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Data: 14/07/2019 19:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate di Annamaria Villafrate - Recenti sentenze di merito e di legittimità civili e penali ribaltano la falsa convinzione che, in caso di sinistro, il pedone ha sempre ragione. Dalla ragazza che attraversa la strada mentre parla al cellulare, ai pedoni ubriachi che di notte e scarsa illuminazione attraversano la carreggiata, incuranti del pericolo. Ecco una breve rassegna giurisprudenziale sul tema, per capire quando anche il pedone è responsabile in via esclusiva o concorrente del proprio investimento. Senza dimenticare i chiarimenti recenti della Cassazione sui criteri che il giudice deve seguire nell'attribuire la responsabilità al conducente e al pedone e alle regole di condotta che questi soggetti devono rispettare in qualità di utenti della strada:
Presunzione di colpa del conducente: regola ed eccezioni[Torna su]
Fino a qualche tempo fa si era creata la falsa convinzione che il pedone, in caso di incidente, avesse sempre ragione. La realtà giuridica tuttavia è ben diversa. In effetti anche il pedone è un utente della strada, e come tale è tenuto al rispetto di regole ben precise, al pari di chi circola sulle due o sulle quattro ruote. La norma a cui fare riferimento quando in un sinistro è coinvolto un pedone è l'art 2054 c.c. dedicato proprio alla circolazione dei veicoli, il quale al comma 1 prevede che:" Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno." La norma, come risulta chiaramente, pone una presunzione di colpa in capo al conducente. A lui l'onere di dimostrare di aver fatto il possibile per evitare il danno. Come chiarito di recente anche dalla Cassazione nella ordinanza n. 2241/2019 però: "ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; b) accertare in concreto la colpa del pedone; c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone." Condotta del conducente nei confronti del pedone[Torna su]
Il possibile comportamento errato del pedone non esime quindi il conducente dal prestare attenzione. Come ha avuto modo di chiarire di recente la Cassazione nella sentenza n. 18321/2019 (sotto allegata) infatti: "Il dovere di attenzione del conducente teso all'avvistamento del pedone trova il suo parametro di riferimento (oltre che nelle regole di comune e generale prudenza) nel richiamato principio generale di cautela che informa la circolazione stradale e si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali:
Quando la colpa del pedone è esclusiva[Torna su]
La stessa Cassazione n. 18321/2019 precisa inoltre che: "Affinché in caso di investimento sia affermata la colpa esclusiva del pedone, deve realizzarsi una duplice condizione:
Pedone distratto dal cellulare è responsabile per l'80%[Torna su]
Di questi principi ha fatto corretta applicazione in primis il Tribunale di Trieste, che con la sentenza n. 380 del 7 giugno 2019 (sotto allegata) ha attribuito l'80% di responsabilità nella causazione del sinistro a una pedone, investita da un'auto mentre correva distratta, parlando al telefono, per prendere l'autobus. Il Tribunale in questo caso ha precisato che "risulta incontrovertibile la connotazione colposa della condotta della pedone la quale, in disprezzo delle regole sulla circolazione stradale e di normale prudenza, si è immessa repentinamente sulla strada, parlando a telefono e senza neanche guardare se sopraggiungessero veicoli. D'altronde, la sua condotta è stata anche sanzionata dagli agenti di polizia intervenuti sul posto. Si deve pertanto ritenere che la pedone, attraversando la strada in un punto in cui non vi erano strisce pedonali e al di fuori dell'area destinata alla fermata dell'autobus, abbia costituito un ostacolo che si è frapposto lungo la direttrice di marcia dell'autovettura." Responsabili al 100% i pedoni che attraversano ubriachi[Torna su]
In un altro caso, la condotta imprudente dei pedoni investiti è stata giudicata dalla Corte di Appello di Milano, nella sentenza n. 2547/2019 (sotto allegata) causa esclusiva del sinistro stradale, perché presentavano un tasso alcolemico che "corrisponde mediamente ad un evidente stato di ubriachezza con incoordinazione motoria (atassia ed agrafia) da correlare ad una assunzione di elevata quantità di alcool etilico in un tempo relativamente breve di poco antecedente l'esecuzione degli esami, e riconducibile ad un tasso superiore al momento dell'incidente stanti tempi di metabolizzazione." Stato di ubriachezza che si è rivelato determinante anche in relazione alle caratteristiche del luogo del sinistro in quanto privo di segnali di preavviso, con illuminazione insufficiente e con pioggia in atto, senza dimenticare gli abiti di colore scuro dei due pedoni, che ha reso ancora più difficile al conducente dell'auto il loro avvistamento in fase di attraversamento. "Il tutto" come ha precisato la Corte "senza che i pedoni, anche a motivo dello stato di ubriachezza in cui versavano, prestassero nell'attraversamento l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo, sottostimando il rischio dell'attraversamento e non dando la dovuta precedenza all'autovettura che procedeva al di sotto del limite di velocità." Obbligo dei pedoni di non intralciare la circolazione[Torna su]
Anche la Cassazione, con sentenza n. 23251/2019 ha respinto il ricorso delle parti civili, parenti di una pedone rimasta vittima di un sinistro stradale in quanto "è pacifico in causa che la p.o. ebbe ad attraversare la strada ... fuori dalle strisce pedonali e che - come si evince dai fotogrammi dei filmati estratti dalle videocamere presenti in loco - prima di essere investita, non prestava alcuna attenzione al sopraggiungere di eventuali veicoli sulla corsia che si trovava ad impegnare … anche il comportamento dei pedoni debba considerarsi soggetto alle comuni regole di diligenza e prudenza nonché alla disposizione dell'art. 190 cod. strada, dettata dal precipuo fine di evitare che i pedoni determino intralcio e, più in generale, situazioni di pericolo per la circolazione stradale, tali da mettere a repentaglio l'incolumità propria o degli altri utenti della strada. La condotta del pedone, sotto questo profilo, considerate l'ora serale e la densità del traffico, si è appalesata come non del tutto prudente e conforme a diligenza." |
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