Data: 03/07/2019 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - La Commissione Tributaria della Regione Liguria accoglie il ricorso di un notaio a cui � stato richiesto il pagamento dell'imposta di registro in seguito a un trasferimento immobiliare avvenuto in virt� di un accordo di separazione, perch� formalizzato a 22 anni di distanza. Per l'Agenzia delle Entrate il contribuente non ha diritto all'esenzione a causa dell'intento elusivo del rinvio e della prescrizione dell'accordo. La CTR Liguria per� non � d'accordo non solo perch� dal rinvio del trasferimento formale il contribuente non ottiene alcun beneficio fiscale, ma anche perch� la prescrizione non pu� essere invocata da un soggetto diverso a quello nel cui interesse � prevista.

La vicenda processuale

Un notaio appella la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Genova chiedendo di dichiarare nullo, inesistente, infondato o privo di efficacia giuridica un avviso di liquidazione notificatogli a ottobre del 2016, ritenendo non dovute le somme richieste. Al notaio l'Agenzia ha richiesto il pagamento dell'imposta di registro dovuta per il trasferimento di una quota immobiliare, formalizzato con atto pubblico rogato nel settembre 2016, poi registrato. Trasferimento avvenuto in virt� dell'atto di separazione consensuale.

L'Amministrazione finanziaria non ha riconosciuto all'appellante le agevolazioni previste dall'art. 19 della legge n. 74/1987 che prevede l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa per "Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonch� ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione" dell'assegno di divorzio.

La Commissione provinciale con sentenza del 2017 ha rigettato il ricorso perch� le parti sono addivenute alla vendita a distanza di ben 22 anni dall'accordo contravvenendo cos� al rispetto del termine fissato per il 30.06.1994, adempimento che � quindi da considerarsi scaduto e non pi� riconducibile alla separazione. Ritardo determinato, come dichiarato dal notaio, dalla necessit� di ottenere la concessione in sanatoria.

Ricorre in appello il contribuente ritenendo che l'art 19 della legge 74/1984 non stabilisca alcun termine di durata per godere dell'esenzione prevista dalla norma. Contesta quindi la prescrizione del diritto al trasferimento della moglie acquirente, sottolineando la finalit� agevolativa dell'esenzione prevista nelle crisi familiari. L'Agenzia delle Entrate chiede il rigetto dell'appello ribadendo quanto gi� espresso.

I trasferimenti frutto di un accordo di separazione sono esentasse e senza termine

La Commissione Tributaria regionale della Liguria accoglie l'appello del contribuente e annulla l'avviso di liquidazione impugnato. La Commissione non rileva un intento elusivo da parte degli ex coniugi, poich� il rinviare il trasferimento immobiliare su cui era � raggiunto l'accordo in sede di separazione di fatto non produce alcun beneficio dal punto di vista fiscale.

Non � fondato pertanto il rilievo dell'Amministrazione basato sulla scadenza del termine previsto nell'esclusivo interesse delle parti e che le stesse sono assolutamente libere di differire consensualmente e tacitamente. Stesso discorso per quanto riguarda l'eccezione del termine di prescrizione che in ogni caso, potrebbe essere sollevata solo dalla parte nel cui interesse � posta e non dall'Amministrazione tributaria.

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