Data: 17/06/2019 10:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate: se una donna cade sul marciapiede di un condominio perch� a terra si � formata una sostanza oleosa, formatasi dal cibo gettato dai condomini per i piccioni, la colpa � dell'ente condominiale nella sua qualit� di custode ai sensi dell'art. 2051 cc. Questo quanto emerge dall'ordinanza n. 15839/2019 (sotto allegata) della Cassazione, che ha rigettato il ricorso avanzato da un condominio, condannato in sede d'Appello a risarcire la donna.

La vicenda processuale

Una donna conviene in giudizio un Condominio chiedendo i danni riportati a seguito di una caduta sul marciapiede del fabbricato, provocata da una sostanza oleosa creatasi per colpa dei residui di cibo misti a neve in scioglimento. Il Condominio, negando la propria responsabilit�, chiama in manleva l'Assicurazione. Il giudice di primo grado rigetta la domanda dell'attrice per l'assenza dei presupposti art. 2051 cc. Il Condominio, a suo dire, non pu� ritenersi responsabile di omessa custodia, poich� la presenza dei residui di cibo che hanno provocato la caduta della donna, sono piuttosto da imputare alla responsabilit� di qualche condomino maleducato o di soggetti terzi.

La Corte d'Appello per� ribalta la decisione, ritenendo il Condominio responsabile ai sensi dell'art 2051 c.c e condannandolo al risarcimento dei danni riportati dalla signora a causa della caduta.

Il Condominio soccombente ricorre in Cassazione lamentando, tra i vari motivi:

  • la violazione e la falsa applicazione dell'art 2051 c.c. a causa del mancato riconoscimento, da parte del giudice d'appello, degli elementi istruttori a sostegno della tesi contraria;
  • la violazione e la falsa applicazione dell'art 1227 c.c per non aver considerato la condotta della danneggiata, che con maggiore diligenza avrebbe potuto evitare la caduta.

La caduta della donna � avvenuta per colpa di alcuni condomini maleducati

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 15839/2019, rigetta il ricorso del Condominio. Trattando contestualmente i primi due motivi del ricorso, gli Ermellini, prima di tutto, contestano al ricorrente la pretesa di sollecitare la corte a una rivalutazione del merito della vicenda, che come noto, non � consentita in sede di legittimit�. In secondo luogo, evidenziano il fatto che il condominio ricorrente nell'esporre le sue ragioni si sia disinteressato "totalmente del rilievo svolto a pag. 5 sulla frequenza di comportamenti di condomini che avevano l'abitudine di gettare cibo dalle finestre per dare nutrimento ai piccioni."

Deve quindi concludersi che la caduta della donna � imputabile al condominio, che nella veste di custode, doveva adoperarsi per impedire che si formasse sul marciapiede la sostanza oleosa che ha fatto scivolare la malcapitata, provocandone la rovina a terra.

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