Data: 14/06/2019 10:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � Con sentenza numero 25137/2019 (qui sotto allegata), la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un uomo e una donna, in qualit� di genitori di un minore che, durante il parto, aveva subito delle gravi lesioni dagli stessi imputabili al ginecologo che aveva in cura la madre durante il parto.

Tale sentenza, nonostante l'esito, ha il pregio di mettere in luce le conclusioni raggiunte dalla Corte d'appello con riferimento alla vicenda, che, stante l'inammissibilit� dell'impugnazione proposta in sede di legittimit�, sono state confermate.

La vicenda

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Il giudizio, in particolare, si era svolto a carico del ginecologo, imputato del reato di cui all'articolo 590 c.p. per aver cagionato per colpa delle lesioni alla bambina, a seguito di esiti di encefalopatia da CMV e sindrome ipossico ischemica cerebrale, dovute, secondo l'ipotesi accusatoria, alla mancata tempestiva diagnosi intrauterina da citomegalovirus del feto nonch� alla scelta di non praticare un parto pretermine con cesareo.

Evento inevitabile

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Nel corso del giudizio di merito era stato dimostrato che il ginecologo aveva in effetti omesso gli esami necessari per diagnosticare l'infezione, prediligendone altri non utili ad accertarne la sussistenza, nonostante il quadro clinico suggerisse di eseguire ulteriori approfondimenti.

Tuttavia, i giudici del merito avevano escluso che all'epoca dei fatti (2006) esistesse una valida terapia, approvata e certificata, da praticare in caso di citomegalovirus in gravidanza. Sussisteva esclusivamente una terapia sperimentale pura, che peraltro risaliva solo al 2005 e i cui benefici non erano certi n� risolutivi.

Cesareo inutile

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La Corte d'appello, inoltre, aveva rilevato che in nessun protocollo medico era prescritto che, in caso di madre affetta da citomegalovirus, occorresse procedere a un parto tramite taglio cesareo in luogo del parto naturale.

Per tutte tale ragioni, il ginecologo � stato assolto con la formula di insussistenza del fatto e, alla luce dell'inammissibilit� del ricorso in Cassazione, tale assoluzione resta.


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