Data: 05/07/2019 19:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Con la sentenza n. 17689/2019 (sotto allegata) la Cassazione enuncia un importante principio. Nel caso in cui la ex moglie abbia ottenuto un titolo esecutivo per ottenere dall'ex marito gli arretrati per il mantenimento del figlio e una sentenza successiva del Tribunale dei Minori dispone il collocamento del minore presso il padre, solo il procedimento di modifica delle condizioni di divorzio può modificare la misura dell'assegno o disporne la revoca. La sentenza del Tribunale dei Minori infatti non ha il potere di modificare in automatico quanto disposto dal giudice a titolo di contributo al mantenimento del minore, solo il provvedimento emesso a conclusione del procedimento di cui all'art 9 della legge di divorzio può farlo.

La vicenda processuale

Un ex marito si è visto rigettare dal giudice di secondo grado l'appello conto il respingimento dell'opposizione a precetto intimatogli dalla ex moglie per gli arretrati dell'assegno divorzile a suo carico per il mantenimento del figlio.

La sentenza di divorzio aveva infatti disposto il versamento dell'assegno mensile di euro 650 per il mantenimento del figlio collocato presso la madre. A questa aveva poi fatto seguito un decreto del tribunale dei minori, che aveva ordinato la collocazione del minore presso il padre.

Il Tribunale respingeva l'opposizione a precetto poiché la collocazione del minore presso il padre non privava il titolo esecutivo di efficacia, incombendo sul debitore l'onere di attivare il procedimento di modifica delle condizioni di divorzio previsto dall'art. 9 della legge n. 898/1970.

A questo punto il soccombente ricorreva in Cassazione, lamentando il venir meno in capo alla ex moglie della titolarità all'assegno divorzile per il mantenimento del figlio, visto che il minore era collocato presso di lui.

Assegno divorzile alla ex anche se il tribunale colloca il figlio presso il padre

La Cassazione, con la sentenza n. 17689/2019 rigetta il ricorso dell'ex marito. Illustrati i motivi di infondatezza delle questioni sollevate in relazione ai provvedimenti adottati dal Tribunale dei Minori e quelle relative al procedimento esecutivo, gli Ermellini riconoscono alla ex moglie il diritto all'assegno divorzile per il mantenimento del figlio anche se collocato presso il padre, per una serie di ragioni di natura procedurale.

Questo il principio di diritto posto a fondamento del rigetto del ricorso: "in caso di provvedimenti in tema di affidamento o collocazione della prole nell'ambito dei procedimenti di separazione personale o scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, la successiva modifica, ad opera del tribunale per i minorenni, del solo regime di collocazione del figlio non ha effetto automatico sulla precedente statuizione di un contributo periodico per il mantenimento per il figlio, adottata dal tribunale della separazione o del divorzio, potendo il relativo giudicato, benché peculiare in quanto reso rebus sic stantibus, essere neutralizzato solo col peculiare rimedio previsto dall'ordinamento e consistente nella revisione di cui agli articoli 710 cod. proc. civ. o 9 legge 1 dicembre 1970, n. 898; ne consegue che, in mancanza di attivazione di tale specifica procedura, il genitore debitore di quel contributo resta obbligato in virtù della persistente forza esecutiva del primo provvedimento ed il genitore legittimamente aziona quest'ultimo finché non venga espressamente modificato o revocato all'esito di un'esplicita valutazione, ad opera del solo giudice competente sulla revisione, di ogni altro elemento per la determinazione della debenza o della misura del contributo."

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