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Data: 16/07/2019 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate di Annamaria Villafrate - In vigore dal 27 luglio il decreto del 4 giugno (sotto allegato) che da il via alla sperimentazione della micromobilità elettrica e che contempla l'utilizzo di monowheel, hoverboard, monopattini e segway. Il decreto rimette ai comuni l'onere d'indicare le aree da destinare a questi mezzi di circolazione e di autorizzare le attività di noleggio. Il decreto definisce le caratteristiche dei dispositivi, stabilisce le regole base della loro circolazione e prevede che possano essere condotti solo da maggiorenni o minori in possesso della patente AM. In ogni caso la circolazione non deve recare intralcio agli altri utenti, non può avvenire dopo una certa ora se i dispositivi sono sprovvisti di luci, a meno che per certi dispositivi il conducente non indossi il giubbotto riflettente. Indice:
Il decreto sulla sperimentazione della mobilità elettrica[Torna su]
Il decreto del 4 giugno 2019 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 luglio serie generale n. 162, è frutto della legge di Bilancio 2019, che ha previsto la possibilità di autorizzare la sperimentazione della circolazione stradale di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, come i segway, gli hoverboard e i monopattini. Il decreto, per garantire la sicurezza degli utilizzatori e di tutti gli altri utenti, soprattutto dei pedoni, dei ciclisti e dei disabili, prevede una disciplina differenziata per i diversi dispositivi, tenuto conto dei possibili ambiti di circolazione su strada. Le caratteristiche dei mezzi così come le arre in cui è ammessa la loro circolazione e la segnaletica da adottare sono contenuti negli allegati 1, 2 e 3. Il provvedimento fa seguito alla rilevazione, in diverse zone e agglomerati del territorio nazionale, del superamento dei valori limite di qualità dell'aria di materiale particolato PM10 e biossido di azoto. La micromobilità elettrica viene quindi incentivata per ottenere vantaggi di natura ambientale, economica e sociale. Tipi di dispositivi e caratteristiche[Torna su]
Il decreto distingue i dispositivi in due categorie principali: autobilanciati e non autobilanciati. Fanno parte degli autobilanciati i monowheel, gli hoverboard ed i segway, dotati di motore elettrico con potenza massima non superiore a 500W e segnalatore acustico. I segway possono essere non autobilanciati, come i monopattini ma anche in questo caso, devono essere muniti di segnalatore acustico. La circolazione di dispositivi privi delle caratteristiche sopra indicati o al di fuori delle aree indicate dai comuni e in caso di mancato rispetto delle regole di comportamento stabilite dal decreto è vietata. Regole di circolazione[Torna su]
I dispositivi adibiti alla microcircolazione non possono circolare, ma essere condotti o trasportati solo a mano, trascorsa mezzora dopo il tramonto, durante la notte e di giorno, se le condizioni atmosferiche esigono illuminazione, se sprovvisti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa. Nelle condizioni sopra descritte, i conducenti di dispositivi auto-bilanciati tipo segway o non autobilanciato tipo monopattino elettrico che circolano su strade in zona 30, o su strade con limite di velocità massimo di 30 km/h o su pista ciclabile devono indossare il giubbotto o le bretelle retro riflettenti ad alta visibilità. Detti mezzi non possono essere dotati di posto a sedere per l'utilizzatore, che può utilizzarli solo con postura in piedi. Aree ammesse alla circolazione e velocità[Torna su]
Il decreto prevede che la sperimentazione avente ad oggetto i dispositivi a propulsione prevalentemente elettrica è consentita solo in ambito urbano, previa autorizzazione da parte dei comuni, che devono avere cura d'individuare che le infrastrutture stradali da adibire alla micro circolazione abbiano le caratteristiche geometriche, funzionali e di traffico adeguate. L'allegato 2 del decreto prevede in particolare quali mezzi sono ammessi a circolare e in quali aree:
I dispositivi possono circolare sulle aree pedonali solo se dotati di un regolatore di velocità che permetta di impostare una velocità non superiore a 6 km/h, mentre i mezzi che possono circolare nelle altre aree indicate devono essere minuti di un regolatore che permetta loro di poter configurare una velocità non superiore ai 20 km/h. Son esonerati dal rispetto delle norme sulla velocità gli appartenenti alla Polizia Stradale, alla Polizia dei Stato, all'arma dei Carabinieri, alla Guardi di Finanza, alla Polizia provinciale, alla Polizia Municipale, ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale, al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato. Condizioni e procedure per autorizzare la circolazione[Torna su]
I comuni per autorizzare la circolazione dei dispositivi a propulsione prevalentemente elettrica devono prima di tutto individuare con delibera della giunta comunale quali aree adibire e provvedere altresì a regolamentarne la sosta. Previa specifica ordinanza i comuni devono installare lungo le strade o parti di strada individuate con delibera, apposita segnaletica stradale, verticale e orizzontale in conformità a quanto indicato nell'allegato 3 del decreto. Sempre ai comuni il compito di promuovere campagne informative sulla sperimentazione in atto, in corrispondenza di infrastrutture di trasporto ricomprese nel proprio centro abitato e adibite allo scambio modale come porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e autostazioni. Nel caso in cui i comuni autorizzino il noleggio, previa soddisfazione dell'obbligo assicurativo, dei dispositivi di mobilità a propulsione prevalentemente elettrica, anche in modalità free-floating, dovranno rendere obbligatoria per i noleggiatori una adeguata azione informativa sulle regole di di sicurezza stradale, velocità consentita e regole di sosta. Utenti e norme di comportamento[Torna su]
Sono ammessi a condurre i dispositivi per la micromobilità elettrica i maggiorenni o i minori purché in possesso della patente AM. Non è ammesso il trasporto di terze persone e qualsiasi forma di traino, così come non sono ammesse manovre troppo brusche o acrobatiche. Nella aree pedonali gli utilizzatore non devono in ogni caso creare intralcio agli altri utenti. I conducenti dei dispositivi devono attenersi alle indicazioni fornite dal manuale d'istruzione e, in caso di noleggio, a quanto indicato dal noleggiatore. Decorrenza e scadenza della sperimentazione[Torna su]
La sperimentazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica può essere autorizzata entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e concludersi entro 24 mesi decorrenti dalla stessa data. I comuni che autorizzano la sperimentazione devono comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno i provvedimenti adottati, entro 30 giorni dall'adozione. Ogni sperimentazione autorizzata deve durare almeno 12 mesi ed entro tre mesi dalla cessazione i comuni devono comunicarne i risultati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le indicazioni fornite dallo stesso con apposita disposizione. Leggi anche: - Monopattini in strada, come si usano? - Hoverboard e monopattini, le nuove regole |
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