Data: 08/07/2019 17:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Dalla cointestazione del conto corrente, deriva la possibilit� per entrambi i cointestatari, dunque anche per quello indagato di reati tributati, di operare sul conto senza limitazioni, con piena disponibilit� del saldo attivo. Di conseguenza deve ritenersi pienamente sottoponibile a sequestro l'intero compendio, per evitare che l'indagato possa protrarre ovvero aggravare il fatto criminoso.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione penale, nella sentenza n. 29079/2019 (qui sotto allegata) in relazione alla vicenda di un padre che aveva chiesto la restituzione delle somme presenti sul conto corrente postale cointestato con il figlio e a questi requisite in quanto indagato per reati tributari.

Il caso

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Il Tribunale, in sede di appello cautelare, aveva disposto il dissequestro delle somme e la restituzione al genitore stante la dimostrazione della provenienza solo da quest'ultimo delle somme a credito presenti sul conto cointestato. Una decisione che il Procuratore contesta in Cassazione ritenendo che il Tribunale abbia travisato la nozione di disponibilit� dei beni che possono essere sottoposti a sequestro per equivalente.

Secondo il ricorrente, la misura pu� estendersi ai beni che siano a qualsiasi titolo nella disponibilit� dell'indagato, anche in caso di conto corrente cointestato: l'indagato, infatti, per effetto della cointestazione aveva la possibilit� di disporre di tutte le somme a credito risultanti dal conto.

Conto corrente cointestato e rapporti tra cointestatari

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La Corte, accogliendo il ricorso, rammenta che, ai sensi dell'art. 1854 c.c., nel caso di conto corrente intestato a pi� persone, con facolt� per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto.

Pertanto, gli stessi possono legittimamente disporre, nei confronti della banca o del diverso ente creditizio presso cui sia istituito il conto, di tutte le somme esistenti a saldo su tale conto (essendo, simmetricamente, obbligati per l'intero in relazione alle somme a debito).

Solamente al loro interno i rapporti tra i correntisti sono regolati dall'art. 1298, comma 2, c.c., secondo cui il debito e il credito solidale si dividono in quote uguali, salvo che non risulti diversamente, cosicch� � consentito superare la presunzione di contitolarit� derivante dalla cointestazione, attraverso presunzioni semplici (purch� gravi, precise e concordanti) da parte dell'intestatario che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa.

Conto cointestato: s� a sequestro intera somma

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Stante la facolt� per il cointestatario di disporre dell'intero saldo attivo esistente sul conto corrente comune, fatti salvi i suoi rapporti con l'altro contitolare, la giurisprudenza ha, da tempo, affermato che pu� essere disposto il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente di cui all'art. 322-ter c.p., dell'intera somma di denaro depositata sul conto corrente cointestato con un soggetto estraneo al reato, senza che assumano rilievo le presunzioni o i vincoli posti dal codice civile e ferma restando la successiva possibilit� di procedere a un effettivo accertamento dei beni che siano di esclusiva propriet� di terzi estranei al reato (cfr. Cass. n. 36175/2017).

Ancora, si � sottolineato il rischio che la libera disponibilit� dell'intero compendio di deposito in conto corrente, sia pure da parte di un terzo di buona fede, possa determinare la protrazione del fatto criminoso nel tempo o l'aggravamento delle sue conseguenze. Il sequestro preventivo dell'intero saldo attivo, inoltre, deve ritenersi legittimo in quanto non sottrae all'interessato strumenti idonei al recupero di ci� di cui sia stato privato.

In conclusione, il Tribunale ha sbagliato ad attribuire rilievo alla prevalente provenienza dal padre dell'indagato delle somme che hanno concorso a determinare il saldo attivo del conto, in quanto dalla cointestazione e dalla possibilit� di operare sul conto senza limitazioni deriva per entrambi i cointestatari (dunque anche per l'indagato) la piena disponibilit� del saldo attivo, e, con essa, la sottoponibilit� a sequestro dell'intero compendio, sia in quanto esso � nella disponibilit� dell'indagato, sia per evitare la protrazione del fatto criminoso nel tempo o l'aggravamento delle sue conseguenze.

Restano ferme la possibilit� di dimostrare la spettanza di tutte le somme al terzo estraneo al reato (o per una quota maggiore rispetto a quella discendente dalla cointestazione secondo quote uguali), onde evitarne la confisca, sia l'eventuale esercizio dell'azione di regresso nei confronti dell'indagato.


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