Data: 08/07/2019 11:00:00 - Autore: Gabriella Lax

di Gabriella Lax – Per i corrispettivi, ecco le istruzioni per la trasmissione telematica. L'Agenzia delle entrate rilascia le indicazioni operative per l'invio telematico dei corrispettivi giornalieri per chi non ha ancora a disposizione il registratore telematico.

Corrispettivi, le istruzioni dell'Agenzia

Con un provvedimento n. 236086 del 4 luglio 2019 (in allegato), l'Agenzia delle entrate ha definito le modalità di trasmissione per chi si trova nel periodo transitorio previsto dal Decreto crescita, dunque nei sei mesi di moratoria stabilita per i contribuenti che non sono Registratore Telematico, che possono assolvere all'obbligo di invio telematico, nei tempi indicati dal Dl n. 34/2018, senza incorrere nelle sanzioni.

L'Agenzia delle entrate ha predisposto i tre strumenti per l'invio telematico. All'interno dell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi":

a) servizio di upload di un file contenente i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di "ventilazione", ovvero di un file compresso contenente i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate, in conformità alle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento;

b) servizio web di compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di "ventilazione".

Inoltre, la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata anche mediante un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello "web service" fruibile attraverso protocollo HTTPS ovvero un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP, secondo le regole contenute nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

Infine, si ricorda che la trasmissione del file contenente i dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata direttamente dal contribuente ovvero da un intermediario. In quest'ultimo caso, gli intermediari incaricati della trasmissione telematica rilasciano al contribuente copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta, che ne attesta il ricevimento da parte dell'Agenzia delle entrate e costituisce prova dell'avvenuta presentazione.


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