|
Data: 08/07/2019 17:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Dalla cointestazione del conto corrente, deriva la possibilità per entrambi i cointestatari, dunque anche per quello indagato di reati tributati, di operare sul conto senza limitazioni, con piena disponibilità del saldo attivo. Di conseguenza deve ritenersi pienamente sottoponibile a sequestro l'intero compendio, per evitare che l'indagato possa protrarre ovvero aggravare il fatto criminoso. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione penale, nella sentenza n. 29079/2019 (qui sotto allegata) in relazione alla vicenda di un padre che aveva chiesto la restituzione delle somme presenti sul conto corrente postale cointestato con il figlio e a questi requisite in quanto indagato per reati tributari.
Il caso[Torna su] Il Tribunale, in sede di appello cautelare, aveva disposto il dissequestro delle somme e la restituzione al genitore stante la dimostrazione della provenienza solo da quest'ultimo delle somme a credito presenti sul conto cointestato. Una decisione che il Procuratore contesta in Cassazione ritenendo che il Tribunale abbia travisato la nozione di disponibilità dei beni che possono essere sottoposti a sequestro per equivalente. Secondo il ricorrente, la misura può estendersi ai beni che siano a qualsiasi titolo nella disponibilità dell'indagato, anche in caso di conto corrente cointestato: l'indagato, infatti, per effetto della cointestazione aveva la possibilità di disporre di tutte le somme a credito risultanti dal conto. Conto corrente cointestato e rapporti tra cointestatari[Torna su] La Corte, accogliendo il ricorso, rammenta che, ai sensi dell'art. 1854 c.c., nel caso di conto corrente intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto. Pertanto, gli stessi possono legittimamente disporre, nei confronti della banca o del diverso ente creditizio presso cui sia istituito il conto, di tutte le somme esistenti a saldo su tale conto (essendo, simmetricamente, obbligati per l'intero in relazione alle somme a debito). Solamente al loro interno i rapporti tra i correntisti sono regolati dall'art. 1298, comma 2, c.c., secondo cui il debito e il credito solidale si dividono in quote uguali, salvo che non risulti diversamente, cosicché è consentito superare la presunzione di contitolarità derivante dalla cointestazione, attraverso presunzioni semplici (purché gravi, precise e concordanti) da parte dell'intestatario che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa. Conto cointestato: sì a sequestro intera somma[Torna su] Stante la facoltà per il cointestatario di disporre dell'intero saldo attivo esistente sul conto corrente comune, fatti salvi i suoi rapporti con l'altro contitolare, la giurisprudenza ha, da tempo, affermato che può essere disposto il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente di cui all'art. 322-ter c.p., dell'intera somma di denaro depositata sul conto corrente cointestato con un soggetto estraneo al reato, senza che assumano rilievo le presunzioni o i vincoli posti dal codice civile e ferma restando la successiva possibilità di procedere a un effettivo accertamento dei beni che siano di esclusiva proprietà di terzi estranei al reato (cfr. Cass. n. 36175/2017). Ancora, si è sottolineato il rischio che la libera disponibilità dell'intero compendio di deposito in conto corrente, sia pure da parte di un terzo di buona fede, possa determinare la protrazione del fatto criminoso nel tempo o l'aggravamento delle sue conseguenze. Il sequestro preventivo dell'intero saldo attivo, inoltre, deve ritenersi legittimo in quanto non sottrae all'interessato strumenti idonei al recupero di ciò di cui sia stato privato. In conclusione, il Tribunale ha sbagliato ad attribuire rilievo alla prevalente provenienza dal padre dell'indagato delle somme che hanno concorso a determinare il saldo attivo del conto, in quanto dalla cointestazione e dalla possibilità di operare sul conto senza limitazioni deriva per entrambi i cointestatari (dunque anche per l'indagato) la piena disponibilità del saldo attivo, e, con essa, la sottoponibilità a sequestro dell'intero compendio, sia in quanto esso è nella disponibilità dell'indagato, sia per evitare la protrazione del fatto criminoso nel tempo o l'aggravamento delle sue conseguenze. Restano ferme la possibilità di dimostrare la spettanza di tutte le somme al terzo estraneo al reato (o per una quota maggiore rispetto a quella discendente dalla cointestazione secondo quote uguali), onde evitarne la confisca, sia l'eventuale esercizio dell'azione di regresso nei confronti dell'indagato. |
|