Data: 04/07/2019 11:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Il CdM, su proposta del premier Conte e del Ministro Tria ha approvato in via preliminare un decreto legislativo che apporta modifiche in materia di antiriciclaggio, intervenendo sulla disciplina contenuta nei decreti n. 90 e 92, che hanno dato attuazione alle direttive europee n. 2015/849 e la 2018/843.

Tanti gli obiettivi del provvedimento, tra i quali l'ampliamento dei soggetti tenuti al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio, l'introduzione di misure di verifica rafforzata per chi opera nel settore bancario e finanziario e la predisposizione di di strumenti preventivi per impedire attività di riciclaggio con paesi terzi o che finanziano attività di terrorismo. Novità anche in materia di sanzioni e obbligo di relazione annuale per gli Organismi di autoregolamentazione, senza dimenticare le nome finalizzate a creare una maggiore collaborazione tra le autorità a livello internazionale:

Approvato il nuovo dlgs antiriciclaggio

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Il primo luglio il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare il decreto legislativo contenete modifiche e integrazioni ai dlgs n. 90 e 92 del 2017, che hanno dato attuazione alla IV Direttiva Europea antiriciclaggio n. 849 del 2015 e alla V direttiva antiriciclaggio n. 843 del 2018. Il provvedimento appesantisce gli obblighi e amplia il numero dei soggetti tenuti al rispetto della normativa.

Le misure più importanti

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Il decreto incrementa il novero dei soggetti sottoposti alla disciplina antiriciclaggio, così come gli adempimenti comunicativi, gli obblighi da rispettare e i controlli. Queste le misure più importanti:

  • la normativa antiriciclaggio dovrà essere rispettata anche da coloro che commerciano in oggetti e opere antiche, così come dalle gallerie d'arte, dalle case d'asta e dagli intermediari del settore per le attività svolte all'interno dei porti franchi per operazioni di importo pari o superiore a 10.000 euro;
  • gli agenti di mediazione saranno obbligati al rispetto delle norme antiriciclaggio se le locazioni immobiliari dovessero superare il valore di 10.000 euro;
  • gli operatori in criptovalute dovranno iscriversi al Registro dell'OAM, l'organismo dei mediatori creditizi e degli agenti finanziari;
  • gli intermediari bancari e creditizi saranno tenuti a metter in atto verifiche rafforzate nei confronti di clienti che compiono operazioni con paesi in cui è presente un rischio elevato di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, inoltre dovranno effettuare segnalazioni periodiche obbligatorie se le operazioni dovessero essere effettuate con soggetti di questi Paesi;
  • obbligati anche le succursali insediate degli intermediari assicurativi e quelle di agenti e broker che hanno sede in paesi terzi o in uno stato membro dell'Unione;
  • cambiano le soglie di identificazione dei soggetti titolari di prepagate e di chi effettua operazioni a distanza;
  • le autorità di vigilanza potranno negare l'autorizzazione a svolgere attività di intermediazione finanziaria e creditizia a soggetti esteri così come potranno impedire a soggetti interni di aprire succursali in Paesi ad alto rischio di riciclaggio;
  • sancito il divieto di emettere e utilizzare strumenti di moneta elettronica anonimi;
  • inasprite le sanzioni e le procedure di irrogazione per le violazioni dei decreti modificati;
  • anche il pubblico potrà avere accesso alle informazioni del titolare effettivo (dati anagrafici, residenza e cittadinanza), che però sarà escluso se le informazioni fanno riferimento a minori o incapaci o se espongono il titolare a reati contro la sua persona o il suo patrimonio.

Cooperazione in ambito internazionale

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Deroga al segreto d'ufficio al fine di instaurare una maggiore collaborazione tra le varie autorità dei Paesi membri. L'Autorità giudiziaria inoltre potrà chiedere i risultati degli approfondimenti investigativi effettuati in caso di attività sospette al Nucleo speciale di Polizia valutaria della Guardia di Finanza e alla Direzione Investigativa Antimafia.

Relazione annuale obbligatoria per gli organismi di autoregolamentazione

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Scatta l'obbligo per gli organismi di autoregolamentazione di redigere una relazione annuale in cui saranno tenuti a indicare:

  • le segnalazioni di operazioni sospette ricevute, per poterle inoltrare allo IUF;
  • i decreti e le misure sanzionatorie adottate nell'anno solare precedente;
  • il numero e la tipologia di misure disciplinari irrogate agli iscritti, nel momento in cui costoro abbiano tenuto condotte gravi, recidivanti o abbiano commesso violazioni plurime degli obblighi sanciti dal decreto, in relazione alla segnalazione di attività sospette, alla verifica adeguata della clientela e ai controlli interni.

Per quanto riguarda in particolare lo IUF, ovvero l'Ufficio d'Informazione finanziaria della Banca d'Italia, con un comunicato stampa, ha diffuso le modalità con cui le banche, le Poste italiane spa, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, gli intermediari finanziari con sede all'estero e quelli con sede in uno stato membro, dovranno inviare le comunicazioni relative a operazioni effettuate in contanti del valore superiore a 10.000 euro. Sulla base delle informazioni ricevute l'UIF potrà così rilevare la presenza di eventuali anomalie. Obbligo di comunicazione previsto anche in assenza di operazioni rilevanti. Il primo invio dovrà essere effettuato entro il 15 settembre 2019 e avrà ad oggetto le operazioni svolte ad aprile, maggio, giugno e luglio, con comunicazioni distinte per mese di riferimento.

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