Data: 10/06/2019 07:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Si parla di "concorso di colpa" in materia di circolazione di veicoli qualora la responsabilità di un incidente stradale non sia totalmente a carico di uno solo dei mezzi coinvolti, ovvero si dimostri che anche l'altrui condotta abbia in parte contribuito a cagionare il sinistro.

Il concorso di colpa negli incidenti stradali

Quando, accertata la dinamica del sinistro a seguito dei rilievi, risulta che la responsabilità sia concorrente, ma non gravi sulle parti coinvolte in egual misura (ad esempio perchè la condotta dell'una risulta più grave dell'altra), si parla di concorso di colpa "effettivo".
Il concorso di colpa si definisce, invece, "paritario" qualora l'incidente si sia verificato per responsabilità imputabili in egual misura ai veicoli coinvolti. Il codice civile, all'art. 2054, comma 2, precisa che, in caso di scontro tra veicoli, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
In sostanza, in assenza di elementi (c.d. prova liberatoria) che facciano emergere la responsabilità del sinistro totalmente o maggiormente a carico di uno dei veicoli (in base a percentuali diverse di volta in volta), i conducenti si presumono parimenti responsabili, quindi in misura paritaria. La presunzione opera anche qualora solo uno dei veicoli abbia riportato danni o solo i soggetti che si trovavano a bordo di uno di essi (e non dell'altro) abbiano subito lesioni.


Sul tema del concorso di colpa in caso di incidenti stradali la giurisprudenza è intervenuta in numerose occasioni, sia per evidenziare quando può ritenersi superabile la presunzione legale di pari concorso e quando, invece, questa non opera affatto.

Incidenti: come superare la presunzione di pari concorso

La Cassazione (sent. n. 10513/2017) ha chiarito che "per superare la presunzione legale di pari concorso nella causazione del sinistro, entrambe le parti processuali che agiscono e resistono nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivati da uno scontro di veicoli, sono onerate, non soltanto della prova della condotta dell'altro conducente violativa delle regole che impone il principio del neminem laedere e delle norme che disciplinano la circolazione stradale, ma altresì della prova (positiva) della propria condotta, che deve risultare conforme alle prescrizioni delle norme del C.d.S., e immune da colpa generica (Cass. n. 7057/2017).

Ciò in quanto la condotta di guida deve essere sempre improntata alla massima attenzione e il conducente del veicolo è tenuto a fare tutto quanto possibile per evitare il danno e a porre in atto le manovre di emergenza che, avuto riguardo alle concrete circostanze di fatto, erano esigibili.

Per ritenere superata la presunzione, dunque, non è sufficiente che il giudice abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti: poiché la presunzione grava anche sull'altro, il magistrato sarà tenuto anche ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile (Cass. n. 21228/2016).

Pertanto quand'anche venga accertata la colpa esclusiva di uno solo dei due conducenti, l'altro non si libererà automaticamente dalla presunzione di corresponsabilità, essendo necessario dimostrare di avere osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza (Cass. n. 1198/1997).

Presunzione di eguale concorso: quando non opera?

Gli Ermellini hanno precisato, sempre in tema di responsabilità civile per i sinistri occorsi nella circolazione stradale, che la presunzione di colpa prevista in egual misura a carico dei conducenti dall'art. 2054, comma 2, c.c., ha funzione meramente sussidiaria, operando solo quando è impossibile determinare la concreta misura delle rispettive responsabilità.

Pertanto, ove risulti accertata l'esclusiva colpa di uno di essi, l'altro conducente è esonerato dalla presunzione, né è tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr. Cass. n. 18631/2015).

In applicazione di tale principio, si è ritenuto corretto non applicare il criterio sussidiario della presunzione di colpa concorrente nella misura del 50% ciascuno, fissato dal secondo comma dell'art. 2054, e dunque attribuire l'esclusiva responsabilità a un solo conducente in quanto, senza il suo comportamento colposamente imprudente, il sinistro non si sarebbe verificato (cfr. Cass, n. 19098/2018).
Altra giurisprudenza ha confermato che la presunzione stabilita dal secondo comma dell'art. 2054 c.c. non configura a carico del conducente una ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi esclusivamente dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, da intendersi nel senso di dover dimostrare l'impossibilità o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass., n. 10031/2006).

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