Data: 14/06/2019 12:00:00 - Autore: Chiara Ruggiero

di Chiara Ruggiero - L'uccisione di animali � un reato previsto e disciplinato dall'art. 544-bis c.p., il quale punisce con la reclusione da quattro mesi a due anni "Chiunque, per crudelt� o senza necessit�, cagiona la morte di un animale".

Questo tipo di reato pu� essere parificato all'omicidio, in quanto attribuisce rilievo a qualunque condotta, sia omissiva che commissiva, che � oggettivamente idonea a produrre l'evento-morte dell'animale (a prescindere dalle sue concrete modalit� esecutive).

Quando si consuma il delitto?

[Torna su]
Il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica l'evento morte dell'animale. Il principale intento del legislatore era quello di considerare l'animale come soggetto passivo del reato che stiamo analizzando.
Il richiamo alla crudelt� e alla mancanza di necessit� va a escludere una tutela omnicomprensiva dell'animale. Ci si limita ai casi in cui l'evento-morte vada a urtare la sensibilit� umana. Nella fattispecie, non sar� punibile, ad esempio, l'uccisione di animali che sono destinati alla macellazione.

Crudelt� e assenza di necessit�

[Torna su]
Andando pi� nel dettaglio, � con il termine crudelt� che ci si riferisce alla causazione della morte dell'animale con modalit� o per motivi che urtano la sensibilit� dell'uomo.
L'assenza di necessit�, invece, riguarda un concetto pi� ampio di quello di cui all'articolo 54 del codice penale, riferendosi, sostanzialmente, a una necessit� relativa, in forza della quale la condotta non � punibile se � volta a soddisfare un bisogno umano.

La necessit� sociale

[Torna su]
Il reato di uccisione di animali � stato introdotto nel nostro ordinamento per opera della legge 20 luglio 2004, numero 189, recante: "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonch� di impiego degli stessi in combattimenti clandestini non autorizzati".
La medesima legge ha anche stabilito una serie di ipotesi per le quali, rispetto all'uccisione, sussiste una presunzione di necessit� sociale. Si tratta, ad esempio, della caccia e della pesca, dell'allevamento e della macellazione, della sperimentazione scientifica e cos� via.
Si tratta di previsioni trasfuse nell'articolo 19-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice penale, in forza del quale le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale, tra le quali rientra anche l'articolo 544-bis, "non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali".

Specie selvatiche protette

[Torna su]
L'uccisione di animali non va confusa con il caso di uccisione di un esemplare appartenente a una specie animale selvatica protetta, che � infatti sanzionata (cos� come la sua cattura o la sua detenzione) dall'articolo 727-bis del codice penale, che punisce l'uccisione (oltre che la cattura o la detenzione).
Un simile comportamento, al di fuori dei casi consentiti e a meno che l'azione riguardi una quantit� trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie, � punita con l'arresto da uno a sei mesi o l'ammenda fino a 4.000 euro.
Leggi anche:
- Il reato di maltrattamento di animali
- Il reato di abbandono di animali

Tutte le notizie