|
Data: 19/06/2019 23:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – L'utilizzo di registrazioni di colloqui ai fini difensivi è oggetto di una questione attorno alla quale si annida ancora molta incertezza. Ad esempio, ci si può chiedere se sia lecito registrare di nascosto i colleghi di lavoro e produrre tali registrazioni in giudizio. Privacy e tutela dei diritti[Torna su]
Cerchiamo di fare chiarezza, iniziando con l'inquadrare correttamente la questione: sostanzialmente si tratta di bilanciare le esigenze di tutela della riservatezza, da un lato, e di tutela giurisdizionale dei propri diritti, all'altro, e trovare un giusto punto di equilibrio. La giurisprudenza della Cassazione[Torna su]
I dubbi lasciati in proposito dalla legge sono stati fugati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione che ha da tempo chiarito che l'utilizzo di registrazioni di colloqui tra colleghi di lavoro a fini difensivi non necessita del consenso dei presenti. Tale utilizzo, infatti, è legittimato dalla necessità di tutelare i propri diritti in giudizio, con la conseguenza che è legittima la condotta del lavoratore che ha effettuato le registrazioni per tutelare la propria posizione in azienda e precostituirsi un mezzo di prova. L'impiego delle registrazioni senza il consenso risponde del resto alle necessità che conseguono al legittimo esercizio di un diritto, purché sia pertinente alla tesi difensiva e non ecceda le sue finalità. Sul punto si vedano le sentenze numero 27424/2014, numero 11322/2018 e, più di recente, numero 12534/2019 (qui sotto allegata). Niente illecito disciplinare[Torna su]
La legittimità delle registrazioni e del loro utilizzo, in ragione di quanto visto, comporta anche l'inidoneità del comportamento del dipendente a integrare un illecito disciplinare sanzionabile. |
|