Data: 21/06/2019 16:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – I pazienti vittima di malasanità derivante da ipotesi di responsabilità medica possono agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno subito.

Natura della responsabilità

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A tal proposito occorre preliminarmente sapere che, in base a quanto stabilito dalla legge Gelli (che ha riformato la materia nel 2017), la natura della responsabilità varia a seconda di chi sia il soggetto convenuto.

Responsabilità della struttura sanitaria

Le strutture sanitarie, infatti, rispondono del danno arrecato ai pazienti a titolo contrattuale, con la conseguenza che chi asserisce di aver subito un danno può limitarsi a dimostrare l'esistenza del contratto e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, mentre è poi la struttura a dover dimostrare o di non aver posto in essere alcun inadempimento o che l'eventuale inadempimento è eziologicamente irrilevante.

La prescrizione è fissata in dieci anni.

Responsabilità del medico

Il medico, invece, risponde a titolo extracontrattuale (salvo il caso in cui abbia agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta direttamente con l'assistito), con la conseguenza che il paziente che intende essere risarcito dovrà dimostrare in giudizio il danno subito, il nesso causale che lo lega alla condotta del medico e la colpa o il dolo del sanitario.

La prescrizione, in questo caso, è quinquennale.

Risarcimento malasanità: le condizioni di procedibilità

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L'instaurazione di un giudizio per ottenere un risarcimento del danno da malasanità è sottoposta a una condizione di procedibilità.

La causa vera e propria deve essere infatti preceduta da un procedimento di consulenza tecnica preventiva ai sensi dell'articolo 696-bis c.p.c. o, in alternativa, da un procedimento di mediazione.

Se non è instaurata né l'una né l'altra procedura, l'eventuale domanda giudiziale del paziente è improcedibile.

Risarcimento malasanità: azione diretta

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Resta infine da dire che, a seguito della riforma della responsabilità medica apportata dalla legge Gelli del 2017, è oggi prevista l'azione diretta del paziente nei confronti delle assicurazioni di medici o strutture sanitarie.

Ciò vuol dire che il giudizio di risarcimento del danno per malasanità può essere instaurato sia nei confronti del medico o della struttura sanitaria reputati responsabili, sia direttamente nei confronti della compagnia presso la quale l'uno o l'altra sono assicurati.

L'azione diretta è tuttavia possibile solo nei limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione.


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