|
Data: 02/07/2019 18:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – L'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dalla cd. legge Gelli – Bianco, prevede una causa di non punibilità per il medico che agisce con imperizia, indipendentemente dal grado della colpa. Affinché tale norma operi, è necessario in ogni caso che ricorrano le condizioni dalla stessa previste, ovverosia che il sanitario abbia rispettato le linee guida o, se queste mancano, le buone pratiche clinico-assistenziali che risultano adeguate al caso specifico. La condotta imperita, anche grave, è infatti compatibile con il rispetto delle linee guida e delle buone pratiche. Medico punibile se è imprudente e negligenteA tale proposito, come emerge dalla sentenza della Corte di cassazione numero 28086/2019 qui sotto allegata, deve ritenersi che non possa essere ricondotto alle ipotesi di colpa lieve per sola imperizia il comportamento del sanitario che abbia utilizzato in maniera inappropriata gli strumenti chirurgici. In tal caso, infatti, deve ritenersi configurata la colpa anche sotto i profili dell'imprudenza e della negligenza, con conseguente inapplicabilità della causa di non punibilità prevista dall'articolo 590 sexies cp. La vicendaNel caso di specie, il medico, nel corso di un intervento di mastoplastica additiva, aveva utilizzato l'elettrobisturi in una maniera definita dai giudici "maldestra". In tal modo, aveva provocato quindi la lacerazione dei muscoli intercostali interni ed esterni della pleura parietale e del tessuto vascolare della paziente determinando un indebolimento permanente dell'organo respiratorio e fisiognomico della donna. La causa di non punibilità introdotta dalla legge Gelli - Bianco, pertanto, per lui non opera. |
|