Data: 07/09/2020 11:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

Apolidia e Costituzione italiana

[Torna su]

L'apolidia dei cittadini italiani trova un ostacolo nella Costituzione che, all'articolo 22, sancisce che "Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome".

Lo stesso principio, tuttavia, non vale in altri ordinamenti, in cui può accadere che un soggetto, per motivi politici ma non solo, sia rifiutato dal proprio Governo e, per tale ragione, privato della cittadinanza.

Come si diventa apolidi

[Torna su]

In ogni caso, l'apolidia può derivare da molteplici ragioni.

In particolare, si può diventare apolidi:

  • per annullamento della cittadinanza per ragioni etniche, di sicurezza, politiche, etc.
  • per rinuncia volontaria alla cittadinanza
  • per perdita dei privilegi che avevano portato all'acquisizione di una certa cittadinanza (ad esempio, in alcuni Stati, quella acquisita per matrimonio).

Apolidia originaria

[Torna su]

L'apolidia può essere sia una condizione derivata, ovverosia conseguente alla perdita di una certa cittadinanza, sia una condizione originaria, che si verifica quando un soggetto non ha mai goduto di alcuna cittadinanza.

Ciò avviene se si è figli di apolidi o se non si può ereditare la cittadinanza dei genitori.

Come è trattata l'apolidia in Italia

[Torna su]

In Italia l'apolidia è trattata allo stesso modo della condizione degli stranieri non comunitari.

Sia questi ultimi che gli apolidi, infatti, sono assoggettati alle medesime regole per l'acquisto della cittadinanza italiana.

Nessuna differenza tra apolidi di fatto e di diritto

[Torna su]

Con riferimento agli apolidi, occorre considerare anche quanto sancito dall'articolo 31 della Convenzione di New York del 1954 che, all'articolo 31, prevede un divieto generale di espellere dagli Stati firmatari gli apolidi, eccezion fatta per il caso in cui l'espulsione trovi la propria giustificazione in motivi di sicurezza e di ordine pubblico.

A tale proposito, la Corte di cassazione (con la sentenza numero 16489/2019 qui sotto allegata), ha avuto modo di precisare che tale norma di garanzia deve applicarsi non sono agli apolidi di diritto ma "in via analogica anche a coloro i quali si trovano in una condizione di apolidia di fatto, poiché, anche in mancanza del riconoscimento giuridico formale dello status di apolide, già sussistono i presupposti fattuali e giuridici che determinano la condizione di apolidia".


Tutte le notizie