Data: 09/07/2019 14:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Anche se il padre ha riconosciuto il figlio soltanto in un momento successivo, il suo cognome pu� comunque essere anteposto a quello della madre. Infatti, in materia di attribuzione giudiziale del cognome al figlio nato fuori dal matrimonio e non riconosciuto contestualmente da entrambi i genitori, il giudice ha ampia discrezionalit� dovendo aver riguardo unicamente all'interesse del minore.

Va dunque esclusa qualunque automaticit� sia per quanto riguarda la prima attribuzione, non essendovi una regola di prevalenza del "prior in tempore", sia il patronimico, per il quale non sussiste alcun favore in s� nel nostro ordinamento. Corretta, dunque, l'anteposizione del cognome paterno che risponde ad esigenze di valorizzazione della bigenitorialit� e consente di preservare il minore da una raffigurazione, interiore ed esteriore, non paritaria del ruolo dei due genitori.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, prima sezione civile, nell'ordinanza n. 18161/2019 (qui sotto allegata) con cui ha respinto il ricorso di una madre di una bambina.

Il caso

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Il Tribunale, accogliendo il ricorso del padre della minore, aveva disposto la sostituzione del cognome della piccola con il suo. Decisione confermata anche dalla Corte d'Appello che, dato atto dell'intervenuto riconoscimento della bambina effettuato dal padre, disponeva l'affidamento della figlia ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, determinando il contributo paterno al mantenimento.

Una decisione ritenuta errata dalla signora che ricorre in Cassazione lamentando una violazione dell'art. 262 c.c., secondo cui il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto e, se il riconoscimento � effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, il figlio assume il cognome del padre.

Secondo la ricorrente, il riconoscimento contemporaneo non � equiparabile all'ipotesi in cui questo sia avvenuto successivamente per cause non imputabili al padre. Ancora, secondo la signora, l'ammissione delle prove testimoniali da lei dedotte nel giudizio di merito avrebbe consentito di accertare la responsabilit� del padre per il tardivo riconoscimento della figlia.

Cognome e attribuzione al figlio nato fuori dal matrimonio

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Secondo la Cassazione, invece, la decisione impugnata si muove nel perimetro segnato in materia dalla costante giurisprudenza di legittimit� in tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio nato fuori dal matrimonio e riconosciuto non contestualmente dai genitori.

I criteri di individuazione del cognome del minore, rammentano gli Ermellini, si pongono in funzione del suo interesse, che � quello di evitare un danno alla sua identit� personale, intesa anche come proiezione della sua personalit� sociale, avente copertura costituzionale assoluta.

La scelta, anche officiosa, del giudice � ampiamente discrezionale e deve avere riguardo al modo pi� conveniente di individuare il minore in relazione all'ambiente in cui � cresciuto fino al momento del successivo riconoscimento, non potendo essere condizionata dall'esigenza di equiparare il risultato a quello derivante dalle diverse regole, non richiamate dall'art. 262 c.c., che presiedono all'attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio (cfr. Cass. n. 12640/2015).

Il giudice � investito dall'art. 262, secondo (e terzo) comma, del codice civile del potere-dovere di decidere su ognuna delle possibilit� previste da detta disposizione avendo riguardo, quale criterio di riferimento, unicamente all'interesse del minore e con esclusione di qualsiasi automaticit�, che non riguarda n� la prima attribuzione, non essendo configurabile una regola di prevalenza del criterio del "prior in tempore", n� il patronimico, per il quale non sussiste alcun "favor" in s� nel nostro ordinamento (cfr. Cass. n. 2644/2011).

Attribuzione del cognome e tutela della bigenitorialit�

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Esclusa quindi la rilevanza della anteriorit� del riconoscimento e quindi delle prove relative alle ragioni di un mancato riconoscimento contemporaneo il giudice del merito ha optato, fra le possibilit� previste dal secondo comma dell'art. 262 c.c., per la anteposizione del cognome paterno e ha chiarito le ragioni di tale scelta intesa a non attribuire un rilievo identitaria al collocamento della minore presso la madre e alla importanza del contesto familiare materno.

Nella sua decisione, infatti, la Corte territoriale aveva evidenziato come la bambina vivesse presso la famiglia di origine della madre, e vi fosse un forte rischio di marginalit� della figura paterna, con necessit� per la piccola di costruirsi un'autonoma identit�, con paritario rilievo di entrambe le figure genitoriali nel processo di costruzione della sua identit� personale.

Con tale scelta il giudice ha voluto salvaguardare, anche sotto il profilo identitario che comporta l'attribuzione del cognome, il valore della bigenitorialit� e negare invece un rilievo al collocamento del minore affidato congiuntamente ad entrambi i genitori.

Si tratta di una scelta, chiaramente motivata, che consente al minore di rendere percepibile all'esterno la filiazione da entrambi i genitori e che nell'anteporre anzich� aggiungere il cognome paterno ha voluto preservare il minore da una raffigurazione, interiore ed esteriore, non paritaria del ruolo dei due genitori. Il ricorso va pertanto respinto.

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