Data: 26/08/2006 - Autore: Cristina Matricardi
L'Autorit� per l'energia elettrica e il gas ha reso noto di aver aggiornato (Delibera n. 148/06), le disposizioni in materia di rateizzazione dei conguagli per il pagamento delle bollette di energia elettrica, rafforzando cos� la tutela degli interessi dei consumatori. In particolare, come garanzia aggiuntiva per i consumatori, l'Autorit� ha introdotto una disposizione circa il numero minimo di rate che l'esercente � tenuto ad accordare. Tale numero di rate (non inferiore a due), deve essere pari almeno al numero di bollette di acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio. Inoltre � stato previsto il principio di non cumulabilit� delle rate in una stessa bolletta e che la periodicit� di pagamento sia conforme alla periodicit� di fatturazione. Le rate di valore costante avranno cio� la stessa periodicit� della fatturazione e su ciascuna bolletta potr� essere richiesto il pagamento di una sola rata. Per preservare la possibilit� del cliente e dell'esercente di individuare eventuali soluzioni pi� personalizzate, � fatta salva la facolt� delle parti di definire un diverso accordo. Inoltre, ai clienti che alla data odierna hanno in corso un piano di rateizzazione gi� concordato, viene riconosciuta la facolt� di rinegoziare le condizioni di detto piano entro e non oltre il termine del 30 settembre 2006.
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