Data: 08/08/2002 - Autore: Roberto Cataldi
In materia di infortuni sportivi, per stabilire quando il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilitą civile, occorre valutare il collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso se l'atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, oppure con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco. Lo ha stabilito la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 12012 dell'08/08/02), precisando che sussiste in ogni caso la responsabilitą dell'agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell'attivitą svolta; la responsabilitą non sussiste invece se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontą di ledere e senza la violazione delle regole dell'attivitą.
In entrambi i casi, continua la Cassazione, il nesso funzionale con l'attivitą sportiva non č idoneo ad escludere la responsabilitą tutte le volte che venga impiegato un grado di violenza non compatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel quale l'attivitą sportiva si svolge in concreto, o con la qualitą delle persone che vi partecipano.

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