Data: 13/07/2019 16:00:00 - Autore: Redazione

di Redazione - Una delle figure cruciali del sistema di sicurezza sui luoghi di lavoro � il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Tale figura deve essere, a seconda dei casi, eletta o designata, in ogni luogo di lavoro, al fine di rappresentare i lavoratori per quanto riguarda la salute e la sicurezza.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la nomina

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Ex art. 47 del d.lgs. n. 81/2008, il RLS � eletto o designato dai lavoratori in tutte le aziende o unit� produttive. In quelle che occupano fino a 15 lavoratori, il rappresentante � eletto di norma dai lavoratori stessi al loro interno, mentre nelle aziende o unit� produttive con pi� di 15 lavoratori � eletto o designato (sempre dai lavoratori) nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali (o in assenza, dai lavoratori dell'azienda al loro interno).

Il numero degli RLS varia a seconda delle dimensioni delle aziende o delle unit� produttive. La soglia minima � di un RLS fino a 200 lavoratori; nelle unit� produttive con pi� di 200 dipendenti, gli RLS devono essere tre, mentre in quelle con pi� di 1.000 dipendenti devono essere sei.

I compiti del RLS

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A tale soggetto, tra i vari compiti, gli � affidato quello, cruciale, di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione per tutelare la salute e l'integrit� fisica dei lavoratori. Deve inoltre, formulare osservazioni, fare proposte, partecipare alle riunioni periodiche, avvertire dei rischi individuati nel corso della propria attivit�.

La formazione del RLS

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Il RLS deve sottoporsi a un percorso di formazione, dedicato in primo luogo ai rischi che possono esistere nei suoi ambiti di riferimento, cos� che egli disponga di tutte le competenze relative alla prevenzione dei rischi stessi.

� durante la contrattazione collettiva nazionale che vengono definiti i contenuti, la durata e le modalit� di questa formazione, rispettando i principi giuridici nazionali e comunitari e la legislazione speciale riguardante la sicurezza sul lavoro. I corsi devono durare almeno 32 ore, 12 delle quali dedicate ai rischi presenti nell'unit� produttiva e alle misure di prevenzione da adottare. Al termine dei corsi deve essere effettuata una verifica di apprendimento.

Anche il rappresentante dei lavoratori deve eseguire un aggiornamento costante, di almeno 4 ore all'anno, per le aziende con meno di 50 lavoratori, e di almeno 8 ore all'anno per le aziende con pi� di 50 lavoratori.


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