Data: 21/06/2019 15:30:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � I lavoratori di pubblica utilit� hanno diritto alla corresponsione, da parte dell'Inps, del cd. assegno ASU, ovverosia una prestazione economica mensile, erogata al raggiungimento di un certo numero di ore lavorate.

Il contenzioso sull'assegno ASU

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Negli ultimi anni, tuttavia, la gestione di tale misura � stata oggetto di un contenzioso significativo, avente a oggetto soprattutto la rivalutazione di tale assegno e il riconoscimento, unitamente a esso, della contribuzione figurativa per i lavoratori di pubblica utilit� di cui al decreto legislativo numero 280/2017.

La giurisprudenza, in queste occasioni, ha assunto una posizione per molti aspetti contraria rispetto a quella dell'Inps; l'Istituto, dal canto suo, si conformava a degli indirizzi ministeriali ormai consolidati.

L'Inps ha quindi deciso di affrontare la questione, interessandone il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e diffondendo i risultati di tale consultazione con il messaggio numero 2212 del 12 giugno 2019 qui sotto allegato.

I lavori di pubblica utilit� sono lavori socialmente utili

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Il Ministero in particolare, conformandosi al principio enunciato dalla Cassazione, ha ritenuto che alla nozione di lavori socialmente utili debba essere riconosciuta una portata ampia, comprensiva di tutte le attivit� che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilit� collettiva citati nell'articolo 1 del decreto legislativo numero 468/1997. Tra di esse rientrano anche i lavori di pubblica utilit�

Incremento e rivalutazione dell'assegno

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Di conseguenza, ai lavori di pubblica utilit�, in quanto lavori socialmente utili, trovano applicazione sia l'incremento dell'assegno ASU nella misura e nei termini previsti dall'articolo 45, comma 9, della legge numero 144/1999, sia la sua rivalutazione, prevista dall'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo numero 468/1997.

Contribuzione figurativa

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Nella nota dello scorso 12 giugno, l'Inps ha infine chiarito che lo stesso principio determina anche il riconoscimento ai lavoratori di pubblica utilit� della contribuzione figurativa, seppur con la precisazione che tale contribuzione va riconosciuta limitatamente ai mesi per i quali � stato corrisposto il relativo assegno, sino a massimo dodici. Per la possibilit� di riconoscerla anche per i periodi ulteriori, l'Istituto si � riservato ulteriori comunicazioni.

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