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Data: 02/07/2019 17:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - A partire dal 1° luglio 2019 la fatturazione elettronica è divenuta definitivamente operativa per 3,2 milioni di contribuenti e sono scattate alcune importanti novità. Leggi anche: La fatturazione elettronica Si tratta di alcune correzioni attese e rilevanti per professionisti e aziende che dal primo gennaio di quest'anno hanno dovuto abbandonare la fattura cartacea. L'esperienza maturata nel corso dei primi sei mesi dell'anno ha indubbiamente contribuito alle modifiche sul fronte normativo, inerenti in particolare le tempistiche per l'invio e le sanzioni previste in caso di mancato invio nel rispetto dei termini.
Fatture immediate entro 12 giorni[Torna su] Tra le novità maggiormente rilevanti, emerge quella relativa al termine per l'emissione delle fatture immediate, elettroniche o cartacee: anziché gli originari 10 giorni, dal 1° luglio 2019 il termine per l'emissione sarà di 12 giorni. L'allungamento del termine è un effetto del recente D.L. Crescita (D.L. 34/2019), convertito in L. n. 58/2019. Il nuovo termine di emissione fissato in 12 giorni si applicherà ai documenti emessi dal 1° luglio, anche a quelli relativi a prestazioni antecedenti la cui emissione sarebbe dovuta avvenire a partire dal 1 luglio. Emissione delle fatture[Torna su] Con effetto dal 1° luglio diventa operativa anche la modifica di cui al D.L. n. 119/2018 all'articolo 21 del decreto IVA. Per le fatture emesse da tale giorno, tra le indicazioni che il documento deve recare, dovrà figurare anche la "data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura". Lo rammenta la Circolare n. 14/E dello scorso 17 giugno, con cui l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di documentazione di operazioni rilevanti ai fini IVA, alla luce dei recenti interventi normativi in tema di fatturazione elettronica. Annotazione e registrazione[Torna su] Nella stessa circolare, l'Agenzia ha precisato che la data di emissione della fattura elettronica coincide con la data di trasmissione del file al Sistema di interscambio (Sdi). Qualora si tratti di fatture immediate, la data in cui l'operazione è stata effettuata dovrà essere, invece, precisata nel campo "Data" del file XML. Le fatture emesse andranno annotate nel registro entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento a tale mese. Sanzioni operative[Torna su] Il 1° luglio 2019 ha segnato anche la data dalla quale sono divenute pienamente operative le sanzioni in materia di fatturazione elettronica che, nel primo semestre di quest'anno, erano state sospese dal Decreto Legge fiscale collegato alla Manovra 2019 o ridotte al 20% nel caso di emissione entro la liquidazione del periodo successivo. Nel dettaglio, in caso di fatture emesse in ritardo, ma entro il termine di liquidazione dell'IVA, è stato previsto un periodo di moratoria per chi non avesse rispettato i termini. Da inizio luglio, invece, le fatture tardive scontano una sanzione che va dal 90% al 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato. Qualora la violazione non incida sulla corretta liquidazione del tributo, la sanzione va da 250 euro a 2.000 euro. La moratoria continuerà ad operare per altre tre mesi, dunque fino al prossimo 30 settembre, per i contribuenti che pagano l'IVA mensilmente.
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