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Data: 11/07/2019 18:00:00 - Autore: VV AA Avv. Donato Masiello - L'amministratore come sappiamo può essere revocato in ogni tempo dall'assemblea condominiale. La revoca, può essere disposta altresì dall'autorità giudiziaria su ricorso di ciascun condomino a fronte di gravi irregolarità. I casi di revoca giudiziale sono individuati dall'art. 1129, undicesimo e dodicesimo comma, c.c. tra i quali figura la mancata presentazione del rendiconto nei termini previsti. I fattiIl proprietario di un immobile ubicato in un condominio chiedeva con ricorso ex articolo 64 delle disposizioni di attuazione del codice civile che, il Tribunale disponesse la revoca giudiziale dell'amministratore condominiale, motivando la propria richiesta in ragione della mancata presentazione del rendiconto condominiale per 6 anni. L'amministratore resistente, con la sua costituzione eccepiva l'inammissibilità del ricorso presentato dal ricorrente sostenendo in primo luogo che non poteva essere revocato l'amministratore che opera in regime di " prorogatio" in quanto "il mancato rinnovo della carica o la revoca hanno lo stesso identico contenuto e le stesse identiche conseguenze" ribadendo anche che il ricorso in questione violerebbe il principio della sovranità dell'assemblea che ha il potere di decidere sulla revoca sottoponendo la stessa al voto, e quindi alla effettiva manifestazione di volontà, di tutti gli altri condomini. Tale tesi veniva accolta dal Tribunale di Foggia (Decreto 2.11.2018) che conformandosi alle decisioni di Catania (Decreto del 10.02.2014) e Teramo (Decreto del 20.06.2016) respingeva il ricorso del condomino, asserendo che, l'amministratore operando in regime di prorogatio, in quanto cessato dalla carica, non poteva essere revocato, semmai nominato giudizialmente, ritenuta l'impossibilità della compagine assembleare di procedere alla nomina per mancanza del quorum. Amministratore revocato in prorogatioAvverso tale decisione per tramite lo scrivente, il condomino adiva la Corte di Appello di Bari per la riforma della suddetta decisione, sostenendo che la revoca giudiziale poteva e doveva essere applicata anche nei confronti di un amministratore in regime di prorogatio, soprattutto a fronte di gravi irregolarità come quella di aver presentato in notevole ritardo, ovvero nel 2018 il rendiconto della gestione afferente gli anni dl 2012 - 2013 – 2014 – 2015 – 2016 e 2017, dovendo quindi ritenersi inaccettabile l'equiparazione tra amministratore revocato e amministratore in prorogatio. In definitiva negare la revocabilità dell'amministratore in prorogatio comporterebbe la lesione del diritto dei condomini ad ottenere il controllo dell'A.G. sulla correttezza della gestione. Tale tesi veniva accolta totalmente dalla Corte d'Appello di Bari la quale con decreto n. 2202/19 del 27.06.19 (sotto allegato), propendeva per la possibilità di revoca dell'amministratore in regime di prorogatio visto il notevole ritardo con il quale venivano presentati i rendiconti della gestione. Avv. Donato Masiello Via Fiume n.1 – Foggia Pec avv.donatomasiello@pec.it Email donaldmasiello@alice.it Cell. 3332312152 Patrocinio in Cassazione |
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