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Data: 08/07/2019 14:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - In caso di vendita di prodotto alimentare scaduto, il venditore rischia una responsabilità da prodotto difettoso che, avendo natura presunta e non oggettiva, prescinde dall'accertamento di colpevolezza del produttore e comporta il risarcimento del danno nei confronti di chiunque abbia subito una lesione a causa del consumo del prodotto, indipendentemente da chi sia stato l'effettivo acquirente. Tanto si desume dalla sentenza n. 3/2019 (qui sotto allegata) resa dal Tribunale di La Spezia, sezione civile.
Il caso[Torna su] La vicenda ruota intorno alla grave intossicazione alimentare subita da un uomo a causa di una torta al cioccolato consumata dopo una cena di famiglia e acquistata per l'occasione dal genero presso un supermercato. Tuttavia, il prodotto acquistato presso l'esercizio riportava sulla confezione una data di scadenza antecedente di oltre due mesi la data dell'acquisto. Dall'incidente scaturiva la chiamata in giudizio della società di gestione della catena di supermercati innanzi al Giudice di Pace che la condannava a un risarcimento di poco più di mille euro nei confronti dello sfortunato consumatore. La società convenuta, tuttavia, impugnava la decisione ritenendo che non sussistesse una piena prova del nesso causale tra il danno e l'acquisto della torta. Il Tribunale, invece, ritiene di dover confermare la decisione di prime cure. Cibo scaduto: per la vendita si rischia una responsabilità da prodotto difettoso[Torna su] Nel dettaglio, secondo il magistrato ligure, il caso esaminato rientra nella c.d. responsabilità da prodotto difettoso che ha natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore. Più in particolare, si legge in sentenza, la responsabilità del produttore ovvero del fornitore, consegue alla mera "utilizzazione" del prodotto difettoso da parte della vittima con la conseguenza che "legittimati a far valere la pretesa risarcitoria in forza di tale disciplina risultano tutti i soggetti che si sono trovati esposti, anche in maniera occasionale, al rischio derivante dal prodotto difettoso, riferendosi la tutela accordata all'utilizzatore in senso lato, e non esclusivamente al consumatore o all'utilizzatore non professionale" (cfr. Cass., n. 13458/2013). Conseguentemente, indipendentemente da chi abbia effettivamente acquistato la torta, colui che l'ha consumata è pienamente legittimato a far valere la responsabilità del supermercato, in quanto utilizzatore del prodotto e dunque destinatario della tutela prevista dal Codice del Consumo. Pertanto, conclude il Tribunale, non è applicabile alla fattispecie la disciplina in materia di decadenza dal diritto alla garanzia per la compravendita posto che nel caso di specie sono stati rispettati i termini di prescrizione e decadenza in materia di diritto al risarcimento del consumatore danneggiato sono quelli rispettivamente previsti dagli artt. 125 e 126 del codice del consumo. Nesso causale va provato dal danneggiato[Torna su] Quanto all'asserita errata valutazione delle prove in punto danni e nesso causale, il magistrato rammenta che, in materia di responsabilità da prodotto difettosi, il danneggiato ha l'onere di provare il collegamento causale tra il difetto del prodotto e il danno. Il consumatore, ha adeguatamente comprovato di avere accusato disturbi e dolori addominali subito dopo aver consumato la torta, acquistata già da tempo scaduta presso il supermercato, e ciò sia mediante le deposizioni dei testi, sia mediante la certificazione medica redatta dal proprio medico curante che ne ha confermato il contenuto in sede testimoniale. Ad avvalorare la pretesa attorea è anche la consulenza medico - legale affidata al CTU che ha ritenuto altamente probabile il nesso causale tra l'ingestione della torta scaduta e l'insorgenza di quella che ha qualificato come "malattia veicolata da alimenti". Ritenuto comprovato il nesso causale secondo il principio del "più probabile che non", l'appello viene integralmente rigettato. |
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