Data: 22/06/2019 10:30:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – Il paziente vittima di malasanità può avere diritto a ricevere dalla struttura sanitaria responsabile dei danni subiti una rendita che lo ristori delle conseguenze patrimoniali e non patrimoniali patite in conseguenza della malpractice medica.

La vicenda

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Con la sentenza numero 14703/2019 qui sotto allegata, ad esempio, il Tribunale di Milano ha condannato una struttura sanitaria a corrispondere a una donna vittima di malasanità una rendita vitalizia pari a 5.300,00 euro mensili che tiene conto:

  • delle somme dovute a titolo di danno non patrimoniale
  • delle somme dovute a titolo di danno patrimoniale, per le spese di adeguamento dell'immobile della paziente necessarie a fronte delle sue condizioni di salute
  • di una presumibile aspettativa di vita decennale, presa in considerazione solo per quantificare la rendita, che comunque dovrà essere corrisposta per tutta la durata della vita della danneggiata.

Alla paziente spetta poi anche un'ulteriore rendita pari a 1.300,00 mensili, per le spese necessarie per l'attività di assistenza generica della quale la donna si è trovata ad avere bisogno in conseguenza delle lesioni patite.

Il nesso causale

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La medesima pronuncia del Tribunale di Milano risulta interessante anche per un ulteriore aspetto, ovverosia per l'approfondita analisi che viene fatta in materia di nesso causale nell'ambito della responsabilità professionale della struttura sanitaria.

I giudici hanno infatti ribadito che "la prova del nesso causale...si sostanzia nella dimostrazione che l'esecuzione della prestazione sanitaria si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di preteso danno, che è rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui si era richiesta la prestazione o dal suo aggravamento".

Rifacendosi a quanto sancito dalla Corte di cassazione nella sentenza numero 18932/2017, il Tribunale di Milano ha poi precisato che "quando resta incerta la causa dell'evento, occorre distinguere fra la causalità relativa all'evento (causalità materiale) ed al consequenziale danno (causalità giuridica) e quella concernente la possibilità (rectius impossibilità) della prestazione".

L'onere della prova

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In tal modo si crea un duplice ciclo causale:

  • uno relativo all'evento dannoso, il cui onere della prova grava sul creditore/danneggiato
  • uno relativo all'impossibilità di adempiere, il cui onere della prova grava sul debitore/danneggiante.

Più nel dettaglio, nel primo caso il creditore è chiamato a dimostrare il nesso di causalità tra l'insorgenza di una patologia o il suo aggravamento e la condotta del sanitario, mentre nel secondo il debitore deve provare che la prestazione è stata resa impossibile da una causa imprevedibile e inevitabile.

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