Data: 09/07/2019 18:00:00 - Autore: Ilaria Tomat

di Ilaria Tomat - Quando la notifica eseguita all'estero risulta nulla o inesistente secondo la disciplina contenuta nella Convenzione internazionale dell'Aja del 1965? Vediamo insieme:

Il caso

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Il sig. Tizio più altri presentavano ricorso contro il governo degli USA avanti al Tribunale di primo grado in funzione del Giudice del Lavoro, affinché riconoscesse l'esistenza in capo agli attori di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. I ricorrenti dichiaravano di aver svolto la propria attività lavorativa presso una sede USAF sita in territorio italiano in forza di un rapporto di lavoro che trovava la propria ragione in una serie continua e reiterata di contratti di lavoro a tempo determinato, motivati come temporaneo aumento della mole di lavoro.

I ricorrenti lamentavano un uso improprio del contratto a tempo determinato, il quale pur prevedendo una scadenza predeterminata può essere rinnovato solo in determinate, tassative e specifiche circostanze che devono rivestire, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, i caratteri della contingenza e della imprevedibilità, quest'ultima valutata con riferimento al criterio della diligenza media nella conduzione dell'impresa.

Concludevano chiedendo venisse accertata l'esistenza in capo ai ricorrenti di un rapporto a tempo indeterminato a far data dal giorno della prima assunzione e la condanna della resistente al pagamento di tutti gli emolumenti arretrati, oltre alle spese, diritti e onorari del procedimento.

Il Governo degli USA rimaneva contumace.

Con sentenza il Giudice di primo grado accoglieva il ricorso accertando e dichiarando l'esistenza in capo ai ricorrenti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal giorno della prima assunzione. Condannava parte contumace al pagamento degli emolumenti arretrati e al pagamento delle spese di lite.

Con ricorso in appello ex artt. 434 e 327 c.p.c., il Governo degli Stati Uniti d'America impugnava, con unico pregiudiziale e assorbente motivo, la sentenza di primo grado lamentando la nullità/inesistenza della notifica della sentenza per omessa vocatio in ius e conseguente violazione del diritto di difesa.

In particolare, il Governo degli Stati Uniti era stato edotto dell'esistenza del procedimento sfociato nella sentenza di cui sopra solo a seguito del tentativo di notifica, non andato a buon fine, di tre precetti non accompagnati dal relativo titolo in cui trovavano fondamento, ossia tre decreti ingiuntivi emessi dallo stesso Tribunale avanti al quale avevano presentato ricorso i lavoratori.

Secondo il Governo degli Stati Uniti d'America i ricorrenti e il giudice in primo grado avrebbero disatteso le disposizioni della Convenzione dell'Aja del 1965 che disciplina le notificazioni e comunicazioni all'estero di atti giudiziari ed extra giudiziari.

Le notifiche all'estero

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Preliminarmente occorre ricordare il dispositivo dell'art. 142 Codice di Procedura Civile: "Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che né cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli articoli 30 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200."

La giurisprudenza sulle notifiche all'estero

La giurisprudenza di legittimità è ferma1 nel ritenere obbligatorie le procedure di notifica all'estero previste dalle Convenzioni internazionali, indicando che:

"A ribadire la obbligatorietà del rispetto delle forme previste dalle convenzioni internazionali è l'art. 142 c.p.c., che, per la notificazione a persona non residente ne' dimorante, ne' domiciliata nella Repubblica, dopo avere stabilito al 1^ e 2^ comma le modalità da osservare, precisa al 3^ - aggiunto dalla L. 6.2.1981 n. 42, che ha reso esecutiva in Italia la Convenzione dell'Aja del 15.11.1965, relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale - che le disposizioni dei commi precedenti si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 D.P.R. 5.1.1967 n. 200" (Cassazione Civile n. 11966/2003).

Il principio è stato confermato dalle Sezioni Unite nel 2007 con la sentenza n. 14570/2007, secondo cui:

"il sistema prevede ora che le notificazioni si eseguono, in prima battuta, in uno dei modi consentiti dalle convenzioni internazionali vigenti o dalle disposizioni interne regolanti la procedura diplomatica, di cui al D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 200 artt. 30 e 75; mentre unicamente se non sia possibile eseguire la notificazione in uno dei modi predetti è ammesso in seconda battuta, il ricorso alle modalità stabilite enei primi due commi dello stesso art., 142 c.p.c. " (Cass. Civ. SS.UU. n. 14570/2007).

Modalità ulteriori e diverse (come quelle previste ex art 151 c.p.c.2) in presenza di convenzioni internazionali, non sono consentite nel caso di notifica all'estero e restano valide solo nel caso di notifica nell'ambito dell'ordinamento interno.

Come indicato in giurisprudenza, infatti: "qualora sussista, tra gli Stati interessati, una convenzione internazionale che preveda specifiche modalità per l'esecuzione delle notificazioni all'estero di atti giudiziari (quale, nella fattispecie, la convenzione tra la Repubblica Italiana e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sull'assistenza giudiziaria in materia civile del 25 gennaio 1979, ratificata e resa esecutiva con l. 11 dicembre 1985 n. 766), non può trovare applicazione l'art. 151 CPC. – il quale ammette forme di notificazione, ordinate dal giudice, diverse da quelle previste dalla legge - la cui portata è limitata, quanto meno in presenza di tali convenzioni, all'interno dell'ordinamento italiano e la notificazione effettuata ai sensi di tale norma (nella fattispecie, tramite corriere internazionale), per la sua estraneità al sistema, deve considerarsi giuridicamente inesistente" (Cassazione civile, n. 11966/2003).

Manuale pratico su diritto internazionale privato

In linea con quanto sopra, la notifica di atti giudiziari nei confronti del Governo degli USA, incluso il ricorso con cui si introduce un giudizio di lavoro, è rituale solo quando trasmessa attraverso canali diplomatici o ai sensi dell'art. 5 Convenzione Aja3.

Quanto alla notifica tramite Convenzione dell'Aja, l'art. 2 prevede che ogni Stato aderente alla Convenzione debba nominare un'Autorità Centrale per la ricezione delle notifiche provenienti dall'estero di atti giudiziari ed extra giudiziari. Ai sensi dell'art 5 spetta poi all'Autorità Centrale designata procedere alla trasmissione dell'atto da notificare al soggetto destinatario.

Occorre precisare che gli organi designati quali Autorità Centrale ai sensi della Convenzione non sono i rappresentanti della parte convenuta a cui il documento deve essere notificato e quindi la semplice consegna dell'atto all'Autorità Centrale non comporta il perfezionamento della notifica.

Ciò risulta con chiarezza dal "Pratical Handbook on the operation of the Hauge service convention" – manuale pratico sul funzionamento della conferenza dell'Aja sul diritto internazionale privato.

Il manuale chiarisce che l'Autorità Centrale è "l'autorità ricevente, incaricata di ricevere le richieste di notifica provenienti dagli Stati richiedenti e di darvi esecuzione o far sì che vi venga data esecuzione"4.

Tale posizione è peraltro condivisa dalla giurisprudenza di legittimità che ha affermato: "la notificazione internazionale prevista dalla convenzione Aja si perfeziona colla consegna dell'atto da notificare al destinatario da parte dell'Autorità Centrale per non col semplice ricevimento dell'atto stesso da parte della stessa Autorità Centrale" (Cass. n. 3257/1984).

Il principio applicato al caso in esame

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Nel caso in esame, la notifica del ricorso di primo grado, secondo gli appellanti, risulterebbe inesistente poiché non eseguita in conformità con le disposizioni della Convenzione Aja 1965 e in ogni caso in difetto di prova legale in giudizio.

Quanto al primo aspetto, il mancato rispetto delle disposizioni della Convenzione comporterebbe per ciò stesso inesistenza della notifica:

"Orbene, come ha avuto già modo di chiarire questo Consiglio (sez. IV, 13 febbraio 2007, n. 604), in adesione agli indirizzi della Corte di cassazione civile (Sez. I , 7 aprile 2006, n. 8242; 8 agosto 2003, n. 11966), [nel contesto dell'applicabilità della Convenzione dell'Aja], non vi è spazio perché possa trovare applicazione l'art. 151 CPC., la cui portata, ampia che sia, trova un limite insuperabile nella notifica da eseguirsi all'estero, allorché per essa siano previste specifiche modalità da convenzioni internazionali intervenute tra gli Stati interessati o alle quali essi abbiano aderito, sottolineando, altresì, come la rilevanza imperativa di tali prescrizioni si desuma proprio dalle disposizioni dell'art. 142 CPC. In altre parole, la citata Convenzione dell'Aja è vincolante se la legge interna dello Stato del foro stabilisca, ai fini della notificazione o comunicazione, il meccanismo che un atto deve seguire per la sua trasmissione all'estero e, nel concreto, l'art. 142 CPC. precisa quanto sopra ricordato nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza. Tanto postula, in via dirimente, che la notifica del ricorso di primo grado deve considerarsi inesistente, né sussistono i presupposti individuati dalla giurisprudenza per la concessione dell'errore scusabile, stante la ricordata imperatività della citata disposizione del codice di procedura civile ed attesa la mancanza nell'atto introduttivo notificato degli elementi caratteristici del modello delineato dalla legge (…). (Consiglio di Stato, sentenza 5631/2013).

Il Tribunale di Monza, in una recente sentenza, ha dichiarato con lapidaria chiarezza che "la notifica effettuata in difformità con le convenzioni di diritto internazionale è inesistente e non semplicemente nulla." (Tribunale Monza, n. 565/2016).

In secondo luogo, anche la mancata produzione in giudizio dell'attestazione resa dall'Autorità Centrale di avvenuta notifica, che corrisponde alla relata ex art. 148 c.p.c. implicherebbe l'inesistenza della notifica.

Secondo Cassazione civile, n. 19358/2007, infatti, (…) "la prova dell'avvenuta notifica (…) può essere fornita esclusivamente tramite la produzione della relata dell'ufficiale giudiziario di cui all'Art. 148 CPC. - la cui mancanza, determina l'inesistenza della notifica (si veda in questo senso anche Cassazione civile, sez. I, 25/06/2004, n. 11853).

Calato nel caso di specie, il principio sopra enunciato comporta che:

"la notifica di un atto giudiziario (..) effettuata in (..) mediante la procedura disciplinata dalla convenzione dell'Aja, resa esecutiva in Italia dalla legge 42/1981 (…) prevede il rilascio di un attestazione da parte della AC dello stato richiesto, che da atto dell'esecuzione ed indica la formula, il luogo, la data della notifica e la persona alla quale l'atto è stato consegnato. Tale attestazione svolge la medesima funzione della relazione di notificazione prevista dall'art 148 c.p.c. facendo piena prova fino a querela di falso del perfezionamento del procedimento notificatorio, sicché la sua mancanza determina non già la nullità ma l'inesistenza della notifica" (Cassazione civile 19166/2015, in massima).

A completamento di questo principio, il Tribunale di Monza ha spiegato che: "alla mancanza di tale attestazione non può sopperirsi mediante il ricorso ad altri elementi di prova, poiché l'art. 142 del nostro codice di procedura civile per la notifica a soggetto residente, dimorante o domiciliato all'estero ha attribuito il valore di fonte primaria alle convenzioni internazionali." (Tribunale Monza, n. 565/2016).

L'inesistenza della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, determinerebbe dunque, due conseguenze: a) in primo luogo che l'intero procedimento deve considerarsi inesistente, e la sentenza che lo conclude affetta da nullità radicale/inesistenza, tale da non renderla a costituire cosa giudicata; b) in secondo luogo che la comparizione dello Stato estero in giudizio non possa valere come sanatoria.

Quanto al primo punto, un procedimento instauratosi a seguito di una notificazione inesistente è esso stesso inesistente, così come affetta da nullità radicale/inesistenza è la sentenza che lo conclude.

Secondo la Corte di Cassazione, "l'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado impedisce l'instaurazione di un rapporto processuale fra le parti e comporta la nullità radicale del procedimento e della sentenza del giudice, oltre che l'impossibilità per il giudice di appello di rimettere la causa al primo giudice, dato che l'inesistenza della notifica dell'atto introduttivo non è prevista tra le ipotesi tassative di rimessione ai sensi degli art. 353 e 354 CPC., o di decidere la causa nel merito". (Cassazione civile, n. 8608/2006, confermata da Cassazione civile, n. 193587/2007 e di recente da Corte Appello Lecce, 526/2015). Più di recente, ha confermato che "tale inesistenza [della notificazione] impedisce ovviamente l'instaurazione di un valido rapporto processuale tra le parti e comporta la nullità radicale del procedimento e della sentenza" (Cassazione civile, n. 3547/2009).

La nullità radicale della sentenza determina che essa, anche ove non impugnata, non sia in grado di produrre l'effetto di cosa giudicata fra le parti.

In ordine alla mancata prova dell'avvenuta notifica al destinatario di un atto, la Cassazione ha spiegato infatti che "detta mancanza determina, come conseguenza, l'inesistenza della prova della instaurazione dallo stesso rapporto processuale (che costituisce presupposto perché possa formarsi fra le parti il giudicato), la cui mancata instaurazione è deducibile in ogni stato e grado di giudizio." (Cassazione civile, n. 11853/2004).

Pertanto una sentenza resa in assenza totale di contraddittorio fra le parti determina un vulnus al principio di difesa costituzionalmente garantito di tale gravità da non poter che attrarre la sanzione della nullità radicale/inesistenza.

Soccorre anche a questo riguardo la giurisprudenza di legittimità, che ha messo in evidenza quanto segue: "il principio del contraddittorio di cui all'art. 101 CPC. - intimamente connesso al diritto di azione costituzionalmente garantito (cfr. C. Cost. 11 febbraio 1999 n. 26) - si correla sul piano costituzionale sia con la regola dell'uguaglianza affermato dall'art. 3 Cost., sia con il diritto di difesa, che, dichiarato dall'art. 24, comma 2, Cost. «inviolabile in ogni stato e grado del giudizio», involge gli aspetti tecnici della difesa e garantisce a ciascuno dei destinatari del provvedimento del giudice di poter influire sul contenuto del medesimo. Detto principio, quindi, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma deve realizzarsi nella sua piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo (…) sì che la violazione del contraddittorio comporta nullità dell'intero giudizio, con la conseguenza che la sentenza che lo conclude non è idonea a porre in essere statuizioni suscettibili di trasformarsi in cosa giudicata ove non impugnate" (Cassazione civile, n. 11853/2004, che richiama Cass. 21 giugno 2004, n. 11496).

Quanto al secondo punto, l'inesistenza dell'atto di notifica del ricorso determina che essa non è sanabile a seguito della comparizione della parte convenuta. La sanabilità per raggiungimento dello scopo è infatti ipotizzabile solo nelle ipotesi di nullità dell'atto introduttivo del giudizio, e non anche nelle ipotesi più grave di inesistenza.

Secondo la Corte di Cassazione, infatti: "gli effetti conseguenti alla configuratasi inesistenza della notificazione non possono essere impediti invocando gli art. 156 e 157 CPC., inerenti la rilevabilità e la sanatoria della nullità, poiché le circostanze ivi previste possono valere a sanare una notificazione irregolare, viziata o nulla, ma pur sempre esistente e realizzatasi come tale, mentre non può porsi rimedio ad una situazione nella quale l'atto, imperfetto o radicalmente viziato, non sia affatto venuto in essere nel mondo giuridico. Pertanto, ricorrendo tale eventualità e non potendo disporsi nemmeno la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 CPC. (presupponendo anche siffatta norma un'ipotesi di notificazione nulla) (…)" Cassazione civile, sez. un., n. 17914/2007).

La notifica a stato estero a mezzo Convenzione Aja

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Per quel che concerne nello specifico la notifica a Stato estero a mezzo della Convenzione dell'Aja, il Consiglio di Stato ha specificato che: "(…) non si può prescindere, alla stregua della Convenzione dell'Aja del 1965, dalle particolari modalità di notifica previste dalla specifica normativa polacca (tramite uffici giudiziari) e queste non possono essere superate in applicazione di forme sostitutive o di (generali) canoni, quali il raggiungimento dello scopo e l'effettività del contraddittorio, se la parte notificataria si costituisce per eccepire la regolarità del procedimento notificatorio e i suoi presupposti di operatività. In tal caso infatti la notificazione inficiata, non essendo entrata a far parte della realtà dell'ordinamento, non è passibile di sanatoria né per mezzo della rinnovazione disposta dal giudice ai sensi dell'art. 291 CPC., né mediante la costituzione in giudizio dell'altra parte (Cass. civ., Sez. I, 29 maggio 1997, n. 4746; Sez. II, 13 febbraio 1996, n. 1084). D'altronde, la sanatoria per raggiungimento dello scopo può concepirsi solo in relazione ad un atto nullo, non in relazione ad un atto inesistente, dato che la situazione di effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario ottenuta senza l'impiego del prescritto procedimento di notificazione e con l'uso dello strumento previsto, determinando l'assoluta divergenza rispetto alle dovute forme e modalità, non ne consente la sussunzione nella sfera del rilevante giuridico e la notifica eseguita deve essere considerata tamquam non esset e, pertanto, insuscettibile di sanatoria (Cass.civ., Sez. lavoro, 13 febbraio 1999, n. 1195; Sez. II, 29 luglio 1995, n. 8372)." (Consiglio di Stato sentenza n. 5631 del 26.11.2013).

L'inesistenza della notifica determina che l'intero procedimento di primo grado deve considerarsi inesistente e la sentenza che lo conclude affetta da nullità radicale/inesistenza tale da non costituire cosa giudicata. Vieppiù, l'inesistenza della notifica, non essendo prevista tra i casi tassativamente indicati dalla legge, non consente neppure al giudice d'appello di rimettere la causa al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c.


1 Da ultimo Cassazione civile sez. I, 20/04/2018, n.9923, così in massima "La notifica eseguita a società non avente sede legale in Italia ai sensi dell'art. 142, comma 1, c.p.c. è nulla ove difetti la prova oggettiva dell'impossibilità di eseguire la notificazione nei modi contemplati dalle convenzioni internazionali ovvero dal d.P.R. n. 200/1967, costituendo il procedimento notificatorio, di cui all'art. 142, uno strumento residuale."

2 Dispositivo art. 151 c.p.c. "Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità."

3 Art. 5 L'Autorità centrale dello Stato richiesto procede o fa procedere alla notificazione o alla comunicazione dell'atto: a) o secondo le forme prescritte dalla legislazione dello Stato richiesto per la notifica o la comunicazione degli atti redatti in questo Paese e che sono destinati alle persone che si trovano sul suo territorio; b) o secondo la forma particolare chiesta dal richiedente, purché tale forma non sia incompatibile con la legge dello Stato richiesto. Salvo il caso previsto al comma precedente lettera b), l'atto può sempre essere consegnato al destinatario che lo accetti volontariamente. Se l'atto deve essere notificato o comunicato in conformità al primo comma, l'Autorità centrale può chiedere che l'atto sia redatto o tradotto nella lingua o in una delle lingue ufficiali del suo Paese. La parte della richiesta conforme al modulo modello allegato alla presente Convenzione, che contiene gli elementi essenziali dell'atto, viene consegnata al destinatario.

4 Link https://www.hcch.net/en/publication-and-studies/details4/?pid=2728&dtid03.


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