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Data: 21/06/2019 14:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate di Annamaria Villafrate - L'art 5 dello Sblocca Cantieri, in vigore dal 17 giugno, toglie il paletto della distanza dai 5 ai 10 metri, tra costruzioni attraversate da strade pubbliche. La deroga però non vale per tutti gli edifici, ma solo per quelli destinate a nuovi complessi abitativi o con una determinata densità.
Eliminati i limiti di distanza tra immobili in certe zone urbane[Torna su]
L'art. 5 del del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, meglio noto come "Sblocca cantieri" coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55 e contenente le "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" elimina le distanze tra gli immobili. La novità però non riguarda tutte le zone urbane. L'articolo 5 è chiaro sul punto. Esso stabilisce infatti che: "b-bis) le disposizioni di cui all'articolo 9, commi secondo e terzo, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alle zone di cui al primo comma, numero 3), dello stesso articolo 9." L'art 9 del DM 1444/1968 sulle distanze tra immobili[Torna su]
Per comprendere la modifica vediamo quindi cosa dicono le disposizioni del DM n. 1444/1968, che si occupa proprio di fissare, tra le altre cose, i limiti inderogabili di distanza tra i fabbricati. Ora l'art. 9 del DM 1444/1968 a cui rinvia lo "Sblocca cantieri" al comma 2 stabilisce che, le distanze minime da rispettare tra fabbricati "tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:
Per quanto riguarda il comma 3 invece dell'art 9, che è l'altra disposizione a cui rinvia lo "sblocca cantieri" esso prevede che, "Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche. Ora, siccome lo "Sblocca cantieri" prevede che le distanze fissate dall'art 9 comma 2 e 3 dell'art 9 DM n. 1444/1968 vale solo per le zone di cui al primo comma n. 2 dello stesso articolo che fa riferimento alle zone "C", vediamo cos'è questa zona C. Per comprenderlo è necessario rinviare all'art 1 dello stesso DM n. 1444/1968, che definisce le zone C: "le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B)." Lettera B, ai sensi della quale "le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq; I nuovi limiti[Torna su]
Giunti al termine della ricostruzione normativa necessaria a comprendere quanto previsto dall'art 5 dello Sblocca cantieri sulla eliminazione e quindi sulla possibilità di derogare alle regole stabilite per le distanze minime tra fabbricati (dai 5 - ai 10 metri) divisi da strade pubbliche, vale solo per le zone destinate a nuovi complessi abitativi o con una densità che supera 1/8 della superficie fondiaria della zona. Leggi anche Sbocca cantieri è legge |
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