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Data: 12/07/2019 11:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate di Annamaria Villafrate - Depositata la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 30475/2019 (sotto allegata), attesa già dal 30 maggio scorso, dopo la pubblicazione dell'informativa che ha assestato un duro colpo all'intera filiera dei cannabis shop proliferata negli ultimi anni in tutta Italia. Leggi Cannabis light: vendere i prodotti è reato Il provvedimento chiarendo un contrasto giurisprudenziale importante relativo alla corretta interpretazione della legge n. 242/2016 alla luce del Tu n. 309/1990 e in particolare al rapporto intercorrente tra la coltivazione della cannabis e la vendita dei suoi derivati, non lascia adito a dubbi. Queste, infatti, le conclusioni degli Ermellini: è reato ai sensi dell'art 73 del DPR n. 309/1990 commercializzare al pubblico i derivati della coltivazione di cannabis sativa L. come foglie, inflorescenze, olio, resina, anche se il contenuto di THC è inferiore allo 0,6, a meno che questi non siano privi di effetto stupefacente o psicotropo. Proviamo a ripercorrere le tappe della vicenda che ha portato alla decisione del Supremo Consesso e ad analizzarne le conseguenze:
La vicenda processuale[Torna su]
Il Tribunale del riesame revoca il sequestro preventivo disposto dal G.i.p. del Tribunale di 13 chili di foglie ed inflorescenze di cannabis "nell'ambito del procedimento penale a carico di C.L, per il reato di cui agli artt. 73, commi 1, 2, 4 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, limitatamente ai reperti contenenti una percentuale di principio attivo non superiore allo 0,6%." Sequestro avvenuto presso il punto vendita dell'imputato, visto che dalle perizie tossicologiche era emersa la presenza di un principio attivo «tetraidrocannabinolo» superiore allo 0,6%. La decisione di revoca del sequestro da parte del Tribunale del riesame dei reperti presenti nel punto vendita, con percentuale di principio attivo non superiore allo 0,6%, si fonda sull'interpretazione della legge 2 dicembre 2016, n. 242, che contiene disposizioni finalizzate a promuovere la coltivazione e la filiera agroindustriale della canapa. Il Tribunale precisa infatti che l'art. 2, della legge n. 242 del 2016 consente la coltivazione delle varietà di canapa indicate dall'art. 1 della legge e che secondo l'art. 4, comma 7, della stessa, solo se il principio attivo supera il limite dello 0,6% è possibile procedere al sequestro ed alla distruzione della coltivazione e del prodotto derivato. Per il Tribunale le inflorescenze rientrano nelle coltivazioni destinate al florovivaismo e la vendita di foglie e inflorescenze, se il prodotto non supera il limite dello 0,6% di principio attivo, non è penalmente rilevante. Per il procuratore la non punibilità prevista per chi coltiva non si estende a chi vende[Torna su]
Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ricorre in Cassazione il Procuratore della Repubblica osservando che l'esclusione della punibilità prevista dalla legge n. 242/2016 è prevista solo nei confronti del coltivatore e non può essere estesa anche al commerciante che detiene e vende foglie e inflorescenze ottenute dalla pianta di cannabis sativa L. Per quanto riguarda poi il divieto di sequestro e distruzione il legislatore fa riferimento "alle coltivazioni già sottoposte ad analisi con esito favorevole e non ai prodotti derivati e poi commercializzati." Per questo censura la restituzione dei prodotti sequestrati all'imputato, evidenziando altresì l'errore commesso dal Tribunale, che ha "affermato la liceità della condotta di vendita delle inflorescenze, alla luce della legge n. 242 del 2016, nonostante le risultanze delle indagini tossicologiche escludessero l'applicabilità della novella, essendo stato riscontrato un contenuto di principio attivo superiore al 6 per cento." Per l'imputato se è lecita la coltivazione lo è anche la vendita[Torna su]
L'imputato chiede la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso rilevando come la legge n. 242 del 2016 disciplini "una tipologia strutturale di coltivazione affatto diversa da quella oggetto del d.P.R. n. 309/1990, originata da semi inseriti nelle tabelle previste dell'art. 17, della direttiva UE n. 52/2002. Il deducente richiama i limiti di soglia di THC previsti dalla novella del 2016, osservando che la legge introduce una scriminante che non opera per il solo coltivatore, ma che estende la propria efficacia anche a favore di commercianti e distributori." Per l'imputato se un prodotto può essere coltivato senza autorizzazione e quindi è legale al momento della produzione, non può poi ritenersi illegale quando viene commercializzato e la legge n. 242/2016 è lex specialis rispetto al testo unico in materia di sostanze stupefacenti. Contrasto giurisprudenziale e rimessione alle SU[Torna su]
La quarta Sezione penale, rilevando un contrasto giurisprudenziale, rimette la questione alle SU.
Questo quindi il quesito sottoposto alle SU: "Se le condotte diverse dalla coltivazione di canapa delle varietà di cui al catalogo indicato nell'art. 1, comma 2, della legge 2 dicembre 2016, n. 242, e, in particolare, la commercializzazione di cannabis sativa L, rientrino o meno, e se sì, in quali eventuali limiti, nell'ambito di applicabilità della predetta legge e siano, pertanto, penalmente irrilevanti ai sensi di tale normativa." Cannabis light, vietata la vendita dei derivati se c'è effetto drogante[Torna su]
Dopo una lunga e complessa motivazione, che richiama la normativa di riferimento nazionale e comunitaria e la giurisprudenza in materia, le sezioni unite della Cassazione enunciano il seguente principio di diritto: "La commercializzazione al pubblico di cannabis sativa L. e, in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell'ambito di applicabilità della legge n. 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà ammesse e iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 e che elenca tassativamente i derivati dalla predetta coltivazione che possono essere commercializzati, sicché la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio, resina, sono condotte che integrano il reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309/1990, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge n. 242 del 2016, (ovvero dello 0,6 di THC) salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività". Questo perché il livello dello 0,6 di THC prevista per il coltivatore può aumentare in fase maturazione, ma anche perché la legge del 2016 prevede che la coltivazione debba essere finalizzata alla produzione di fibre e comunque ad usi diversi da quelli diretti alla produzione di sostanze con effetto drogante. Cannabis light? Dopo la stretta della Cassazione chiuderanno i negozi?[Torna su]
La sentenza parla chiaro "l'offerta a qualsiasi titolo, la distribuzione e la messa in vendita dei derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L. - integrano - la fattispecie incriminatrice D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73". Dunque, i growshop sbocciati come funghi in tutta Italia negli ultimi anni con un giro d'affari di oltre 40 milioni di euro (peraltro in crescita) che fine faranno? Potranno abbassare le serrande? Non è così semplice. La stessa Suprema Corte, chiarisce, infatti, che una volta delineato il vigente quadro normativo, nondimeno, "si impone l'effettuazione della puntuale verifica della concreta offensività delle singole condotte, rispetto all'attitudine delle sostanze a produrre effetti psicotropi. Tanto si afferma, alla luce del canone ermeneutico fondato sul principio di offensività, che, come detto, opera anche sul piano concreto, di talché occorre verificare la rilevanza penale della singola condotta, rispetto alla reale efficacia drogante delle sostanze oggetto di cessione". In buona sostanza, spetterà al giudice valutare la "reale efficacia drogante". Cannabis light, il legislatore può intervenireInoltre, dal Palazzaccio si lascia aperto uno spiraglio, "resta ovviamente salva la possibilità per il legislatore di intervenire nuovamente sulla materia - nell'esercizio della propria discrezionalità e compiendo mirate scelte valoriali di politica legislativa - così da delineare una diversa regolamentazione del settore che involge la commercializzazione dei derivati della cannabis sativa L, nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali". |
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