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Data: 25/06/2019 22:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate di Annamaria Villafrate - Per la Cassazione � onere del datore contestare l'insussistenza probatoria delle buste paga prodotte dal dipendente, per dimostrare il mancato godimento delle ferie. Queste le conclusioni a cui giungono gli Ermellini con la sentenza n.16656/2019 (sotto allegata), che confermano cos� la decisione del giudice di secondo grado, che aveva riconosciuto a un dipendente quasi 10.000 euro a titolo d'indennit� per ferire non godute, nell'arco temporale di ben 13 anni di attivit�. La vicenda processualeLa Corte d'Appello, in riforma della sentenza di primo grado accerta e riconosce a un dipendente il diritto alla corresponsione di Euro 9.984,32 a titolo d'indennit� sostitutiva per ferie, permessi e festivit� soppresse non goduti dal 5 febbraio 2001 e il 15 gennaio 2014, pi� interessi legali e rivalutazione monetaria. Per la Corte il dipendente ha fornito prova documentale e analitica delle buste paga, da cui ha desunto il fatto costitutivo della pretesa "dall'asserito svolgimento dell'ininterrotta prestazione lavorativa per tredici anni". Da qui "la conferma del mancato godimento del riposo retribuito nella misura contemplata dal contratto collettivo di lavoro applicato dall'azienda e, conseguentemente, la piena legittimit� del diritto rivendicato" da parte del dipendente. Ricorre in Cassazione la societ� datrice adducendo i seguenti motivi d'impugnazione:
Al datore l'onere di contestare la rilevanza delle buste pagaLa Cassazione con la sentenza n. 16656/2019, dopo aver analizzato i due motivi di ricorso avanzato dalla societ� datrice dichiara il ricorso inammissibile. Esaminando congiuntamente i due motivi del ricorso infatti per gli Ermellini"ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., incombe sul datore di lavoro la dimostrazione dell'oggettiva insussistenza delle condizioni che giustificano l'applicazione delle tutele in materia di lavoro." Leggi anche Ferie non godute: come funziona |
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