|
Data: 02/04/2023 09:00:00 - Autore: Valeria ZeppilliRogito: efficacia di atto pubblico[Torna su]
Il rogito, denominato anche atto notarile, è considerato a tutti gli effetti un atto pubblico. Infatti, l'articolo 2699 del codice civile stabilisce che "L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato". Formalità del rogito[Torna su]
In ogni caso, come emerge anche da tale norma, il rogito, per essere valido, deve essere redatto nel rispetto di particolari formalità, che sono prescritte dalla legge notarile (legge n. 89/1913). Tra le principali formalità si segnala la redazione, a mano, a macchina o a stampa, personalmente da parte del notaio o da una persona di fiducia sotto la direzione, in ogni momento, del notaio stesso. L'atto deve essere ricevuto in presenza delle parti e, solo per alcune fattispecie, di almeno due testimoni. Nel dettaglio, oggi i testimoni sono richiesti per:
I testimoni sono poi necessari per altre tipologie di atto per previsione di altre norme di legge. Ad esempio, l'articolo 603 del codice civile li richiede per il testamento pubblico. Infine, è prescritto che il notaio si accerti dell'identità personale delle parti, anche attraverso due fidefacenti conosciuti, che possono coincidere con i testimoni e che, al pari dei testimoni, devono essere maggiorenni, avere la capacità di agire, essere cittadini italiani o stranieri residenti in Italia e non devono essere interessati nell'atto. Contenuto del rogito[Torna su]
Il rogito non deve rispettare solo le predette formalità, ma deve rispondere anche a dei precisi requisiti di contenuto, dettati dall'articolo 51 della legge 89/1913. In particolare:
Gli atti di ultima volontà devono essere poi corredati dell'ora in cui sono stati sottoscritti. Infine, in ogni caso in cui l'atto sia composto da più fogli, è necessaria la sottoscrizione a margine di ciascuno di essi (eccezion fatta per quello che contiene le sottoscrizioni finali) da parte di tutti i soggetti sopra indicati. Nelle sottoscrizioni a margine è sufficiente il solo cognome. |
|