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Data: 17/08/2006 - Autore: www.laprevidenza.it La riforma dei giudizi pensionistici dinanzi la Corte è consistita essenzialmente nella introduzione delle Sezioni Regionali, la istituzione del Giudice monocratico in primo grado e la possibilità di appellare la sentenza dinanzi le Sezioni Centrali a Roma, ma per soli motivi di diritto: non è previsto, cioè, un riesame di tutta la vicenda dinanzi il Giudice d'Appello, come avviene invece per i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile. Questa limitazione è stata duramente criticata in questi anni e, sino ad oggi, senza successo, ma non è di questo che vogliamo parlare oggi. Vogliamo, invece, segnalare ai nostri attenti lettori questa importante quanto lodevole decisione della Seconda Sezione Centrale d'Appello della Corte dei Conti che, in fatto, ha posto rimedio ad una grave ingiustizia compiuta dal Giudice monocratico in primo grado ed, in diritto, ha affermato un principio generale estremamente importante per centinaia di giudizi pendenti dinanzi la Corte dei Conti. La questione è semplice. Un militare ha contratto una infermità nervosa durante il servizio di leva, a causa dei noti disagi e stress dal servizio stesso, che incidono particolarmente su soggetti in qualche modo più deboli o predisposti. Chiesta la pensione privilegiata al Ministero della Difesa e respinta (come al solito!), il militare si è rivolto alla Corte dei Conti presentando non solo giurisprudenza favorevole della stessa Corte, ma soprattutto una ampia e motivata consulenza tecnica medico legale a sostegno delle sue ragioni. In sede di istruttoria del ricorso, il Giudice monocratico ha chiesto un parere all'Ufficio Medico Legale del Ministero della Sanità (ora si chiama ?della Salute?!) disponendo tra l'altro , la visita diretta del ricorrente. L'Ufficio Medico Legale ha espresso un parere che è stato non solo assolutamente negativo quanto generico, ma che non ha minimamente criticato, neanche esaminato, anzi neanche citato la consulenza di parte! Per di più non ha neanche visitato il ricorrente e non ha spiegato perché non abbia obbedito all'ordine del Giudice. Gli avvocati difensori del povero militare sono insorti contro tale ?parere?, chiedendo al Giudice che si tenesse conto della perizia di parte disponendo il rinnovo totale della consulenza tecnica d'ufficio. Inspiegabilmente , il Giudice respingeva il ricorso limitandosi a ricopiare integralmente il parere dell'U.M.L., come se nulla fosse mai stato fatto, detto e documentato dalla difesa! Da qui l'appello alle Sezioni Centrali della Corte basato, in sintesi, su quattro motivi: illogicità e inadeguatezza della motivazione; eccesso di potere sotto il profilo della ?error in procedendo?, perché non vi è stato, in buona sostanza, un contraddittorio; reiterante violazioni del principio della parità della difesa; travisamento dei fatti su un punto essenziale della controversia. La Sentenza,che qui riportiamo integralmente, ha accolto l'appello, con motivazione chiara, sintetica ed efficace, affermando che: ?L'appello è ammissibile in rito. L'appellante deduce in gravame l'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. considerato ?per giurisprudenza consolidata- applicabile in questa sede (cfr. SS.RR., n. 10/98/QM del 1.4.1998). La censura appare fondata. Invero, nel contrasto dei pareri espressi in termini negativi dalla C.M.O. e dall'U.M.L. della Sanità quale consulente tecnico officiato in sede istruttoria, da un lato e, in termini favorevoli al ricorrente, dalla perizia privata, dall'altra, il giudice di prime cure si è limitato a far proprio l'orientamento contrario al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità nevrotica in controversia. La sentenza impugnata non indica i motivi per i quali le argomentazioni della perizia di parte, presentata per contrastare le conclusioni del parere manifestato dal consulente tecnico, andavano disattese. Deve sottolinearsi, al riguardo, che la relazione di consulenza della dr.ssa Castrica rappresenta la testata d'angolo della difesa del ?.Sicchè di tale relazione peritale il giudice di prime cure era tenuto ad esaminare espressamente e adeguatamente le controdeduzioni, la cui infondatezza non poteva egli sommariamente e implicitamente ritenere sulla base dell'adesione ?per relationem? al parere del consulente tecnico. Non avendo il giudice di primo grado proceduto a siffatto esame, risulta, in buona sostanza, vanificato il diritto alla difesa del ricorrente, le cui argomentazioni sono rimaste formalmente senza risposta da parte dell'organo deputato a rendere giustizia (cfr. Sez. II centr. N. 6/01 del 3.01.2001). L'iter logico seguito dalla sentenza de qua appare, pertanto, chiaramente claudicante e insufficiente. Nella logica delle considerazioni suesposte, il Collegio ritiene, quindi, che la sentenza impugnata debba essere posta nel nulla?.?. E' ormai evidente l'importanza di questa sentenza: al di là della giustizia resa nel caso singolo, dimostra che una attenta difesa delle ragioni del ricorrente può superare la barriera posta dal legislatore all'ammissibilità dell'appello in materia pensionistica. (Avv. Massimo Cassiano) LaPrevidenza.it, 29/07/2006 Corte dei Conti , sez. II, sentenza 3.1.2006 - Massimo Cassiano |
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