Data: 09/07/2019 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Il padre completamente assente, sul fronte morale ed economico, non è sempre tenuto a risarcire ai figli il danno esistenziale.

Questo tipo di danno non patrimoniale non può essere considerato "in re ipsa", ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 del codice civile. La prole, dunque, per ottenere ristoro deve dimostrare in maniera circostanziata il radicale cambiamento di vita, l'alterazione della personalità e lo sconvolgimento dell'esistenza.

La vicenda

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Tanto emerge dall'ordinanza n. 17164/2019 (qui sotto allegata) con cui la Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso di un ragazzo che aveva chiesto al padre un risarcimento del danno esistenziale in ragione della mancata presenza della figura paterna nella propria vita dopo una burrascosa separazione dalla madre.

Richiesta rigettata dalla Corte d'Appello con una decisione che viene confermata anche dalla Corte di Cassazione. Secondo la difesa del ragazzo, invece, deve ritenersi in re ipsa il pregiudizio subito dal figlio in conseguenza della condotta del padre rispetto ai doveri genitoriali, sia morali che materiali, per averlo privato, per lunghi anni, dell'apporto affettivo ed economico.

Il padre assente risarcisce ai figli il danno esistenziale?

La Suprema Corte rammenta che la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, e può dar luogo a un'azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 del codice civile.

Tuttavia, osservano gli Ermellini, tale norma non disciplina un'autonoma fattispecie di illecito, distinta da quella di cui all'art. 2043 c.c., ma si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043.

L'unica differenza tra il danno non patrimoniale e quello patrimoniale consiste pertanto nel fatto che quest'ultimo è risarcibile in tutti i casi in cui ricorrano gli elementi di un fatto illecito, mentre il primo lo è nei soli casi previsti dalla legge.

Ne discende che il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato "in re ipsa", ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto.

Danno esistenziale: niente risarcimento se manca la prova del pregiudizio

Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico (cfr. Cass. n. 2056/2018).
Nel caso di specie, la Corte di appello ha correttamente evidenziato la mancanza di una prova concreta circa l'esistenza effettiva di tale pregiudizio, non essendo stato dimostrato che la condotta paterna avesse prodotto danni psico/fisici nel ragazzo.
Insufficiente sul punto la sindrome di ansietà diagnosticata che è stata ritenuta dallo stesso psicologo attribuita in parte all'assenza del padre e in parte ai connotati caratteriali del ragazzo, oltre che alla elevata conflittualità della separazione dei genitori.

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