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Data: 10/07/2019 19:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate di Annamaria Villafrate - Pubblicata la tanto attesa sentenza n. 173/2019 (sotto allegata) della Consulta che si doveva esprimere sul ricorso di legittimità costituzionale, avente ad oggetto il divieto del doppio mandato previsto in caso di elezioni dei Consigli degli ordini degli avvocati. Leggi Avvocati no al terzo mandato Per la Corte le norme che prevedono questa regola non violano la Costituzione, al contrario, garantiscono il buon andamento, la trasparenza e l'imparzialità dell'amministrazione della giustizia. La vicenda processualeIl Cnf promuove giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12/07/2017, n. 113 e dell'art. 11-quinquies del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 con due ordinanze iscritte rispettivamente ai nn. 65 e 66 del registro ordinanze 2019 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18/2019 per violazione degli artt. 3, 48 e 51 e 2, 3, 18 e 118 della Costituzione. La questione viene sollevata dal Cnf perché, nel corso di due procedimenti relativi ai reclami presentati avverso le decisioni delle Commissioni elettorali degli ordini degli avvocati, di La Spezia e di Savona, in veste di giudice speciale, ha rilevato che "i reclamanti lamentavano che alcuni candidati eletti in quelle competizioni, per avere svolto due consecutivi mandati precedenti, si trovassero nella condizione di ineleggibilità prevista dall'art. 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12/07/2017, n. 113. Per il Consiglio Nazionale Forense:
Il divieto del terzo mandato garantisce il ricambioLa Corte Costituzionale con sentenza n. 173/2019 dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12/07/2017, n. 113, così come la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11-quinquies del decreto-legge 14/12/2018, n. 135. Come precisa ad un certo punto della motivazione: "Il divieto del terzo consecutivo mandato favorisce il fisiologico ricambio all'interno dell'organo, immettendo "forze fresche" nel meccanismo rappresentativo (nella prospettiva di assicurare l'ampliamento e la maggiore fluidità dell'elettorato passivo), e - per altro verso - blocca l'emersione di forme di cristallizzazione della rappresentanza; e ciò in linea con il principio del buon andamento della amministrazione, anche nelle sue declinazioni di imparzialità e trasparenza, riferito agli ordini forensi, e a tutela altresì di valori di autorevolezza di una professione oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore, in ragione della sua diretta inerenza all'amministrazione della giustizia e al diritto di difesa. Valori, questi, riconducibili, dunque, agli artt. 3, 24, 51 e 97 Cost., che la disposizione censurata tutela in termini di ragionevolezza e proporzionalità, attesa la già sottolineata temporaneità (per una sola tornata) della descritta ipotesi di incandidabilità." |
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