Data: 03/07/2019 16:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Lo scontrino diventa digitale e, mentre al cliente verrà rilasciato un documento con valenza meramente commerciale, la controparte fiscale verrà memorizzata e trasmessa direttamente al fisco. L'operatività dello scontrino elettronico è scattata lo scorso 1° luglio, ma non per tutti, mentre per le sanzioni emerge una proroga di fatto nei confronti di coloro che non si sono ancora attrezzati.

Per approfondimenti Addio al vecchio scontrino fiscale

Sono queste le principali novità in relazione agli scontrini elettronici, come si desume dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della conversione in legge del decreto Crescita (L. n. 58/2019) e dalla recente Circolare n. 15/E dell'Agenzia delle Entrate (qui sotto allegata).

Scontrini elettronici: obbligo dal 1° luglio, ma non per tutti

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Lo scontrino elettronico è pronto a sostituire quello cartaceo consentendo al negoziante di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

L'introduzione dell'obbligo di emettere scontrini elettronici è scadenzata: dal 1° luglio 2019, infatti, l'obbligo entra a regime per i soli esercizi commerciali con un volume d'affari superiore a euro 400.000. Per gli altri negozianti, invece, bisognerà attendere 1° gennaio 2020.

Grazie allo scontrino elettronico sarà dunque possibile per il commerciante inviare tutti gli incassi della giornata in via telematica all'Agenzia delle Entrate, confrontando immediatamente le vendite, l'IVA incassata e pagata.

Per quanto riguarda i clienti, lo scontrino elettronico avrà la medesima efficacia del vecchio scontrino e dunque, tramite l'archiviazione digitale dello stesso, sarà consentito esercitare i diritti di garanzia sui prodotti acquistati, attivare clausole contrattuali nonché utilizzarli in sede di dichiarazione di redditi per fruire di detrazioni fiscali.

Scontrini elettronici: chi è tenuto e chi è esentato

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All'adozione dello scontrino elettronico, ovvero all'obbligo di certificazione dei corrispettivi tramite memorizzazione e trasmissione telematica degli stessi, sono tenuti coloro che effettuano operazioni di "commercio al minuto e attività assimilate" per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura, se non a richiesta del cliente.

Tuttavia, la stessa legge prevede delle esenzioni, in particolare nei confronti delle categorie già al di fuori del perimetro di certificazione dei corrispettivi tramite scontrino o ricevuta fiscale come previsto all'art. 2 del d.P.R. n. 696/96.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, rientrano nelle esenzioni le attività di: tabaccai e chi vende beni dai Monopoli di Stato; giornalai; venditori di carburanti per clienti che acquistano al di fuori dell'esercizio di impresa arte o professione; produttori agricoli in regime di esenzione; distributori automatici e apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico (scommesse e new slot); somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie; prestatori di servizi di trasporto pubblico di persone o veicoli; prestatori di servizi di telecomunicazione o radiodiffusione.

Dati scontrini trasmessi entro 12 giorni

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Come precisato dall'articolo 12-quinquies del D.L. n. 34/2019 (cd."Decreto Crescita"), introdotto in sede di conversione dalla legge n. 58/2019, i dati relativi ai corrispettivi giornalieri saranno trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione.

Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto.

Sanzioni: moratoria di sei mesi

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Le sanzioni per coloro che non si adeguano sono previste dall'art. 2 comma 6 del d.lgs. n. 127/2015 a norma del quale "ai soggetti che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri le sanzioni previste dagli articoli 6, comma 3 e 12 comma 2 del decreto legislativo 471/97".

In pratica, si rischia una sanzione pari al 100% dell'imposta corrispondente all'importo non correttamente documentato, nonché quella accessoria consistente nella sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima in caso di recidiva.

Tuttavia, lo stesso decreto Crescita ha stabilito che, nel primo semestre di vigenza dell'obbligo, le sanzioni previste non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Si tratta di una precisazione che viene in aiuto ai negozianti a causa delle potenziali difficoltà che questi potrebbero riscontrare in sede di prima applicazione dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, in particolare per l'adozone del registratore telematico.

La sospensione delle sanzioni opera anche nei confronti dei soggetti passivi IVA che, pur avendo già tempestivamente messo in servizio il registratore telematico, effettuano la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Adempimenti in attesa del registratore telematico

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In particolare, si prevede che i soggetti onerati, qualora non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico, possano assolvere all'obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Per consentire tale trasmissione le Entrate individueranno modalità telematiche con un provvedimento di prossima emanazione.

In tale evenienza, dunque, i soggetti obbligati potranno adempiere temporaneamente all'obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali. Una facoltà ammessa fino al momento di attivazione del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre la scadenza del semestre di moratoria.

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di rilascio al cliente dello scontrino e della ricevuta fiscale e l'obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi fino alla messa in uso del registratore telematico. Resta inoltre fermo l'obbligo di liquidazione dell'IVA periodica nei termini ordinari.

Bonus fiscale sull'acquisto di registratori telematici

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Per agevolare l'acquisto dei registratori telematici tra il 2019 e il 2020 sono previsti dei bonus, nel dettaglio un credito d'imposta pari al 50% della spesa fino a un massimo di 250 euro. A coloro che, invece, scelgono di adeguare i "vecchi" registratori di cassa già in uso, dotandoli di appositi software che consentano la memorizzazione e il trasferimento dei dati, potrà essere riconosciuto un contributo fino a 50 euro.

Controlli

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I soggetti tenuti ad emettere scontrino fiscale elettronico dovranno comunque rilasciare al cliente un documento commerciale, che tuttavia non avrà validità ai fini fiscali. Tale documento dovrà obbligatoriamente essere memorizzato sui registratori di cassa, attraverso strumenti software che garantiscano la sicurezza e l'inalterabilità dei dati di emissione.

Pertanto, gli organi deputati dei controlli potranno e, anzi, dovranno effettuare accertamenti relativamente a violazioni in materia tributaria. L'Agenzia delle Entrate si occuperà di riscontrare ritardi, omissioni o errori nella memorizzazione o trasmissione e, se dal caso, far scattare le relative sanzioni. Appare evidente come la trasmissione giornaliera elettronica dei dati sarà in grado di garantire interventi particolarmente tempestivi.

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