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Data: 07/07/2019 09:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Il compenso spettante all'avvocato non può essere calcolato con rigidi automatismi, ovvero riconoscendo per ogni persona in più rispetto alla prima assistita dal medesimo legale un autonomo compenso, senza individuare la soglia massima oltre la quale non fosse concesso andare.
La vicenda[Torna su] Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, prima sezione civile, nell'ordinanza n. 17797/2019 (qui sotto allegata) pronunciata in una vicenda che aveva visto un Comune contrapposto a dei cittadini in relazione a un'espropriazione. Tra l'altro, l'amministrazione ricorrente in Cassazione ritiene che la Corte di merito sia pervenuta a una liquidazione dei compensi iniqua e sproporzionata del legale, quantificata in 500 euro per ciascuna parte "seppur difesa dal medesimo avvocato pervenendo ad una quantificazione complessivamente pari al valore della causa". La liquidazione dei compensi professionali all'avvocato[Torna su] Gli Ermellini ricostruiscono la regolamentazione dei parametri per la liquidazione delle spese e rammentano che, in materia di compensi professionali degli avvocati nella cornice definita dal D.L. n. 1/2012 (conv., con modificazioni, dalla legge 27/2012), il decreto ministeriale non assolve più al compito di recepire, in un schema rigido ed ispirato all'osservanza di tariffe professionali predeterminate, le delibere adottate dal competente ordine professionale. Esso, invece, rimettendo alla valutazione del giudice l'importanza e la complessità dell'opera ed il pregio della stessa, con conseguente recupero del razionale rilievo del decoro della professione di cui all'art. 2233, secondo comma, c.c., è norma regolamentare che, destinata a orientare il giudice nella liquidazione, fissa a tal fine i parametri la cui violazione può essere denunciata in cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 del codice di rito. Cassazione: niente rigidi automatismi nel calcolo del compenso al legale[Torna su] Quanto al criterio del raddoppio, contestato in ricorso, la Corte precisa che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.M. n. 140/2012, "qualora l'avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato fino al doppio". La Corte d'Appello, liquidando in misura fissa il compenso professionale maturato da ciascuno dei legali dei terzi chiamati e posto a carico dell'Amministrazione comunale soccombente, non ha fatto corretta applicazione dell'indicato criterio, mostrando di non avere correttamente inteso il carattere non vincolante delle soglie numeriche indicate, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel decreto indicato e nelle tabelle allegate. La Corte territoriale, di contro allo spirito della norma regolamentare e secondo un rigido automatismo, ha invero stabilito che per ogni persona in più rispetto alla prima assistita dal medesimo legale indistintamente intervenisse il riconoscimento per quest'ultimo di un autonomo compenso, mancando di individuare, per un percorso che è non rispettoso della fissazione della misura del compenso base su cui operare i successivi aumenti, la soglia massima oltre la quale non è concesso andare. |
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