Data: 25/06/2019 22:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Per la Cassazione � onere del datore contestare l'insussistenza probatoria delle buste paga prodotte dal dipendente, per dimostrare il mancato godimento delle ferie. Queste le conclusioni a cui giungono gli Ermellini con la sentenza n.16656/2019 (sotto allegata), che confermano cos� la decisione del giudice di secondo grado, che aveva riconosciuto a un dipendente quasi 10.000 euro a titolo d'indennit� per ferire non godute, nell'arco temporale di ben 13 anni di attivit�.

La vicenda processuale

La Corte d'Appello, in riforma della sentenza di primo grado accerta e riconosce a un dipendente il diritto alla corresponsione di Euro 9.984,32 a titolo d'indennit� sostitutiva per ferie, permessi e festivit� soppresse non goduti dal 5 febbraio 2001 e il 15 gennaio 2014, pi� interessi legali e rivalutazione monetaria. Per la Corte il dipendente ha fornito prova documentale e analitica delle buste paga, da cui ha desunto il fatto costitutivo della pretesa "dall'asserito svolgimento dell'ininterrotta prestazione lavorativa per tredici anni". Da qui "la conferma del mancato godimento del riposo retribuito nella misura contemplata dal contratto collettivo di lavoro applicato dall'azienda e, conseguentemente, la piena legittimit� del diritto rivendicato" da parte del dipendente.

Ricorre in Cassazione la societ� datrice adducendo i seguenti motivi d'impugnazione:

  • mancata produzione da parte del dipendente della prova "dell'avvenuta prestazione di attivit� lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale perch� prestato nei giorni destinati a ferie, permessi o riposi" inerzia a cui si sarebbe quindi sostituito il giudice di merito desumendo l'esistenza di un fatto costitutivo, quando in realt� tali fatti avrebbero richiesto da produzione di prove specifiche;
  • la relativit� del valore probatorio delle buste paga su cui invece si � fondata la sentenza.

Al datore l'onere di contestare la rilevanza delle buste paga

La Cassazione con la sentenza n. 16656/2019, dopo aver analizzato i due motivi di ricorso avanzato dalla societ� datrice dichiara il ricorso inammissibile. Esaminando congiuntamente i due motivi del ricorso infatti per gli Ermellini"ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., incombe sul datore di lavoro la dimostrazione dell'oggettiva insussistenza delle condizioni che giustificano l'applicazione delle tutele in materia di lavoro."

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