Data: 11/07/2019 08:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Per la Cassazione n. 18411/2019 (sotto allegata) è legittimo il licenziamento del dipendente che per due giorni usufruisce dei permessi previsti dall'art. 33 comma 3 della legge 104/1992 e poi se ne resta a casa, invece di assistere la zia. Tale comportamento incrina irrimediabilmente la fiducia tra datore di lavoro e dipendente. La corte d'appello ha adeguatamente motivato la sentenza e ha valutato correttamente le prove stante la discrasia tra le dichiarazioni rese dal lavoratore in sede di audizione disciplinare e le risultanze della relazione investigativa prodotta dal datore di lavoro.

La vicenda processuale

La Corte di appello conferma la sentenza del Tribunale ritenendo legittimo il licenziamento per giusta causa intimato dalla società datrice al proprio dipendente per abuso dei permessi ex art. 33, comma 3, previsti dalla legge n. 104 del 1992.La Corte di appello ha ritenuto raggiunta la prova dell'abuso di due permessi ex art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992. Dalla relazione dell'agenzia investigativa incaricata dalla società datrice, confermata in sede testimoniale è emerso infatti che il dipendente nelle giornate del 5 e 8 settembre 2015 non è mai entrato o uscito dalla propria abitazione dalle le 6.30 di mattino fino alle 21 di sera. In questi due giorni quindi il lavoratore non si è mai recato dalla zia per fornirle assistenza.

Condotta che, anche unitamente alle giustificazioni addotte dal dipendente, che riferiva una "regolare assistenza alla zia come era abitudine, ad eccezione di alcune ore della giornata" e alla prova del mancato avvistamento, da parte degli investigatori, presso l"abitazione della zia nelle due giornate di settembre 2015, giustificava il licenziamento "per il disvalore sociale ed etico della condotta e la compromissione irrimediabile del vincolo fiduciario."

Ricorre avverso la sentenza d'appello il dipendente lamentando tra l'altro:

  • l'illegittimo licenziamento conseguente alla mancata prova della condotta contestatagli dalla datrice, in quanto dalla relazione investigativa è risultata la mancata esatta conoscenza del numero civico corrispondente all'abitazione della zia;
  • la trascuratezza da parte della Corte della necessità da parte della società datrice di ricorrere all'attività degli investigativa dopo il licenziamento, stante la mancata conoscenza da parte degli investigatori del numero civico della casa della zia;
  • il mancato raggiungimento della prova piena dei fatti che ingenera incertezza sulla effettiva gravità della condotta e di conseguenza sulla proporzionalità della misura adottata del licenziamento. Resiste con controricorso la società datrice.

Abusare dei permessi della 104 e non assistere la zia legittima il licenziamento

La Cassazione, con sentenza n. 18411/2019 dichiara inammissibile il ricorso del dipendente in quanto le censure sollevate sono finalizzate a un nuovo giudizio nel merito, non consentito in sede di legittimità. Per Gli Ermellini "La Corte territoriale ha, con motivazione logicamente congrua, affrontato la questione relativa all'abuso dei permessi ex art. 33, comma 3, della legge n. 104 del

1992 di due (dei quattro) giorni contestati al lavoratore osservando che la relazione investigativa prodotta dal datore di lavoro (e confermata dall'investigatore in sede di prova testimoniale) dimostrava che il D'Avena, nelle giornate del 5 e 8 settembre 2015, non era uscito né entrato nella propria abitazione in orario compreso fra le 6.30 e le 21,00; ciò strideva insanabilmente con le giustificazioni rese dai lavoratore in sede di audizione disciplinare (nell'ambito delle quali aveva dichiarato di aver prestato regolare assistenza alla zia come era abitudine, ad eccezione di alcune ore della giornata), considerato altresì che il dipendente non aveva mai dedotto di aver prestato assistenza in orario precedente le 6.30 o posteriore alle 21.00; inoltre, prova ulteriore (che si aggiungeva a quella "dirimente" innanzi citata) della mancata assistenza alla zia doveva ritenersi fornita dall'appostamento dell'investigatore altresì nella strada ove era ubicata l'abitazione della zia, non esplicando incidenza determinante l'errore di due numeri civici quale sede dell'appostamento, trattandosi (come riferito dai testimoni) di strada "a senso unico e molto stretta", con numeri civici "adiacenti".

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