Data: 05/08/2006 - Autore: www.laprevidenza.it
Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (v. 24/10/1991 n. 11329), "la situazione d'inabilit� (impossibilit� di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore o necessit� di assistenza continua per impossibilit� di compiere gli atti quotidiani della vita), necessaria per l'attribuzione dell'indennit� di accompagnamento della L. n. 18 del 1980, ex art. 1, pu� configurarsi anche con riguardo a bambini in tenera et�, ancorch� questi, per il solo fatto di essere tali abbisognino comunque di assistenza, atteso che la legge, la quale attribuisce il diritto anche ai minori degli anni diciotto, non pone un limite minimo di et�; "tenuto conto che detti bambini possono trovarsi in uno stato tale da comportare, per le condizioni patologiche del soggetto, la necessit� di un'assistenza diversa, per forme e tempi di esplicazione, da quella occorrente ad un bambino sano" (v. anche da ultimo Cass. 29/1/2003 n. 1377 e Cass. 20/2/2003 n. 2523 , che ha precisato che "i presupposti stabiliti per l'attribuzione di questa indennit� non sono stati modificati a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 467 del 2002, che ha dichiarato l'illegittimit� costituzionale della L. n. 289 del 1990, art. 1, comma 3, nella parte in cui non prevedeva l'attribuzione dell'indennit� di frequenza ai minori, mutilati o invalidi civili, che frequentano l'asilo nido, essendo quest'ultima indennit� diversa e non equiparabile a quella di accompagnamento"). www.laprevidenza.it LaPrevidenza.it, 03/08/2006 Cassazione, Sentenza 17.5.2006 n� 11525
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