Data: 04/07/2019 16:00:00 - Autore: Gabriella Lax

di Gabriella Lax – Per quanto riguarda le tematiche, a volte complesse, del contenzioso tributario viene in aiuto la guida aggiornata (in allegato) dell'Agenzia delle Entrate, pubblicata lo scorso 3 luglio e disponibile nella sezione "l'Agenzia informa" del sito ufficiale.

L'aggiornamento si è reso necessario per le novità sul processo tributario telematico riguardanti appunto il "contenzioso tributario". Ecco i punti chiave della guida:

Il processo tributario telematico

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Dal 1° luglio 2019, consulenti e organi tecnici notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze n. 163/2013. L'obbligo di utilizzare le modalità telematiche di notifica e deposito non sussiste per i soggetti in giudizio senza assistenza tecnica, nelle controversie di valore fino a 3.000 euro, che hanno comunque la facoltà di utilizzare le modalità telematiche. L'accesso ai servizi del S.I.Gi.T. deve avvenire previa registrazione delle parti processuali e richiede il possesso di una casella di posta elettronica certificata e di una firma digitale valida.

Il processo tributario telematico consente alle parti processuali di:

- effettuare con modalità telematiche il deposito dei ricorsi e degli altri atti processuali presso le Commissioni tributarie

- accedere al fascicolo processuale informatico del processo e consultare tutti gli atti e i provvedimenti emanati dal giudice.

Il ricorso

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Dal 1° gennaio 2016 per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro il ricorso produce anche gli effetti del reclamo e può contenere anche una dettagliata proposta di mediazione, cioè di rideterminazione degli importi dovuti. Per gli atti notificati a partire dal 1° gennaio 2018, l'ambito di applicazione del reclamo è stato ampliato alle controversie di valore non superiore a 50.000 euro (decreto legge n. 50/2017).

Le altre novità riguardano:

- l'estensione dell'istituto del reclamo e della mediazione a tutti gli enti impositori, 
agli agenti e ai concessionari privati della riscossione (soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo n. 446/1997) nonché alle controversie in materia catastale

- l'introduzione della conciliazione giudiziale anche dopo il primo grado

- la possibilità di conciliare anche le controversie per le quali è obbligatoria la 
procedura del reclamo e della mediazione

- le modifiche al regime delle spese di lite (è espressamente previsto il risarcimento 
del danno per lite temeraria nei confronti della parte soccombente)

- l'aumento a 3.000 euro del valore della controversia che consente al contribuente 
di stare in giudizio senza assistenza tecnica

- l'inserimento tra i difensori abilitati dei dipendenti dei Centri di assistenza fiscale, 
anche se soltanto per le controversie dei propri assistiti originate da adempimenti 
per i quali il Caf ha prestato loro assistenza

- l'esecutività delle sentenze favorevoli al contribuente

- l'introduzione del cosiddetto ricorso "per saltum", cioè la possibilità di impugnare 
una sentenza emessa da una Commissione tributaria provinciale, previo accordo delle parti in giudizio, proponendo ricorso direttamente in Cassazione.

Per tutte le liti tributarie esistono due gradi di giudizio di merito:

- in primo grado, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale territorialmente 
competente, si può ricorrere contro gli atti emessi dalle Agenzie delle entrate e delle Dogane e dei monopoli, da altri enti impositori (regioni, enti locali, camere di commercio, ecc.), dai soggetti iscritti all'albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali e contro le cartelle di pagamento e i provvedimenti emessi dagli Agenti della riscossione;

- in appello, dinanzi alla Commissione tributaria regionale, si può proporre impugnazione per le sentenze emesse dalle Commissioni tributarie provinciali.

Contro le sentenze della Commissione tributaria regionale è possibile ricorrere alla Corte di cassazione. In caso di accordo tra le parti, la sentenza della Commissione tributaria provinciale può essere impugnata direttamente con ricorso per cassazione (cosiddetto ricorso per saltum - art. 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile).

Avvio del processo

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Il processo tributario inizia con la proposizione del ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale, da notificare all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato entro 60 giorni dalla data in cui il contribuente ha ricevuto il medesimo atto. Nel caso di domande di rimborso alle quali l'Agenzia non ha dato risposta, il ricorso può essere presentato decorsi 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Il ricorso deve contenere: la Commissione tributaria cui è diretto; il ricorrente e il suo legale rappresentante, la relativa residenza o sede legale o domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato; il codice fiscale e l'indirizzo di posta elettronica certificata (Pec); l'ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto; l'atto impugnato e l'oggetto della domanda; i motivi.

Per presentare alle Commissioni tributarie di un ricorso (principale o incidentale) è dovuto il contributo unificato (che dal 7 luglio 2011 ha sostituito l'imposta di bollo), il cui importo varia a seconda del valore della lite. Le parti hanno l'obbligo di dichiarare nelle conclusioni del ricorso il valore della controversia. Per le liti il cui valore non è determinabile, il contributo è fissato in 120 euro.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato:

- con il modello F23 (per il versamento occorre indicare il codice tributo 171T)

- con bollettino di conto corrente postale (conto corrente n. 1010376927, intestato alla "TES.VITERBO-CONTRIB.PROC.TRIB.ART.37 D.L. 98/2011")

- presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati (es. tabaccai)

- per i ricorsi e gli appelli depositati presso le Commissioni tributarie a decorrere dal 
24 giugno 2019, tramite il Nodo dei pagamenti – SPC (pagoPA).

Discussione del ricorso e sentenza

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La controversia è trattata in "camera di consiglio", in assenza delle parti. È possibile richiedere che il ricorso sia discusso in udienza pubblica, con opportuna istanza da depositare in segreteria e da notificare alle altre parti costituite nei 10 giorni liberi prima della data di trattazione. L'istanza di pubblica udienza può anche essere proposta contestualmente al ricorso o ad altri atti processuali. La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella segreteria della Commissione tributaria entro 30 giorni dalla data della deliberazione e il dispositivo della sentenza viene comunicato dalla segreteria della Commissione alle parti costituite entro 10 giorni dal deposito. All'eventuale notifica della sentenza, invece, provvedono le parti (sarà la parte che vi ha interesse a notificare la sentenza alle altre). La parte che ha provveduto alla notifica della sentenza, nei successivi 30 giorni dovrà depositarne l'originale o copia autentica presso la segreteria della Commissione. In caso di sentenze favorevoli al contribuente, anche non definitive, l'ufficio deve attivarsi tempestivamente, e comunque entro 90 giorni dalla notifica della sentenza, per eseguire gli obblighi stabiliti dalla sentenza stessa.

Ricorso in appello

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La sentenza della Commissione provinciale può essere appellata alla Commissione regionale competente. Il termine per impugnare la sentenza della Commissione tributaria provinciale è di 60 giorni, decorrente dalla notifica effettuata da una delle parti.

Se la sentenza della Commissione tributaria provinciale non è stata notificata, il termine per proporre appello è più lungo (sei mesi dalla pubblicazione della sentenza). Trova sempre applicazione la sospensione dei termini feriali (dal 1° al 31 agosto).

Il ricorso in appello è proposto (nelle stesse forme del ricorso alla Commissione tributaria provinciale) nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato, entro 30 giorni dalla proposizione, nella segreteria della Commissione tributaria regionale adita.

Il ricorso in Cassazione

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Le sentenze pronunciate in grado d'appello possono essere impugnate con ricorso per cassazione solo per: motivi attinenti alla giurisdizione; violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di 
competenza; violazione o falsa applicazione di norme di diritto; nullità della sentenza o del procedimento; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. 
Inoltre, dal 1° gennaio 2016, può essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza emessa dalla Commissione tributaria provinciale (cosiddetto ricorso "per saltum"), saltando così il giudizio d'appello. Tuttavia, questa possibilità è prevista solo se vi è un accordo delle parti in giudizio e quando il ricorso riguarda una questione di diritto.


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