttivi, qualora, ad esempio, le risorse da destinare diminuiscano a seguito di nuovi figli generati dalla nuova unione, ma anche in senso opposto, ovvero di perdita del diritto al mantenimento qualora il nuovo convivente di fatto possa far fronte alle necessit� dell'ex coniuge.

A ci� si aggiunge un recente filone giurisprudenziale di legittimit� certamente meno tollerante del summenzionato che ritiene la semplice genesi di una nuova relazione (aprioristicamente dalla convivenza o meno delle due persone) sia fattore gi� necessario e sufficiente a interrompere il vincolo coniugale).

Mutamento delle condizioni economiche a seguito di nuove entrate

Tale casistica � certamente la pi� vasta poich� all'interno di questa categoria si possono racchiudere numerosi esempi.

Si pensi in primis al caso in cui il coniuge economicamente pi� debole trovi un nuovo impiego che gli permetta di essere autonomo sotto il profilo economico, questo � un caso pacifico di perdita del diritto al mantenimento.

Al contrario, pu� anche verificarsi un licenziamento oppure una malattia invalidante, eventi che comportano chiaramente una significativa ricaduta sulla situazione economica del coniuge, tali per legge da giustificare una richiesta di revoca o modifica.

Un secondo caso di modifica o revoca, pu� essere rappresentato da una cospicua entrata, pensiamo ad esempio ad una vincita alla lotteria nazionale.

La terza ipotesi pu� consistere in un lascito ereditario tale per cui il mantenimento non ha pi� ragion d'essere poich� il coniuge pu� mantenersi autonomamente con le sostanze provenienti dall'eredit�.

Modifica o revoca dell'assegno di divorzio: la casistica

[Torna su]

In tema di perdita dell'assegno divorzile la giurisprudenza di legittimit� si era assestata su un consolidato orientamento interpretativo che prevedeva il mantenimento del tenore di vita assunto durante il matrimonio come criterio sul quale decidere la spettanza e l'entit� dell'assegno divorzile.

Tale orientamento come � noto alla cronaca � stato superato a causa dei tanti paradossi applicativi che ha generato nel tempo, tanto da rappresentare la fortuna di alcune/i ex coniugi che beneficiavano a vita di un assegno molto alto.

Un tale beneficio tradiva la ratio perequativa dell'istituto e la parit� tra coniugi, pertanto il criterio interpretativo odierno si incentra sulle concrete ed effettive capacit� per l'ex coniuge di potersi procurare autonomamente un reddito proprio.

Anche questo nuovo criterio ha per� subito alcune modifiche a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. SS.UU. Sent. n. 18287/2018), che ha sposato un criterio che possiamo definire intermedio tra i due orientamenti giurisprudenziali fin'ora prospettati: la Sezione pi� autorevole della Suprema Corte afferma che � necessario porre l'attenzione del giudicante su elementi ulteriori, quali ad esempio la durata del matrimonio, l'et�, le scelte di vita compiute dal coniuge economicamente pi� debole (si pensi ad eventuali sacrifici fatti da quest'ultimo in nome della famiglia, come la rinuncia alla propria attivit� lavorativa per accudire i figli a tempo pieno) [cfr. sul punto la recente Sentenza del 23/04/2019, Cass. Civ. Sez. I, n.11178].

In ogni caso, � valevole per ambedue gli assegni il criterio estintivo della morte del coniuge e della rinuncia di quest'ultimo all'assegno.

La morte estinguendo ogni rapporto giuridico inter vivos � logico che comporti la cessazione del dovere o diritto di corrispondere l' assegno di mantenimento o quello divorzile.

Non si pu� pervenire alla medesima conclusione in tema di diritto ereditario, potendo l'ex coniuge destinatario di un mantenimento o assegno divorzile pretendere una quota ereditaria proporzionale alla somma percepita nell'assegno di mantenimento. La differenza tra le due tipologie di diritto sull'eredit� � insita nei criteri di valutazione della quota spettante. In tali casi si parla di "assegno successorio a carico dell'eredit�".

Per quanto concerne la rinuncia questa deve essere resa per mezzo di dichiarazione espressa e non deve avere a riguardo crediti di natura alimentare, poich� in questo caso vige il divieto di rinuncia poich� trattasi di diritto indisponibile ai sensi dell'art. 443 c.c.

La rinuncia in sede di separazione non comporta l'automatica rinuncia anche in sede di divorzio (cfr. sul punto Cass. Civ. I sez. n. 4424/2008).

La rinuncia in sede di assegno divorzile pu� comunque essere revocata dal sopraggiungere di uno stato di bisogno imprevisto e successivo poich� tale revisione della rinuncia non contrasterebbe con la ratio dell'assegno divorzile.


Tutte le notizie