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Data: 19/06/2019 10:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Cosa accade qualora si maturino i requisiti per l'accesso alla pensione Quota 100 e, al tempo stesso, maturi anche il diritto all'indennità di disoccupazione NASpI? E qualora la si stia già percependo? E, invece, come si rapporta la fruizione della NASpI qualora si maturino i requisiti contributivi per la pensione anticipata, per la pensione con "Opzione donna" o per i lavoratori precoci? A tutti questi interrogativi ha risposto l'INPS nella circolare n. 88/2019 (qui sotto allegata) pronunciandosi proprio sul rapporto tra i trattamenti pensionistici anticipati disciplinati dal decreto-legge n. 4/2019 (pensione quota 100, pensione anticipata, opzione donna e lavoratori precoci) e alcune prestazioni a sostegno del reddito, nonché sui rapporti tra NASpI e assegno ordinario di invalidità.
Indennità di disoccupazione NASpI e pensione quota 100[Torna su] Per quanto riguarda Quota 100, si rammenta che, raggiunti tra il 2019 e il 2021 i requisiti per andare in pensione (età anagrafica non inferiore a 62 anni e anzianità contributiva non inferiore a 38 anni), il conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico avviene trascorso il periodo previsto per l'apertura della c.d. finestra, diversificata in base al datore di lavoro ovvero alla gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. Da qui la necessità di un raccordo con l'impianto normativo in materia di indennità di disoccupazione NASpI, di cui al d.lgs. n. 22/2015, il cui art. 11 prevede, tra le ipotesi di decadenza dalla fruizione dell'indennità NASpI, il "raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato". Tanto premesso, l'INPS precisa che, le domande di indennità di disoccupazione NASpI di quei soggetti che, pur perfezionando nel triennio 2019-2021 i requisiti per il pensionamento con Quota 100, non si avvalgono di detta facoltà, devono essere accolte, ricorrendo i presupposti declinati dal d.lgs n. 22/2015. Neppure decadono dalla prestazione i medesimi soggetti che si trovino in corso di fruizione della NASpI. Invece, per i soggetti che siano stati ammessi al trattamento di pensione quota 100, la NASpI decade a partire dalla prima decorrenza utile successiva alla domanda di accesso al trattamento pensionistico. L'applicazione di detto criterio comporta la reiezione delle domande di NASpI per le quali la fruizione dell'indennità dovrebbe decorrere contemporaneamente o successivamente alla prima decorrenza utile della richiesta prestazione di pensione quota 100. Quota 100 e altre prestazioni a sostegno del reddito[Torna su] L'INPS rammenta che, ai sensi del D.L. n. 148/1993, l'indennità di mobilità è incompatibile con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Quindi, coloro che, pur perfezionando i requisiti, non accedono al trattamento di pensione Quota 100, potranno continuare a fruire delle prestazioni di mobilità ordinaria o in deroga. Di contro, i soggetti che, a seguito di richiesta di accesso, sono ammessi alla Pensione quota 100, decadono dalle prestazioni in argomento a far tempo dal primo giorno del mese in cui decorre tale trattamento. Pertanto, non potranno essere accolte le domande di indennità di mobilità in deroga per le quali la relativa fruizione dovrebbe decorrere contemporaneamente o successivamente alla prima decorrenza utile della prestazione di pensione quota 100. Le medesime indicazioni trovano applicazione anche con riferimento alle prestazioni integrative di durata dell'indennità di mobilità e della NASpI previste dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo (FTA), all'assegno emergenziale e alle altre prestazioni integrative di durata della disoccupazione, ove previste dai regolamenti dei fondi di solidarietà di cui al d.lgs n. 148/2015. NASpI e pensione anticipata[Torna su] Il D.L. n. 4/2019 ha anche previsto che i soggetti che maturano i requisiti contributivi per la pensione anticipata conseguono il diritto al trattamento trascorsi tre mesi dalla maturazione dei predetti requisiti (c.d. finestra). In relazione a tale innovazione normativa, l'INPS precisa che è possibile fruire dell'indennità di disoccupazione NASpI fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico. NASpI e Opzione donna[Torna su] L'INPS offre indicazioni anche per quanto riguarda Opzione Donna, che consente il pensionamento anticipato (secondo le regole di calcolo del sistema contributivo) alle lavoratrici che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2018, un'anzianità contributiva minima di 35 anni e un'età anagrafica minima di 58 anni, se dipendenti, e di 59 anni, se autonome. In particolare, si accede alla pensione dopo che, dalla data di maturazione dei requisiti, siano decorsi 12 mesi, qualora il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, o 18 mesi, qualora il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi. In merito alla fruizione dell'indennità di disoccupazione NASpI in caso di raggiungimento dei requisiti per il diritto a pensione, si richiamano le indicazioni fornite nella circolare n. 142/2015. Conseguentemente, sarà possibile fruire della NASpI fino alla prima decorrenza utile successiva alla presentazione della domanda di trattamento pensionistico. NASpI e pensione anticipata lavoratori precoci[Torna su] Per quanto riguarda la decadenza della NASpI in caso di pensione per i lavoratori precoci, l'INPS tiene conto delle particolari modalità procedurali per l'accesso al trattamento pensionistico, che prevedono una fase di riconoscimento dei requisiti distinta dall'accesso al beneficio. Qualora i soggetti in questione, nelle more del completamento e della definizione dell'iter di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio, risultino fruitori del trattamento di disoccupazione NASpI, la decadenza dalla suddetta prestazione opera dalla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico anticipato. Qualora tale decorrenza, indicata nella comunicazione di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio, sia antecedente alla data di invio della comunicazione stessa e, alla medesima data, il beneficio pensionistico non sia stato ancora richiesto, la decadenza dalla suddetta prestazione opera dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene inviata, dall'Istituto, la comunicazione di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio. Resta fermo che l'avvenuta erogazione del trattamento pensionistico rende, in ogni caso, incompatibile la percezione della NASpI. NASpI e assegno ordinario di invalidità[Torna su] Il D.L. n. 148/1993 prevede l'incompatibilità dell'indennità di disoccupazione con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 234/2011 ha ritenuto che la norma debba prevedere il diritto di optare tra i trattamenti di disoccupazione e quelli di invalidità limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato. L'INPS, con la circolare n. 138/2011 ha già fornito le istruzioni operative per l'attuazione della citata pronuncia, precisando altresì che, in caso di opzione a favore dell'indennità di disoccupazione, l'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità resta sospesa per tutto il periodo di fruizione della predetta indennità. Circa la decadenza dalla NASpI, l'Istituto chiarisce che la titolarità dell'assegno ordinario di invalidità, ancorché sospeso per opzione in favore della NASpI, non consente l'accesso alla pensione anticipata. Pertanto, in tale caso non ricorre la condizione per la decadenza dalla NASpI prevista dall'articolo 11, comma 1, lett. d), del d.lgs n. 22/2015 (raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato), considerato che il titolare di assegno ordinario di invalidità non perfeziona i requisiti per la pensione anticipata. Viceversa, in caso di raggiungimento del requisito per la pensione di vecchiaia, trova applicazione il regime decadenziale. |
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