Data: 19/06/2019 14:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Con la Circolare n. 14/2019 (qui sotto allegata), l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti e dettagliati chiarimenti in tema di documentazione di operazioni rilevanti ai fini IVA, alla luce dei recenti interventi normativi in tema di fatturazione elettronica.

Nel 2018, infatti, sono state introdotte importanti novità normative in tema di fatturazione elettronica, che fanno seguito alle disposizioni della "legge di Bilancio 2018" e ai diversi interventi normativi conclusisi con la legge di bilancio 2019 (n. 145/2018), nonché con la legge 12/2019.

I predetti interventi hanno anche modificato significativamente il d.lgs. n. 127/2015 introducendo, a partire dal 1° gennaio 2020, l'obbligo generalizzato del processo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi per i soggetti passivi che effettuano operazioni di cui all'articolo 22 del d.P.R. n. 633/1972 (decreto IVA).

Fatturazione elettronica: ambito oggettivo e soggettivo di applicazione

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Per le fatture emesse dal 1° gennaio 2019 produce effetto la previsione dell'art. 1, comma 34, del d.lgs. n. 127/2015 in base al quale, al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio.

Tale strumento vuole razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, ed ha come necessario presupposto l'obbligo di documentare un'operazione tramite fattura, lasciando impregiudicate quelle fattispecie in cui l'operazione può essere documentata differentemente (es. scontrini e ricevute fiscali.

La regola generale sull'obbligo di documentare le operazioni tramite fatturazione elettronica via SdI presenta comunque diverse eccezioni, tanto di ordine oggettivo, quanto soggettivo puntualmente elencate nella circolare.

Sanitari e fatture senza SdI

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Per l'anno 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, dovranno continuare a certificare le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche/consumatori finali mediante fatture in formato cartaceo, ovvero in formato elettronico senza utilizzare lo SdI come canale di invio, e a trasmettere i relativi dati al sistema TS secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al suddetto sistema.
Lo stesso vale in caso di fatture "miste" contenenti sia spese sanitarie sia voci di spesa non sanitarie (prestazioni accessorie) in unico documento. Qualora una struttura o un operatore sanitario fatturi separatamente le prestazioni sanitarie rispetto a quelle non sanitarie, queste ultime dovranno essere fatturate elettronicamente solo se non contengono alcun elemento da cui sia possibile desumere informazioni relative allo stato di salute del paziente.

Emissione delle fatture

Per le fatture emesse dal 1° luglio 2019, tra le indicazioni che il documento deve recare figurerà anche la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempre che tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura.
Inoltre, andrà indicata anche la possibilità di emettere la fattura entro dieci giorni dall'effettuazione. Pertanto, impregiudicati i momenti di effettuazione dell'operazione (e di esigibilità dell'imposta), la documentazione della stessa non sarà più necessariamente contestuale (entro le ore 24 del medesimo giorno), ma potrà avvenire nei 10 giorni successivi, dandone specifica evidenza.
La facoltà in esame riguarda tutte le fatture, ivi comprese quelle elettroniche veicolate tramite SdI.

Niente esterometro per i forfettari

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La Circolare chiarisce che l'esterometro è riservato a tutti i soggetti passivi "residenti o stabiliti nel territorio dello Stato" obbligati, per le operazioni tra gli stessi effettuate, alla fatturazione elettronica tramite SdI. Ne sono dunque esonerati, ad esempio, coloro che rientrano nel "regime di vantaggio" e quelli che applicano il regime forfettario.

Sanzioni

L'Agenzia rammenta altresì il peculiare quadro sanzionatorio proprio delle sole fatture elettroniche. Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019, le sanzioni individuate nello stesso articolo 1, comma 6, del d.lgs. n. 127 del 2015, non trovano applicazione qualora la fattura elettronica sia regolarmente emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'IVA relativa all'operazione documentata.
Ancora, le sanzioni sono ridotte al 20%, se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo. Queste ultime indicazioni si applicano fino al 30 settembre 2019 per i soli contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell'imposta con cadenza mensile.

Imposta di bollo

Per quanto riguarda l'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti, l'Agenzia rammenta che il pagamento dell'imposta relativa agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e il pagamneto dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.
Il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate.
Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto.
In riferimento all'imposta in esame, spiega l'Agenzia, non ne è mutato il quantum (pari, per le fatture, a € 2,00). Inoltre, per la peculiarità del processo di fatturazione elettronica, la fattura elettronica "scartata" da SdI "si considera non emessa" e, conseguentemente, in tali casi non sorgerà neppure il presupposto del tributo.

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