Data: 22/08/2006 - Autore: Silvia Vagnoni
"Al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi". � quanto stabilito dalla Corte di Cassazione in una recente sentenza (n. 14480/2006) specificando che "la quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (art. 156 comma 2, c.c.), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti". Nella stessa occasione la Corte �, poi, nuovamente intervenuta sul tema dell'affidamento rilevando che "in materia di affidamento dei figli minori il giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il pi� idoneo a ridurre al massimo ? nei limiti consentiti da una situazione comunque traumatizzante ? i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo possibile della personalit� del minore, in quel contesto di vita che risulti il pi� adeguato a soddisfare le sue esigenze materiali, morali e psicologiche. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacit� del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potr� fondarsi sulle modalit� con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacit� di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilit� ad un assiduo rapporto, nonch� sull'apprezzamento della personalit� del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che � in grado di offrire al minore".
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