Data: 08/07/2019 16:00:00 - Autore: Riccardo Carlone

Avv. Riccardo Carlone – Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Raffaella Falcione, con argomentata ordinanza del 04.07.2019 si è aggiunta alla già rilevante giurisprudenza di merito pronunciatasi circa gli effetti determinati dall'entrata in vigore della L. n. 92/2012 sulla prescrizione dei crediti di lavoro nelle aziende con regimi occupazionali interessati dalla cd. tutela reale.

L'Interprete nell'occasione, rispondendo ad una precisa eccezione di parte resistente ed a fronte delle controdeduzioni del ricorrente che invocavano l'applicazione dell'orientamento in questa sede annotato, così ha argomentato:

"Questo giudicante condivide la giurisprudenza di merito richiamata dal ricorrente, secondo cui è lecito ritenere che l'incertezza circa la tutela assicurabile in caso di recesso, anche giudizialmente ritenuto illegittimo, determini per il lavoratore una situazione psicologica che può spingerlo a non esercitare il proprio diritto per timore di essere licenziato [così venendosi a trovare in una situazione di metus], essendo venuta meno quella "stabilità reale" del rapporto la cui sussistenza costituiva condizione essenziale per rendere la decorrenza della prescrizione quinquennale in corso di rapporto compatibile con la Costituzione (cfr. sentenza n. 63 del 10.06.1966).

Infatti, la nuova formulazione dell'art. 18 prevede, al comma 5, alcuni casi in cui, anche a fronte di un licenziamento illegittimo, la tutela per il lavoratore è solo di tipo indennitario.

Nel caso che ci occupa, quindi, posto che la L. 92/2012 è entrata in vigore dal 18.07.2012, il termine di prescrizione quinquennale dei crediti da lavoro rivendicati in giudizio dal ricorrente deve ritenersi sospeso nel quinquennio antecedente il 18.07.2012 …".

Confermando un consolidato orientamento giurisprudenziale di merito secondo il quale dall'entrata in vigore della L. n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero), la prescrizione dei crediti di lavoro non decorre in corso di rapporto nemmeno nelle aziende con più di 15 dipendenti.

Ciò in quanto in tema di prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori subordinati, come noto, l'art. 2948 n. 4 c.c. fissa in cinque anni il predetto termine e che, con sentenza n. 63 del 10/6/1966, la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità della predetta norma nella parte in cui consentiva il decorso della prescrizione in corso di rapporto dal momento che il lavoratore "può essere indotto a non esercitare il proprio diritto per lo stesso motivo per cui molte volte è portato a rinunciarvi, cioè il timore del licenziamento".

Allo stesso modo notorio è che tale orientamento è stato poi parzialmente emendato a seguito dell'introduzione dell'art. 18 St. Lav. la cui formulazione ha convinto le SS.UU. della S.C. a precisare che la decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi di lavoro non potesse essere unica per qualsiasi rapporto di lavoro dipendendo dal grado di stabilità dello stesso, dovendosi ritenere stabile ogni rapporto che, indipendentemente dal carattere pubblico o privato del datore di lavoro, fosse regolato da una disciplina la quale sul piano sostanziale subordini la legittimità e l'efficacia della risoluzione alla sussistenza di circostanze obiettive e predeterminate e, sul piano processuale, affidi al Giudice il sindacato su tali circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo[1].

Essendone conseguita una pacifica giurisprudenza che aveva sancito la non decorrenza della prescrizione in corso di rapporto di lavoro in tutte le fattispecie in cui non operasse il regime di tutela dell'art. 18 St. Lav. e, più precisamente, non fosse data al Giudice la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo con il rimedio della reintegra (vedasi i rapporti nelle aziende al di sotto della soglia numerica fissata dalla medesima disposizione ed i rapporti rientranti nell'area del recesso ad nutum come per es. dirigenti, collaboratori domestici etc.).

Con l'entrata in vigore della L. n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero) e con le sostanziali modifiche all'art. 18 St. Lav. con essa apportate, però, si è assistito ad un sensibile depotenziamento delle tutele ivi previste in favore del lavoratore e che avevano determinato tale assetto interpretativo.

Tali modifiche hanno avuto innegabili ricadute dal momento che, parafrasando l'annotata giurisprudenza delle SS.UU., con la nuova formulazione solo residualmente sono sopravvissute fattispecie in cui è data al Giudice la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo con il rimedio della reintegra.

Conseguendone il venir meno nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato di quella "stabilità reale" la cui concreta sussistenza costituiva condizione essenziale per rendere la decorrenza della prescrizione quinquennale in corso di rapporto compatibile con la Costituzione.

È di tutta evidenza, pertanto, come il nuovo assetto normativo sia incompatibile con la precedente Giurisprudenza e con l'ivi sancito decorso della prescrizione quinquennale dei crediti di lavoro in corso di rapporto, con conseguente necessaria reviviscenza dell'originario orientamento espresso dalla sentenza n. 63/1966 della Corte Costituzionale[2].

Ne consegue che, secondo l'interpretazione che precede mutuata dall'Ordinanza annotata, il lavoratore interessato è sempre legittimato a richiedere crediti retributivi insorti nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge 92/2012, cioè dal 18.7.2007[3], indipendentemente dalla soglia numerica occupazionale del datore di lavoro presso cui è occupato.


Avv. Riccardo Carlone

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[1] Corte di Cassazione SS.UU. sentenza n. 1268 del 12.04.1976;

[2] Nota sub 1. Proprio su tale conclusione interessante è annotare la sentenza Trib. di Firenze, Sezione Lavoro, sentenza n. 25/2018 secondo cui è innegabile che la riforma operata dalla L. n. 92/2012 alla disciplina dell'art. 18 SL abbia depotenziato il regime della tutela reale, introducendo ipotesi in presenza delle quali – a differenza di quanto era avvenuto fino ad allora – la tutela assicurata al lavoratore è solo di natura indennitaria.Pertanto, prosegue il Tribunale, poiché "è lecito ritenere che l'incertezza circa la tutela assicurabile in caso di recesso anche giudizialmente ritenuto illegittimo determini per il lavoratore una situazione psicologica che può spingerlo a non esercitare il proprio diritto per timore di essere licenziato, così venendosi a trovare in una situazione di metus," deve tornare ad operare la non decorrenza della prescrizione per i crediti di lavoro maturati in costanza di rapporto se non dalla data di cessazione dello stesso, a prescindere dalle dimensioni aziendali.

[3] Sul tema il Tribunale di Milano con la già citata sentenza n. 3460/2015 ha precisato che dalla data di entrata in vigore della legge 92/2012, ovvero dal 18.7.2012, detta tutela essendo stata fortemente ridotta (relegando la tutela reintegratoria a ristrette e residuali ipotesi) la prescrizione non possa farsi più decorrere nel corso del rapporto anche se il datore di lavoro rientra nel campo dimensionale di applicazione formale dell'art. 18 l. 300/70. La soluzione pratica individuata dal Tribunale di Milano (in fattispecie anteriore all'entrata in vigore del c.d. contratto a tutele crescenti) è che, per i rapporti di lavoro in aziende soggette all'art. 18 St. Lav., possono rivendicarsi, sino alla cessazione del rapporto di lavoro stesso, tutti i crediti retributivi anteriori al quinquennio dalla data di entrata in vigore della legge 92/2012, cioè dal 18.7.2007.


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