|
Data: 10/07/2019 05:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate di Annamaria Villafrate - La circolare n. 100 del 5 luglio 2019 dell'Inps (sotto allegata) chiarisce alcuni punti importanti relativi al reddito di cittadinanza anche per quanto riguarda le domande avanzate dagli extracomunitari. Fino a quando non verrà emanato il decreto attuativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro degli esteri, per chiarire quali extracomunitari saranno esonerati dall'obbligo di presentare la certificazione dell'autorità estera competente, per impossibilità oggettiva di produrla, le istruttorie delle domande presentate da aprile 2019 sono al momento sospese. Reddito di cittadinanza, la circolare InpsLa circolare n. 100 del 5 luglio appena trascorso, va ad integrare il precedente atto amministrativo n. 43 del 20 marzo 2019, all'indomani delle modifiche apportate al decreto n. 4/2019 in sede di conversione dalla legge n. 26 del 2019. L'INPS segnala che tra le modifiche più importanti della legge di conversione, c'è il nuovo regime specifico per i cittadini extra UE. Come chiarisce il punto 4. c) della circolare Inps, si dispone per gli extracomunitari, l'obbligo di presentare in fase di istruttoria, ai fini dell'accoglimento delle domande "una certificazione dell'autorità estera competente, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana, in base a quanto previsto dall'art. 3 del TU D.P.R. n. 445/2000 e dall'art. 2 del D.P.R. n. 394/1999. Questo perché, se i "cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani" , per altri stati, come contemplato dal comma 2 dell'art. del DPR n. 394/1999 comma 2 ", gli stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, legalizzati ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dalle autorità consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui l'autorità consolare italiana attesta la conformità all'originale. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia." La circolare chiarisce inoltre che le disposizioni che prevedono l'obbligo di presentare una certificazione dell'autorità estera competente tradotta non si applicano:
Infine si rimette a un decreto attuativo del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, l'onere di individuare quei Paesi i cui cittadini sono esonerati dall'obbligo presentare una certificazione dell'autorità competente, per un'oggettiva impossibilità di produrla. Per questo, in attesa del decreto, l'Istituto ha sospeso l'istruttoria di tutte le domande presentate a partire da aprile 2019 da parte degli extracomunitari. Solo dopo la pubblicazione del suddetto decreto, in base al suo contenuto, l'Istituto definirà le domande per il reddito di cittadinanza degli stranieri extra UE. Leggi anche: - Reddito di cittadinanza "allargato" - Legge reddito di cittadinanza: tutte le misure |
|