Data: 21/06/2019 10:00:00 - Autore: Filippo Antonelli

Avv. Filippo Antonelli - Come affermato dalla Societ� italiana scienze forensi, l'affidamento materialmente condiviso � considerato quale migliore realizzazione delle esigenze della prole di usufruire di una equilibrata relazione emotivo-relazionale con le due figure genitoriali.

Il principio di bigenitorialit�

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In generale l'affidamento condiviso � la regola che disciplina l'affidamento dei figli a seguito della cessazione della relazione affettiva e quindi della convivenza tra i genitori.

La giurisprudenza richiama le indicazioni della CEDU secondo cui, affinch� il principio in oggetto abbia attuazione, al diritto del figlio a mantenere rapporti con entrambi i genitori (art. 337 ter c.c.) debba corrispondere il diritto di ciascun genitore a mantenere rapporti effettivi con i figli.

Ai sensi degli artt. 147, 315 bis e 316 c.c., nell'interesse del figlio ad una crescita serena il genitore deve essere posto nelle condizioni di esercitare la responsabilit� genitoriale che gli compete.

Orientamenti delle corti di merito

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Allorch� si tratti di individuare le concrete modalit� di esercizio e attuazione del diritto del genitore a mantenere i rapporti con i figli, si deve tuttavia sempre tenere conto delle particolarit� di ogni caso.

Un primo particolare che � di fondamentale importanza � l'et� anagrafica del minore.

Anche la CEDU affermerebbe che la coercizione per il raggiungimento dell'obiettivo di mantenimento del legame familiare deve essere sempre usata con estrema prudenza, tenendo conto in particolare dell'interesse superiore del minore.

Eventuali provvedimenti impositivi di alcuni rapporti, visite ecc. possono effettivamente non corrispondere a quello che deve essere sempre perseguito come obiettivo nel diritto di famiglia, ovvero l'interesse esclusivo del minore.

Se infatti le modalit� sono imposte e non frutto dell'elaborazione spontanea delle relazioni affettive genitoriali, esse finirebbero per risultare controproducenti e pregiudicanti il rapporto padre-figlio oltre che il bene del figlio stesso.

Il caso del tribunale di Roma

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Le parti depositavano ricorso al fine di ottenere provvedimenti che riguardassero l'affidamento e il mantenimento del figlio di appena due anni, nato dalla relazione di convivenza intrattenuta e poi terminata tra i genitori.

La madre in particolare si allontanava dall'abitazione familiare in cerca di lavoro nonch� a causa del comportamento disinteressato del padre. Pertanto quest'ultima chiedeva l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento prevalente presso la propria abitazione e con conseguente disciplina di frequentazione padre-figlio nelle seguenti modalit�:

- un giorno di visita a settimana, una domenica ogni due settimane, senza pernottamento;

- periodi di festivit� senza pernotto fino al compimento del terzo anno di et� del figlio.

Ella domandava altres� la corresponsione di un assegno mensile pari ad Euro 700 a titolo di mantenimento, nonch� il 50% delle spese straordinarie necessarie al minore.

Il padre si costituiva chiedendo differenti modalit� di frequentazione e visita, in particolare:

- per una settimana, il venerd� dalle 15.30 alle 19.30;

- per una settimana mercoled� e domenica agli stessi orari;

- giorno di Natale o Capodanno, Pasqua o Luned� dell'Angelo;

- a partire dal compimento del terzo anno di et� del figlio, un pomeriggio a settimana dalle 15.30 alle 19.30 e, a fine settimana alternati, dalle 10 del sabato alle 19 della domenica; oltre a 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive.

A titolo di mantenimento chiedeva la riduzione della met� dell'assegno rispetto alla richiesta della madre.

La decisione del collegio

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Il Tribunale di Roma, con decreto 5 maggio 2017, osservava che la naturale decisione da prendere ruotava attorno all'orbita del c.d. affidamento condiviso.

Esso � previsto appunto come regola dal novellato art. 337 ter c.c., comportando l'esercizio congiunto della responsabilit� genitoriale e la condivisione delle decisioni sulle questioni di maggiore interesse del minore.

Quanto tuttavia alle modalit� di frequentazione padre-figlio, il Collegio ha disposto che il padre possa vedere e tenere con s� il minore, fino al compimento del terzo anno di et�, un pomeriggio a settimana e a fine settimana alternati, anche la domenica con i medesimi orari ma sempre senza pernotto.

Dal compimento dei tre anni scatter� il pernotto nel fine settimana (Sabato-Domenica) di spettanza, mentre dal compimento dei sei anni il padre potr� vedere e tenere con s� il figlio un pomeriggio a settimana e durante il fine settimana alternato dal Venerd� sera alla Domenica sera.

In relazione ai periodi di vacanza, anche in questo caso l'et� del bambino impone l'introduzione graduale dei pernotti continuativi.

Per le vacanze estive a partire dall'anno successivo all'accordo, si possono inserire alcuni pernottamenti, cos� come per le vacanze invernali (si rinvia al provvedimento per i dettagli).

In merito invece alla domanda di determinazione dell'onere da porre a carico del padre quale contributo al mantenimento del figlio, si deve aver riguardo alla situazione patrimoniale netta, in questo caso pari ad Euro 1.200 netti.

Il Tribunale ha deciso di considerare quale contributo perequativo mensile per il figlio la somma di Euro 400 a titolo di mantenimento ordinario, aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici ISTAT, oltre alle spese straordinarie che sono minuziosamente descritte nel provvedimento.

Il Tribunale di Roma trae pertanto le seguenti considerazioni:

Gradualit� del pernotto: in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilit� genitoriale, con riguardo alla determinazione delle modalit� di frequentazione del figlio in tenera et� con il genitore non collocatario, il giudice pu� statuire l'introduzione graduale di pernotti continuativi. Nei primi anni di vita del bambino, infatti, l'universo conoscitivo si identifica prevalentemente con un referente, in genere costituito dalla figura materna (o comunque dall'adulto di riferimento) con il quale soltanto il figlio � in grado di relazionarsi, gradualmente estendendo poi il percorso conoscitivo ad altri adulti.

Questo esclude che le figure genitoriali possano avere nei primi anni di vita del bambino pari rilevanza.

A partire dal compimento del terzo anno di vita del minore si pu� introdurre il pernottamento consecutivo specie in relazioni ai periodi vacanza estivi ed alle festivit�, introducendo gradualmente ulteriori pernottamenti.

� solo con la frequentazione del ciclo scolastico elementare che il bambino acquisisce il senso del tempo, dunque pu� essere introdotto un regime "ordinario" di frequentazione.

Tale considerazione deve naturalmente essere letta con riferimento al caso concreto, poich� ogni situazione porta con s� particolarit� relative e pertanto pu� accadere certamente che il Giudice motivi diversamente una decisione che, appunto, potrebbe essere differente da quella indicata nel caso posto ad esempio.

Tuttavia il principio che governa il diritto di famiglia � immutato e tende sempre all'interesse superiore del minore, quindi alla difesa del suo diritto ad avere entrambi i genitori secondo meccanismi graduali e graduati.

La prospettiva � considerare pertanto sempre prevalente il diritto del minore ad avere le figure genitoriali, non il diritto di uno dei genitori ad imporre le proprie condizioni in tema di responsabilit� genitoriale.


Avv. Filippo Antonelli

Foro di Forl�-Cesena

filippo.antonelli@me.com

LinkedIn: Filippo Antonelli

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