Data: 12/07/2019 21:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Sta gi� circolando il disegno di legge delega per riformare il processo penale che il ministro Bonafede porter� in Consiglio dei ministri nei prossimi giorni. Obiettivi finali, condivisi con tutti i tentativi di riforma precedenti, velocizzare e snellire la procedura penale. Le proposte pi� interessanti riguardano il potenziamento della funzione filtro dell'udienza preliminare, la riduzione dei termini per il compimento delle indagini preliminari e l'ampliamento dei casi in cui � possibile appellare.

Ma vediamo meglio questi e altri punti della riforma:

Processo penale, i contenuti della riforma

Si parla da tempo di riformare il processo penale. A dire il vero quasi ad ogni cambio legislatura si mette mano a codici e leggi, nel tentativo, spesso vano, di migliorare quelle esistenti e di rendere pi� efficiente la macchina della giustizia.

Ecco le principali misure di modifica del codice di procedura penale:

  • al CSM il compito di indicare alle procure i criteri utili a definire i reati a cui dare priorit�;
  • introduzione di un limite massimo di durata per le indagini preliminari di 6 mesi per i reati puniti solo con pena pecuniaria o con pena pecuniaria unitamente alla pena detentiva non superiore a 3 anni, di 1 anno e 6 mesi per i reati pi� gravi e di un anno per i reati medio gravi, con il confine di poter prorogare le indagini una sola volta;
  • obbligo per il PM di di notificare "senza ritardo" all'indagato e alla persona offesa dal reato l'avviso del deposito della documentazione relativa alle indagini espletate, informandoli del diritto di visionarli ed estrarne copia. Sar� tollerato un ritardo nella notifica di questo avviso solo per un periodo limitato di tempo e solo con provvedimento motivato per i reati pi� gravi come terrorismo e mafia. La violazione di queste disposizioni con dolo o negligenza inescusabile sar� considerato illecito disciplinare. Se poi, avvisate le parti, il PM non intraprender� l'azione penale o non chieder� l'archiviazione entro 30 giorni dalla richiesta avanzata dal difensore dell'indagato o della persona offesa, la sua condotta configurer� un illecito disciplinare se commesso con dolo o negligenza inescusabile;
  • potenziamento del ruolo di filtro dell'udienza preliminare, attraverso la previsione del rinvio a giudizio limitatamente ai casi in cui gli elementi raccolti permetteranno l'accoglimento dell'accusa;
  • previsione dell'obbligo di notifica mediante consegna al difensore delle comunicazioni all'imputato non detenuto successive alla prima, salvo deroghe, per garantire la conoscenza dell'atto anche da parte dell'imputato;
  • meno ostacoli all'integrazione probatoria del rito abbreviato;
  • ampliamento delle ipotesi appello nei casi di proscioglimento per reati puniti con la sola pena pecuniaria o alternativa, salvo eccezioni; di condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilit� e di non luogo a procedere per reati puniti con la sola pena pecuniaria o alternativa.

Le reazioni

Non mancano ovviamente le prime reazioni. Le Camere penali nel frattempo hanno espresso il loro parere sul progetto di riforma, lamentando come la genericit� di alcuni punti e il mancato ampliamento del patteggiamento difficilmente riusciranno a velocizzare in modo incisivo il processo.
Il Consiglio nazionale Forense invece, che da mesi viene consultato dal Ministro della Giustizia, � di contrario avviso. Per il CNF, infatti il progetto di riforma, cos� come congegnato, si potrebbe rivelare uno strumento efficace per definire in tempi pi� rapidi le fasi che precedono il dibattimento.

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